Oltre ad altri beni riceve in eredità anche un fucile che omette di denunciarlo all’Autorità di PS. Per la Cassazione il fucile va confiscato (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 9 agosto 2024, n. 32403).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

Dott. MONICA BONI – Presidente –

Dott. DOMENICO FIORDALISI – Consigliere –

Dott. FILIPPO CASA – Consigliere –

Dott. BARBARA CALASELICE – Relatore –

Dott. RAFFAELLO MAGI – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il x/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 10/01/2024 del Tribunale di Crotone in funzione di riesame;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa BARBARA CALASELICE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Roberto Aniello, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;

lette le conclusioni della difesa, avv. (omissis) (omissis), fatte pervenire il 10 aprile 2024, con le quali ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Crotone in funzione di riesame, ha respinto l’appello, proposto da (omissis) (omissis) quale terzo interessato, avverso il rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in data 4 dicembre 2023, avente a oggetto un fucile da caccia cal. 12, marca Scuktze avente matricola n. (omissis), sottoposto a sequestro ai danni di (omissis) (omissis), per i reati di cui agli artt. 38 e 58 in rel. all’art. 221 TULPS.

2. Propone tempestivo ricorso per cassazione il terzo estraneo, per il tramite del difensore e procuratore speciale, avv. (omissis) (omissis), affidando le proprie doglianze ad un unico, articolato motivo, con cui si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 240, comma quarto, cod. pen. ed erronea applicazione di altre norme giuridiche.

Si ritiene che la motivazione del provvedimento impugnato presenti un’evidente forzatura argomentativa, laddove individua come inverosimile che, in dieci anni, (omissis) (omissis) non abbia avuto conoscenza del testamento olografo redatto dal nonno, tenuto conto degli obblighi di comunicazione che gravano sul notaio, nonché del fatto che il testamento era stato consegnato, per la pubblicazione, proprio dal padre dell’odierno ricorrente, soggetto che, peraltro, risultava in possesso del fucile.

Si denuncia, inoltre, l’illegittimità della motivazione nella parte in cui afferma che, in mancanza dell’accettazione nel termine previsto dalla legge (anni dieci), il fucile non possa ritenersi nella proprietà di (omissis) (omissis).

L’affermazione è, per il ricorrente, dimostrazione che il Tribunale ha valutato erroneamente le risultanze, con travisamento determinante nel ragionamento svolto.

Il provvedimento impugnato non terrebbe conto che, a norma degli artt.2938 e 2969 cod. civ., prescrizione e decadenza devono essere eccepite dagli aventi diritto e non possono essere rilevate di ufficio.

Gli eredi di (omissis) (omissis) non hanno eccepito che il nipote, odierno ricorrente, era o è decaduto dalla possibilità di accettazione dell’eredità, sicché il termine decennale non è decorso.

Questi, infatti, ha accettato il lascito, non appena è venuto a conoscenza del testamento in suo favore, ottenendo in consegna anche l’orologio che gli era stato lasciato dal nonno, unitamente al fucile oggetto del provvedimento cautelare reale.

Quindi, non vi sarebbe alcuna decadenza dal diritto di procedere all’accettazione del lascito ereditario per decorso del termine decennale previsto dall’art 480 cod. civ. In ogni caso il Tribunale di Crotone non avrebbe potuto procedere al sequestro dell’arma considerato che l’art. 523 cod. civ. prevede che la rinuncia all’eredità equivale alla mancata accettazione della stessa. Inoltre, la parte rinunciante accresce, a norma dell’art. 674 cod. civ., quella degli eredi legittimi a norma dell’art. 677 cod. civ.

Gli eredi del de cuius hanno accettato l’eredità ma, in ogni caso, sarebbero ancora nei termini per farlo considerato che il de cuius è deceduto nel 2005 e che (omissis), odierno ricorrente, sarebbe decaduto all’accettazione del 2015, mentre gli altri eredi potrebbero ancora accettarla fino all’anno 2025.

In definitiva, si sostiene che, ove si ritenga che (omissis) (omissis) abbia rinunciato all’eredità del nonno, i beni a lui spettanti avrebbero dovuto essere devoluti agli eredi legittimi del de cuius, con una decorrenza del termine per l’accettazione di eredità dal 2015, dunque ancora in corso.

Sicché, in ogni caso, l’arma non può essere oggetto di sequestro perché o appartiene al ricorrente, oppure appartiene agli altri eredi legittimi del de cuius e gli effetti dell’accettazione operano a partire dall’apertura della successione. Quindi, in sostanza, l’arma sequestrata è di proprietà di terzi estranei.

3. Il Sostituto Procuratore generale, R. Aniello, ha concluso con requisitoria scritta, in assenza di tempestiva richiesta di discussione orale, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come convertito, richiamato da ultimo dall’art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nel testo introdotto dall’art. 17, d. I. 22 giugno 2023, n. 75, conv. con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

La difesa, avv. (omissis) (omissis), ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata, si confronta con la tesi difensiva secondo la quale, al momento della morte di (omissis) (omissis) (omissis), proprietario del fucile sequestrato, questo era detenuto da (omissis) (omissis), soggetto diverso da colui al quale l’arma era stata lasciata dal testatore (il nipote (omissis), odierno ricorrente).

Sicché, si sarebbe dovuto nominare un curatore dell’eredità giacente tenuto conto che (omissis) (omissis), acquisito il titolo per la detenzione dell’arma in un momento successivo avendo ricevuto il fucile in eredità, non era a conoscenza, al momento del sequestro, del testamento del nonno.

Il Tribunale osserva che la documentazione prodotta dalla difesa a sostegno dell’assunto non è completa perché si tratta di due pagine di un atto, composto da un complessivo numero maggiore, il cui contenuto non è desumibile dal documento allegato.

Comunque, l’intestazione del documento depositato, secondo il Tribunale, rende evidente che si tratta di verbale di deposito e pubblicazione di testamento olografo, avvenuto in data 11 gennaio 2006, depositato da (omissis) (omissis), unitamente all’estratto per il riassunto dei registi e degli atti di morte, nell’anno 2005, relativo alla morte di (omissis) (omissis) (omissis). Il de cuius, da tale atto, risulta aver disposto l’attribuzione del proprio orologio da tasca e del fucile in questione, al nipote (omissis) (omissis).

Tuttavia, nonostante la pubblicazione del testamento e la presenza anche di (omissis) (omissis), padre dell’odierno ricorrente beneficiario del lascito testamentario, in data 9 aprile 2023, il fucile risultava essere ancora in possesso di (omissis) (omissis).

Il Tribunale osserva che, trattandosi di testamento olografo, depositato presso un notaio, quest’ultimo, dopo la pubblicazione, aveva l’obbligo di comunicare l’esistenza del testamento a eredi e legatari, ai sensi dell’art 623 cod. civ. Inoltre, si rileva, nell’ordinanza impugnata, che il termine decennale per accettare l’eredità decorre dall’apertura della successione anche in caso di testamento scoperto successivamente, ai sensi dell’art. 480 cod. civ.

Nel caso di specie, secondo il provvedimento impugnato, considerato che il decesso è avvenuto nell’anno 2000, la pubblicazione del testamento nell’anno 2006, e che nell’anno 2023, al momento del controllo effettuato dai militari operanti, il nipote (omissis) (omissis) individuato dal de cuius come beneficiario del lascito del fucile, oggetto di sequestro, non aveva accettato l’eredità, in alcuna delle forme prescritte dalla legge, né era nel possesso dei beni ereditari, questi sarebbe decaduto dal diritto. Tanto, reputando che il termine per accettare l’eredità decorre dalla morte del testatore anche in caso di mancanza di conoscenza il testamento pubblicato.

Peraltro, il Tribunale reputa inverosimile che, in dieci anni, (omissis) (omissis) non abbia avuto conoscenza del testamento olografo del nonno, soprattutto perché veniva consegnato al notaio per la pubblicazione proprio dal padre dell’odierno ricorrente, cioè dallo stesso soggetto che, nel 2023, era risultato ancora in possesso del medesimo fucile.

Sicché, manca, secondo il Tribunale, la titolarità della proprietà in capo a (omissis) (omissis), terzo estraneo rispetto alla realizzazione del reato contestato in via provvisoria, né risulta integrata la buona fede del ricorrente. Dunque, il bene sequestrato resta suscettibile di confisca.

La prospettazione difensiva relativa alla necessità di nominare un curatore per la eredità giacente, per il Tribunale è infondata tenuto conto che la nomina del curatore cessa proprio alla scadenza del termine decennale, previsto per la accettazione dell’eredità, limite invalicabile che, al momento del sequestro, era già decorso.

Peraltro, a parere del Tribunale, nella specie non si può ritenere che l’eredità di (omissis) (omissis) (omissis) fosse giacente perché almeno uno degli eredi, cioè (omissis) (omissis), l’aveva accettata come si desume dal fatto che questi deteneva il fucile in questione.

3. Ciò premesso, osserva il Collegio che, nel caso al vaglio, il Tribunale incorre in errore di diritto che integra la violazione di legge, unico vizio proponibile con il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in esame.

Invero, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Sez. 1, n. 40827 del 27/10/2010, Madio, Rv. 248468), il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza emessa in sede di appello cautelare ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. è proponibile solo per violazione di legge.

Ne consegue che non possono essere dedotti, con il predetto mezzo di impugnazione, vizi della motivazione, non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 Cost. e 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice.

Si è, infatti, ribadito (Cass., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893 – 01) che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

3.1. Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell’art. 649 cod. civ., il lascito del fucile di cui si controverte va qualificato quale legato che non risulta, alla stregua della prospettazione delle parti, espressamente rinunciato e che, dunque, si deve considerare accettato.

Invero, l’accettazione, nel caso di legato, si verifica ex lege, salvo rinuncia, diversamente da quanto sostenuto dal Tribunale che assegna al ricorrente la qualità di erede che, non avendo accettato, tempestivamente, l’eredità, in alcuna delle forme prescritte dalla legge e non essendo nel possesso dei beni ereditari, sarebbe decaduto dal relativo diritto. Del resto, lo stesso Tribunale, dopo aver dato atto della parzialità del documento costituente copia del testamento olografo, non pare dubitare della sua autenticità e, anzi, ne esamina il contenuto.

Alla stregua delle argomentazioni delle parti e della documentazione esaminata dal Tribunale, dunque, la fattispecie potrebbe inquadrarsi in un caso di legato di bene rimasto in possesso dell’erede (ossia di (omissis) (omissis)), e non chiesto dal legatario (cioè da suo figlio (omissis)).

Sul punto, si rileva che questa Corte di legittimità ha affermato che se il legato ha per oggetto un diritto non soggetto a prescrizione, come il diritto di proprietà su di un bene, il beneficiario non perde la (non esercitata) facoltà di chiederne la consegna nei confronti del detentore, sia esso o no l’erede, fino a quando non abbia perso il diritto di proprietà in conseguenza del suo acquisto da parte di un terzo secondo uno dei modi stabiliti dalla legge.

Non è, difatti, configurabile, alla stregua dell’art. 649, terzo comma, cod. civ., un diritto autonomo a richiedere il possesso della cosa legata, integrando la relativa richiesta un onere del legatario, rispetto al quale è estranea la prescrizione, che colpisce, a norma dell’art. 2934 cod. civ., i diritti soggettivi. (Cass., Sez. 2, n. 24751 del 05/11/2013, Rv. 628172).

3.2. Tanto premesso, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio, riscontrandosi l’eccepita violazione di legge. In sede di rinvio, dunque, dovrà essere svolto nuovo esame, onde verificare la posizione del ricorrente, rispetto alla titolarità dell’arma, tenendo conto dei principi affermati al § 3.1.

Questa, secondo la contestazione provvisoria, non è clandestina e, dunque, può essere oggetto di confisca, sempre che non sia nella titolarità di terzi in buona fede, sicché è decisivo verificare la titolarità di questa in capo al terzo che si reclama proprietario, pur se afferma di non aver avuto il possesso del bene.

Tanto, esaminando, comunque, quanto all’eventuale buona fede del terzo che chiede la restituzione, le circostanze, già segnalate nel provvedimento impugnato, relative alla conoscenza del testamento olografo depositato dal notaio dall’erede, padre del legatario, nonché per gli obblighi di comunicazione che gravano sul pubblico ufficiale, con riferimento ai chiamati all’eredità e legatari.

Va, infine, verificato se possa essere o meno configurabile il concorso con il detentore, tenuto conto che, ai fini del mantenimento della misura cautelare reale è sufficiente il fumus della sussistenza del reato e che, nel verificare la sussistenza dei presupposti per l’emanazione del sequestro preventivo di cui all’art. 321, comma primo, cod. proc. pen., il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma nella valutazione del fumus commissi delicti deve tenere conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell’effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti (Sez. U, n. 12878 del 2003, Rv. 223721 – 01; Sez. 4, n. 10979 del 29/01/2007, Rv. 236193 – 01; Sez. 1, n. 1885 del 19/12/2003, dep. 2004, Rv. 227498 – 01).

4. Segue l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame, nei limiti di quanto indicato al § 3., al Tribunale di Crotone competente ai sensi dell’art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone, competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, cod. proc. pen.

Così deciso, il 23 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.