Omessa trasmissione telematica di dichiarazioni: si applica il cumulo giuridico.

(Corte di Cassazione Civile, sez. VI-5, sentenza 18.06.2015, n. 12682)

Con la sentenza della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 12682/2015, si è cercato di fare chiarezza se, nel caso in cui un soggetto intermediario abbia omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, si debba applicare l’art. 12, comma 1, D.Lgs. 472/1997, secondo il quale il contravventore è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, anche se si tratti di violazioni formali della stessa legge, oppure se si applichi l’art. 8 della l. 689/1981, secondo il quale la continuazione è possibile solo quando il soggetto con un’azione o un’omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Secondo l’Avvocatura dello Stato l’infrazione in commento non potrebbe mai essere qualificata come “formale”, in quanto solo alle infrazioni commesse dal contribuente si attaglierebbero le qualifiche di “formali” e “non formali”, e non a quelle commesse dall’intermediario.

Secondo il relatore, ben si possono distinguere anche nell’ambito delle infrazioni commesse dall’intermediario le violazioni formali da quelle non formali; si ricade nelle prime qualora la condotta dell’intermediario arrechi solo un ritardo o una difficoltà alle operazioni di accertamento o riscossione, mentre si verte nelle secondo quando il medesimo soggetto agevoli l’evasione o comunque determini un minore incasso erariale.

Come ricordato dalla giurisprudenza di legittimità, si è in presenza di un concorso formale quando, con una sola azione od omissione, si commettono diverse violazioni della medesima disposizione normativa (concorso formale omogeneo), oppure quando, con una sola azione o omissione, vengono violate disposizioni diverse anche relative a tributi diversi (concorso formale eterogeneo). Ricorre, invece, il concorso materiale quando con più azioni o omissioni si commettono diverse violazioni della stessa disposizione di legge.

Come ebbe modo di affermare la Corte di Cassazione, con la pronuncia dell’11 ottobre 2013, n. 23123 (la quale in motivazione richiamò la sentenza n. 6519 del 25 marzo 2005), non trova applicazione, nel caso di specie, il cumulo giuridico previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, bensì il concorso materiale tra violazioni commesse con più azioni od omissioni, senza che possa, ancora, ritenersi applicabile a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81, cpv, c.p., in tema di continuazione tra reati, in quanto la differenza morfologica tra reato e illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

Gli ermellini, sulla base dell’interpretazione letterale della locuzione “anche” contenuta nell’art. 12, ritengono di non condividere l’interpretazione fornita dalla sentenza n. 23123/2013, posto che “è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relativi a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione”.