Nullo il ricorso in Cassazione se il ricorrente non deposita copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 7 giugno 2021, n. 15832).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Rel. Consigliere –

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18355-2019 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Michele (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 108/2019 della CORTE DI APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 18/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Presidente Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO.

I FATTI DI CAUSA

1. – La società “(OMISSIS)” s.r.I., locataria di un immobile ad uso ristorante, propose opposizione all’esecuzione per rilascio intrapresa, nei suoi confronti, dalla locatrice “(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS)” s.r.l.

Nella resistenza della convenuta, il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione.

2. – Sul gravame proposto dalla opponente, la Corte di Appello di Lecce (Sezione distaccata di Taranto), confermò la pronuncia di primo grado.

3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso la società “(OMISSIS)” s.r.l. sulla base di quattro motivi.

La “(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS)” s.r.I., ritualmente intimata, non ha svolto attività difensiva.

4. – Il ricorso è stato esaminato dalla Terza Sottosezione di questa Sesta Sezione Civile.

In tale sede, il relatore ha formulato proposta di definizione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ravvisando una ipotesi di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., per avere il ricorrente, dopo aver dichiarato (in seno al ricorso medesimo) che la impugnata sentenza di appello era stata notificata il 29/03/2019, omesso di provvedere al deposito di copia autentica della detta sentenza munita della relazione di notificazione.

Una volta ricevuta comunicazione della proposta del relatore, il ricorrente, con la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., ha sostenuto di essere incorso in errore nel dichiarare che la sentenza impugnata era stata notificata; tale notifica – a suo dire – non sarebbe mai avvenuta, con la conseguenza che la causa di improcedibilità del ricorso, ravvisata dal relatore, sarebbe insussistente.

5. – All’esito dell’adunanza camerale del 16 luglio 2020, la Terza Sottosezione, con ordinanza interlocutoria n. 17712 del 25/08/2020, ha rimesso gli atti al Presidente Titolare della Sezione per l’eventuale assegnazione allo speciale collegio (composto dal Presidente Titolare e dai Coordinatori delle sottosezioni) previsto dal paragrafo 46.2 delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Suprema Corte e deputato alla decisione delle «questioni di natura esclusivamente processuale che implichino l’enunciazione di principi di diritto di portata generale limitatamente ai profili di stretta competenza della sezione».

L’ordinanza interlocutoria ha rilevato come fosse dirimente la questione della emendabilità o revocabilità della dichiarazione resa dal ricorrente, in seno al ricorso, circa l’avvenuta notifica della sentenza impugnata dinanzi a questa Corte, seguita poi dalla contraria dichiarazione, formulata con la memoria, di erroneità della prima dichiarazione di avvenuta notifica; ed ha ritenuto opportuno che il ricorso fosse deciso dallo speciale collegio di cui sopra, trattandosi di questione che implica l’enunciazione di principi di diritto di portata generale incidenti sulle specifiche attribuzioni della Sesta Sezione.

6. – Il Presidente Titolare della Sesta Sezione Civile ha disposto che sulla questione la Sezione si pronunci nella composizione di cui al paragrafo 46.2 delle vigenti tabelle di organizzazione di questa Corte.

7. – In prossimità dell’adunanza, la ricorrente ha depositato ulteriore memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Come evidenziato dal Collegio remittente, risulta preliminare, rispetto all’esame del merito del ricorso, la verifica della sussistenza della causa di improcedibilità evidenziata nella proposta del relatore della Terza Sottosezione.

Si tratta, in particolare, di stabilire se il ricorrente, dopo aver dichiarato nel ricorso che la sentenza impugnata è stata notificata ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, possa successivamente – anziché provvedere a depositare copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, come stabilito dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. – correggere o revocare tale dichiarazione, affermando che la sentenza impugnata non è stata in realtà notificata.

2. – Il Collegio ritiene che a tale quesito di diritto debba darsi risposta negativa, per una pluralità di convergenti ragioni.

2.1. – Va premesso che la previsione, in seno all’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., dell’onere del ricorrente di depositare – entro il termine di venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso – la copia della decisione impugnata munita della relazione di notificazione, se avvenuta, è funzionale all’adempimento, da parte della Corte di cassazione, del dovere di controllare la tempestività dell’esercizio del potere di impugnazione, a tutela dell’esigenza pubblicistica – non disponibile dalle parti – del rispetto della “cosa giudicata formale” (art. 324 cod. proc. civ.), che si risolve nella “incontrovertibilità” delle pronunce giurisdizionali e, quindi, nella stabilità delle situazioni giuridiche sulle quali il giudice si è pronunciato.

Il codice di procedura civile ha collegato la formazione della cosa giudicata formale alla scadenza dei termini per impugnare; ed ha previsto, accanto ad un termine lungo di impugnazione (art. 327 cod. proc. civ.), decorrente ex lege dalla venuta ad esistenza giuridica della sentenza (che si ha con la sua pubblicazione mediante il deposito nella cancelleria: art. 133 cod. proc. civ.), un termine breve di impugnazione (artt. 325 e 326 cod. proc. civ.) decorrente dalla notificazione della sentenza, eseguita, da una parte nei confronti dell’altra, con le modalità di cui all’art. 285 cod. proc. civ.

Come hanno evidenziato le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, l’istituto della notificazione della sentenza a cura della parte interessata, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, attribuisce alla parte un “diritto potestativo” di natura processuale, cui corrisponde la soggezione dell’altra parte.

Attraverso la notificazione della sentenza, la parte opera – secondo una sua scelta di convenienza – un mutamento della situazione giuridica dell’altra parte, la quale viene assoggettata, in funzione sollecitatoria e acceleratoria, ad un termine di impugnazione più breve (quello previsto dall’art. 325 cod. proc. civ.) di quello altrimenti operante (Cass., Sez. Un., 6278 del 04/03/2019).

Tale abbreviazione del termine per impugnare è condizionata al fatto che la notificazione della sentenza sia effettuata, ai sensi degli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., al “procuratore costituito” della controparte, ossia ad un soggetto professionalmente qualificato in grado di assumere, nel minor tempo concesso dall’art. 325 cod. proc. civ., le decisioni più opportune in ordine all’eventuale esercizio del potere impugnazione.

Ciò spiega perché la giurisprudenza di questa Corte abbia assimilato, alla notifica della sentenza al procuratore costituito, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito, ma non – invece – la notifica della sentenza eseguita alla parte personalmente, ritenendo tale ultima notifica inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione (Cass. 13/08/2015, n. 16804; Cass.1/06/2010, n. 13428; Cass., Sez. L, 27/04/2010, n. 10026; cfr. an- che Cass., Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898).

2.2. – La notificazione della sentenza, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, costituisce un atto della parte destinato esclusivamente alla controparte, che rimane di per sé ignoto al giudice, il quale non ha modo di venirne a conoscenza, se non mediante le dichiarazioni rese dalle stesse parti nel giudizio di impugnazione o mediante i documenti dalle medesime prodotti.

Non è peraltro previsto – al di fuori dei casi in cui la decorrenza del termine per impugnare è affidata alla comunicazione (artt. 348 ter e 702- quater cod. proc. civ.) o alla notificazione della pronuncia a cura della cancelleria (sul punto, cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 21386 del 15/09/2017) – che nel fascicolo d’ufficio debba inserirsi copia della relata di notifica della sentenza eseguita ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., essendo tale attività estranea all’ufficio giudiziario e successiva rispetto alla definizione del giudizio.

Assume, pertanto, un ruolo fondamentale, ai fini della conoscenza da parte della Corte della decorrenza del termine breve di impugna- zione, la posizione assunta dalle parti, con le loro allegazioni e con le loro produzioni.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, condivisa dal Collegio, qualora il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, la Corte di cassazione deve ritenere che il medesimo abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ., procedendo all’accertamento della sua osservanza.

Quando, invece, il ricorrente alleghi espressamente (enunciando la circostanza nel ricorso) oppure implicitamente (producendo copia autentica della sentenza impugnata, recante la relata di notificazione idonea ai fini del decorso del termine per l’impugnazione) che la sentenza, contro cui ricorre, è stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione ovvero quando l’avvenuta notificazione della sentenza risulti dalla eccezione del controricorrente o dalle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio, deve intendersi che il ricorrente abbia esercitato l’impugnazione nel termine breve, cosicché sorge a carico dello stesso l’onere di depositare la copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, unitamente al ricorso ovvero separatamente da esso, ai sensi dell’art. 372, secondo comma, cod. proc. civ., purché entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., n. 9005 del 16/04/2009; nello stesso senso, Cass., Sez. 5, n. 1295 del 19/01/2018; Cass., Sez. 3, n. 20883 del 15/10/2015; Cass., Sez. L, n. 7469 del 31/03/2014); la mancata produzione, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., della relata di notifica comporta – escluso il caso in cui il ricorso per cassazione sia stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato (Cass., Sez. 6 – 3, n. 11386 del 30/04/2019; Cass., Sez. 6 – 3, n. 17066 del 10/07/2013) – la improcedibilità del ricorso, la quale va dichiarata d’ufficio e non può ritenersi sanata dalla circostanza che il resistente abbia notificato il controricorso senza formulare alcuna eccezione di improcedibilità (Cass., Sez. Un., n. 8312 del 25/03/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – L, n. 24178 del 29/11/2016; Cass., Sez. 6 – 3, n. 10784 del 26/05/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 22914 del 08/10/2013); non può, tuttavia, la improcedibilità essere dichiarata ove la relata di notifica della sentenza impugnata risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero presente nel fascicolo di ufficio (Cass., Sez. Un., n. 10648 del 02/05/2017; Cass., Sez. Un., n. 9004 del 16/04/2009).

2.3. – Ogni atto processuale ha carattere formale, è indipendente dalla intenzione di chi lo pone in essere e produce gli effetti cui è destinato dalla legge nella serie procedimentale.

Questi caratteri degli atti processuali sono accentuati nel giudizio di cassazione, il quale – per la sua speciale funzione, costituzionalmente rilevante, di presidio della corretta interpretazione delle norme di diritto – è connotato da alto tecnicismo.

Per tale ragione, il patrocinio delle parti, nel giudizio di legittimità, è riservato dalla legge ad avvocati specializzati, iscritti nell’apposito nell’albo speciale dei patrocinanti in Cassazione.

Il difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte suprema, essendo dotato di professionalità specialistica, conosce bene le regole processuali che sovraintendono al giudizio di legittimità; egli, nel momento in cui redige e sottoscrive il ricorso per cassazione, conosce le conseguenze giuridiche che conseguono al suo contenuto e, in particolare, come alla dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata consegua, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., l’onere di depositare, nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relazione di notificazione.

La dichiarazione, contenuta nel ricorso, circa l’avvenuta notifica- zione della sentenza impugnata, costituisce l’attestazione (non assimilabile alla “ammissione”, figura giuridica questa – di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale – afferente i fatti giuridici sostanziali chiamati a comporre il thema probandum) di un “fatto processuale” – l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata – incidente sul termine per impugnare.

Tale dichiarazione, come il contenuto di ogni altro atto processuale della parte, è manifestazione della “autoresponsabilità” della medesima; si tratta di una dichiarazione impegnativa per la parte, nel senso che quest’ultima subisce le conseguenze di ciò che afferma; tanto più che la Corte non ha alcun modo di controllarne la veridicità.

2.4. – Nel presente giudizio, la dichiarazione contenuta nel ricorso – laddove, accanto alla indicazione degli estremi della sentenza oggetto di impugnazione, si precisa che essa è stata notificata (nella specie la parte ricorrente, nel frontespizio del ricorso, dichiara: “Oggetto: ricorso per la cassazione della sentenza n. 108/2019 R.G. n. 70/2017, emessa dalla Corte di Appello di Lecce sez. dist. di Taranto, notificata il 29/03/2019 e depositata in cancelleria in data 18/02/2019”), senza ulteriori specificazioni – deve essere logicamente intesa, in ragione della sua collocazione, come dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza presso il procuratore costituito, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione.

Non rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non specifichi quale parte abbia provveduto alla notificazione e quale sia stata destinataria di essa; e neppure rileva il fatto che la dichiarazione del ricorrente non precisi le forme e lo scopo della notificazione.

Per un verso, infatti, come hanno chiarito le Sezioni Unite di questa Corte, la notificazione della sentenza eseguita ai sensi dell’art.285 cod. proc. civ. ha “efficacia bilaterale sincronica”, nel senso che il termine di impugnazione decorre simultaneamente – per il notificante e per il destinatario della notifica – dalla data in cui la notifica si è perfezionata nei confronti del destinatario, cosicché non rileva chi abbia preso l’iniziativa della notificazione e chi sia il destinatario di essa (Cass., Sez. Un., n. 6278 del 04/03/2019): il termine breve per impugnare è unico e vale per tutte le parti.

Per altro verso, poi, la dichiarazione della avvenuta notificazione della sentenza inserita nel contesto della indicazione dell’oggetto della impugnazione, senza specificazioni che depongano in senso contrario, deve essere intesa – perché abbia un senso e una ragion d’essere – come incidente sulla ammissibilità della impugnazione e destinata a consentire alla Corte la verifica della sua tempestività.

Essa, in altre parole, deve essere intesa (in mancanza di diversa esplicita precisa- zione) come eseguita al procuratore costituito ai sensi dell’art. 285 cod. proc. civ., e non alla parte personalmente ai sensi dell’art. 479 cod. proc. civ. (in tale ultimo caso rimanendo, peraltro, priva di alcuna utilità).

2.5. – Non può ammettersi che la parte ricorrente possa revocare o correggere la dichiarazione di avvenuta notifica della sentenza impugnata (come la ricorrente pretende con la memoria).

Innanzitutto, va osservato che non esiste, nel nostro ordinamento processuale, un istituto che consenta la correzione degli atti processuali della parte, i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei termini previsti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni.

In secondo luogo, poi, perché possa ravvisarsi un errore materiale o “di stampa” (come preteso dalla ricorrente) occorrerebbe che tale asserito errore fosse chiaramente percepibile come tale e rilevabile ictu oculi (Cass., Sez. 1, n. 19601 del 26/09/2011; Cass., Sez. 3, n. 3178 del 18/02/2016).

Nel caso di specie, nessun errore è rilevabile ictu oculi dal testo del ricorso né dal confronto con altri atti processuali; né la Corte ha modo di verificare in alcun modo la sussistenza del preteso asserito errore della parte ricorrente.

Come si è detto, la Corte nulla sa dell’avvenuta notificazione o meno della sentenza impugnata; essa, come non ha modo di verificare la veridicità della dichiarazione di notificazione contenuta nel ricorso (dovendo dare credito alla dichiarazione impegnativa della parte), allo stesso modo non ha modo di verificare la veridicità della contro- dichiarazione contenuta nella memoria circa la sussistenza del preteso errore.

Logica impone, pertanto, di ritenere la dichiarazione contenuta nel ricorso sia inemendabile, espressione della “autoresponsabilità” della parte.

È pacifico, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte, che i vizi relativi al contenuto del ricorso per cassazione non possono essere sanati da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis, secondo comma, cod. proc. civ., la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 cod. proc. civ. – è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass., Sez. 2, n. 30760 del 28/11/2018).

2.6. – Da ultimo, va osservato che ammettere – come preteso dalla ricorrente – che la parte, dopo aver attestato che la sentenza impugnata è stata notificata, possa revocare o modificare tale dichiarazione, significherebbe rimettere alla medesima l’applicabilità della sanzione della improcedibilità, che è invece indisponibile dalle parti e va applicata d’ufficio.

Il risultato sarebbe paradossale, perché la parte ricorrente diverrebbe arbitra delle regole processuali e potrebbe disporne a suo piacimento.

2.7. – Alla stregua di quanto sopra, va enunciato, ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., il seguente principio di diritto:

«In tema di ricorso per cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso secondo cui la sentenza impugnata è stata notificata, ai fini del decorso del termine breve per impugnare, non può essere revocata o emendata dallo stesso ricorrente con la memoria successiva; pertanto, se il ricorrente, dopo aver formulato la dichiarazione predetta, non provvede a depositare – ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ. e nel termine ivi previsto – copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, il ricorso va dichiarato improcedibile; salvo il caso in cui il ricorso sia stato proposto entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento impugnato e quello in cui la relazione di notificazione risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente o presente nel fascicolo d’ufficio».

3. – Alla stregua del principio di diritto sopra enunciato, essendo stato il ricorso notificato (il 28/05/2019) oltre il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione della sentenza impugnata e non avendo il ricorrente provveduto a depositare copia della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, né risultando tale relazione esistente tra gli atti del fascicolo processuale, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

4. – Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto dall’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

Così deciso in Roma, in data 9 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.