Omicidio della Prof. Gloria Rosboch, la Cassazione conferma le condanne al Defilippi e Obert (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 9 giugno 2020, n. 17494).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella Patrizia – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mari – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio – Rel. Consigliere

Dott. CENTOFANTI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DEFILIPPI GABRIELE nato a CIRIE’ il 05/09/1994;

OBERT ROBERTO nato a FORNO CANAVESE il 03/10/1962;

avverso la sentenza del 14/12/2018 della CORTE ASSISE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luigi Fabrizio MANCUSO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Giuseppina CASELLA che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.

E’ presente l’avvocato CANIGLIA STEFANO del foro di TORINO in difesa delle parti civili ROSBOCH ETTORE e MORES MARIA LUISA che conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese cui si riporta.

E’ presente l’avvocato SPAZIANTE CELERE MICHELE del foro di IVREA in difesa di OBERT ROBERTO che conclude chiedendo l’accoglimento dei motivi di ricorso.

E’ presente l’avvocato PIAZZESE GIORGIO CARLO ANTONINO del foro di TORINO in difesa di DEFILIPPI Gabriele che conclude chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 22 settembre 2017, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ivrea, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava Gabriele Defilippi e Roberto Obert colpevoli dei seguenti reati:

a) omicidio di Gloria Rosboch, aggravato anche da premeditazione;

b) detenzione e porto in luogo pubblico di arma comune da sparo clandestina;

c) soppressione di cadavere aggravata dalla finalità di garantirsi l’impunità per il predetto omicidio.

Il Giudice dell’udienza preliminare, inoltre, dichiarava il Defilippi colpevole del reato di truffa aggravata in danno della Rosboch.

Riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati sopra indicati con le lettere “a”, “c”, “d”, e separatamente fra quelli indicati alla lettera “b”, negate le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della diminuente per il giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari condannava Gabriele Defilippi alla pena complessiva di 30 anni di reclusione. Riconosciuto il vincolo della continuazione fra i reati sopra indicati con le lettere “a”, “c”, da un lato, in relazione ai quali venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche in giudizio di equivalenza con le aggravanti contestate, e riconosciuto il predetto vincolo fra i reati indicati alla lettera “b”, dall’altro lato, in relazione ai quali le circostanze attenuanti generiche venivano riconosciute nella massima estensione, e tenuto conto della diminuente per il giudizio abbreviato, il Giudice per l’udienza preliminare condannava Roberto Obert alla pena finale complessiva di 19 anni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa.

2. Con sentenza del 14 dicembre 2018, la Corte di assise di appello di Torino, su appelli degli imputati, riformava parzialmente la sentenza limitatamente alla dosimetria della pena inflitta a Roberto Obert, che veniva diminuita, per i soli reati concernenti l’arma, a 1 anno, 5 mesi, 10 giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, con conseguente rideterminazione della pena complessiva in 18 anni, 9 mesi, 10 giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa; dichiarava entrambi gli imputati in stato di interdizione legale durante la pena, emendando così l’errore materiale in cui era incorso il giudice di primo grado nell’omettere di pronunciarsi in proposito; confermava nel resto la sentenza appellata.

Secondo la ricostruzione dei fatti recepita dai giudici del merito, il 13 gennaio 2016 Gabriele Defilippi contattava personalmente, in Castellamonte, la professoressa Gloria Rosboch, dalla quale si era in precedenza fatto consegnare con l’inganno la somma di 187.000,00 euro, somma di cui la Rosboch aveva chiesto più volte la restituzione sporgendo anche una querela.

Il Defilippi e la Rosboch salivano sull’autovettura di Roberto Obert, amante del giovane Defilippi, presentato alla professoressa come la persona che le avrebbe potuto restituire il danaro.

Giunti alla discarica di Rivara, il Defilippi, che era seduto sul sedile posteriore, eseguiva materialmente l’omicidio, stringendo il collo della Rosboch mediante un cordino che aveva portato con sé. Posto il corpo della donna al di fuori della macchina, il Defilippi stringeva nuovamente il laccio al collo della professoressa, per sincerarsi della sua morte. I due gettavano il corpo esanime della Rosboch nella cisterna di scolo del percolato di una discarica. Subito dopo, i due si attivavano per cancellare ogni traccia del delitto.

Il 14 gennaio 2016 il Defilippi consegnava un’arma – consistente in una pistola da segnalazione trasformata mediante sostituzione della canna in arma comune da sparo clandestina, cal. 380 Auto (9 corto) – all’Obert, il quale la sotterrava in un bosco.

Quanto alla truffa, i giudici del merito affermavano che essa era stata alla base del movente omicidiario ed era stata commessa, in concorso con altre persone separatamente giudicate, dal Defilippi che aveva convinto la Rosboch di esser diventato un consulente finanziario di successo e le aveva promesso un notevole guadagno, oltre ad averle prospettato una nuova vita da condurre insieme in Francia, ad Antibes, ed era riuscito a far leva sulle corde più profonde dell’animo della donna, facendosi consegnare la somma di euro 187.000,00.

3. L’Avv. Giorgio Piazzese, in qualità di difensore di Gabriele Defilippi, ha proposto ricorso per cassazione, con atto affidato a cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 88, 89, cod. pen.

Pur avendo preso correttamente atto della diagnosi di disturbo della personalità di tipo misto (narcisistico con tratti antisociali e un tratto istrionico, riconducibile al cluster b secondo la classificazione dei disturbi di personalità del DSM-5) sussistente in capo al Defilippi, il giudice dell’appello non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati nella sentenza Raso (Sez. U., n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317).

Il disturbo della personalità, sebbene ritenuto grave dal punto di vista clinico, non è stato considerato grave dal punto di vista forense.

Il giudice dell’appello non ha valutato se la consistenza, la gravità e l’intensità del disturbo di personalità dell’imputato fossero state tali da incidere in modo concreto, autonomo e specifico sulla capacità di intendere e di volere del Defilippi (o meglio, lo ha valutato facendo esclusivo riferimento all’assenza di deliri e allucinazioni), né ha valutato l’esistenza di un nesso causale fra il disturbo e i fatti di reato.

Solamente a livello formale il giudice dell’appello ha richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite, in base al quale i disturbi di personalità possono incidere sulla capacità di intendere e di volere degli individui.

Tuttavia, non è sufficiente dichiarare di aderire al predetto insegnamento, senza superare realmente la concezione per la quale un disturbo di personalità incide sulla capacità di intendere e di volere di un individuo solo in presenza di slittamenti psicotici o prepsicotici.

Bisogna invece valutare, in via autonoma e specifica, se i fatti di reato commessi siano espressione e conseguenza determinata del disturbo di personalità. La perizia psichiatrica e la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Torino sono ispirate a una concezione superata della psichiatria e «risultano, in concreto e al di là di meri richiami di principio, in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite».

Contrariamente rispetto al ragionamento seguito dal giudice di secondo grado e dal perito, non si può affermare che la psicopatologia non è grave e che, quindi, non incide sulla capacità di intendere e di volere, perché sono assenti manifestazioni di stati psicotici o prepsicotici.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso nell’interesse del Defilippi, si deduce omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica.

Con il secondo motivo di appello, la difesa aveva chiesto la rinnovazione della perizia psichiatrica, muovendo precise critiche metodologiche, tra cui l’avvenuta limitazione dell’indagine peritale al solo evento omicidiario e la carenza della documentazione dei colloqui clinici, i quali non furono oggetto di registrazione video o audio, né trascritti integralmente.

Dinanzi a tali doglianze, il giudice dell’appello ha operato valutazioni meramente assertive e prive di reale contenuto motivazionale.

La rilevanza delle parti dei colloqui da riassumere è stata decisa in modo autonomo dal perito, non essendo stata concessa ai consulenti la possibilità di partecipare a tale selezione.

Contrariamente rispetto a quanto sembra emergere dalla sentenza ora impugnata, il consulente tecnico della difesa del Defilippi aveva criticato in maniera espressa la decisione del perito di non sottoporre ad audio o video-registrazione i colloqui; ciò, perché tali registrazioni sono fondamentali al fine di documentare in modo esatto le reazioni verbali e non verbali del periziando, come insegnano gli stessi manuali di psichiatria forense.

Invece, il giudice dell’appello ha omesso di valutare tali aspetti e si è limitato a rilevare la presenza del consulente tecnico della difesa ai colloqui, come se ciò consentisse di superare il grave vizio de quo.

Il giudice dell’appello avrebbe dovuto prendere atto delle carenze documentali e disporre il rinnovo della perizia psichiatrica.

La perizia non ha messo in relazione il disturbo di personalità di cui è affetto il Defilippi con ciascuno dei fatti addebitati. Conseguentemente, il giudice dell’appello ha omesso di valutare la sussistenza della capacità di intendere e di volere del Defilippi con riferimento a ciascuno dei reati contestati e non ha considerato il grave vizio di metodo denunciato a sostegno della richiesta di rinnovazione istruttoria.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso nell’interesse del Defilippi, si deduce omessa motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al principio del ragionevole dubbio di cui agli artt. 533 e 530, comma 2, cod. proc. pen.

La sentenza ora impugnata omette ogni valutazione sulla richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

Il giudice dell’appello non ha considerato che sorge un dubbio più che fondato circa la possibilità che i fatti siano conseguenza del disturbo di personalità mista di cui è affetto l’imputato, dubbio che emerge dalla mera lettura dei criteri diagnostici del disturbo medesimo.

Peraltro, c’è un ulteriore dubbio, rappresentato nei motivi di appello e non valutato dalla sentenza ora impugnata.

Il perito, seguendo l’insegnamento del prof. Fornari, aveva affermato che l’organizzazione borderline di personalità può rendere grave il disturbo di personalità non solo dal punto di vista clinico, ma anche dal punto di vista forense e, al termine del suo esame, era pervenuto a riconoscere nell’imputato un’organizzazione di tipo borderline.

Aveva infatti affermato che: «se prendiamo il modello di Kemberg forse lì possiamo anche essere vicini, se noi prendiamo il modello di Kemberg dei disturbi della personalità, tutti i disturbi hanno un’organizzazione borderline, allora se lei mi vuole dire che il sig. Defilippi nello specifico è organizzato borderline, io potrei anche dirle ma sarà anche organizzato borderline, non è questo il problema, il problema è che le caratteristiche sono narcisistiche antisociali».

Pertanto, se nel Defilippi, come rilevato dal perito, è riscontrabile un’organizzazione di tipo borderline e se, secondo un orientamento minoritario della psichiatria l’organizzazione borderline può rendere grave dal punto di vista forense il disturbo di personalità, allora sorge un dubbio circa il fatto che il disturbo di cui è affetto il Defilippi sia grave anche dal punto di vista forense. Il ricorrente sostiene che la sentenza ora impugnata non ha considerato la confusione in cui è incorso il perito in sede di esame.

Da ultimo, richiama la giurisprudenza di legittimità in tema di ragionevole dubbio e di imputabilità (Sez. I, n. 9638 del 25/05/2016, dep. 2017, Celma, Rv. 269416).

3.4. Con il quarto motivo di ricorso nell’interesse del Defilippi, si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod, proc. pen., in relazione alla circostanza aggravante della premeditazione di cui all’art. 577, n. 3, cod. proc. pen.

Tale circostanza aggravante presuppone non solo la semplice preordinazione della condotta, ma anche il fermo e costante radicamento, nella mente del reo, del proposito criminoso.

Nella perizia psichiatrica si evidenzia che il Defilippi agì seguendo una scansione ideativa, articolata in tre possibilità: provare a risolvere con la vittima la questione concernente la truffa attraverso un’ulteriore truffa (prima ipotesi) o, in subordine, mediante una minaccia (seconda ipotesi) o, nel caso estremo, con l’omicidio (terza ed ultima ipotesi). La medesima scansione ideativa è descritta dal consulente tecnico del Pubblico Ministero.

La sentenza emessa in grado di appello presenta elementi contraddittori, in quanto il giudice dell’appello ha dato atto della ricostruzione della scansione ideativa dell’imputato così come operata dal perito, salvo poi svalutarla affermando l’assenza di validi riscontri nel quadro probatorio; ha ritenuto che tale scansione ideativa dovesse essere ricondotta nell’ambito di condotte simulatorie e manipolatorie dell’imputato; ha individuato una serie di elementi fattuali concernenti l’organizzazione e la macchinazione del delitto, i quali però nulla dicono, a differenza della perizia, circa il mantenimento costante e fermo della decisione criminosa.

Nei casi di sussistenza di un disturbo della personalità, anche laddove si ritenga tale disturbo non in grado di incìdere sulla capacità di intendere e volere, bisogna appurare con assoluta certezza che, al dì là di ogni ragionevole dubbio, il disturbo non abbia influenzato la persistenza del proposito criminoso.

Pertanto, la perizia psichiatrica non può essere svalutata, ma è elemento necessario a comprendere il processo decisionale di un individuo.

Il giudice dell’appello ha poi erroneamente affermato che la premeditazione possa essere ravvisata anche nelle ipotesi di dolo condizionato. Le pronunce della giurisprudenza di legittimità citate dalla sentenza ora impugnata sono inconferenti o poco persuasive.

Il ricorrente sostiene che il dolo condizionato sia incompatibile con la premeditazione, «perché se per ipotesi la mente ha formulato alternative e condizioni non vi è quella decisione ferma ed irrevocabile che caratterizza la premeditazione».

3.5. Con il quinto motivo di ricorso nell’interesse del Defilippi, si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 62-bis cod. pen.

Il giudice dell’appello, confermando la sentenza dì primo grado, ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche anche in relazione alla giovane età e all’accertato disturbo dì personalità dell’imputato.

In relazione all’età, la sentenza ora impugnata evidenzia che l’imputato aveva commesso i fatti in una fase della propria vita caratterizzata già da spiccata autonomia personale e che le osservazioni della difesa riguardanti la giovane età e l’incensuratezza dello stesso assumono carattere recessivo.

I reati per i quali si procede nei confronti del Defilippi sono stati commessi: quanto alla truffa, in un’età compresa fra i 19 e i 20 anni; quanto all’omicidio e alla soppressione di cadavere, a 21 anni; quanto ai reati di detenzione e porto d’arma, a partire da un periodo compreso fra tra la minore età e i 19 anni.

Quanto riferito costituisce un dato di fatto giuridicamente importante, che non può essere superato facendo riferimento alla spiccata autonomia di un soggetto, quale era l’imputato, che non aveva concluso gli studi, che non lavorava, che non era più seguìto dal centro di salute mentale – non perché guarito ma per sua scelta – e che non trovava nella madre un valido punto dì riferimento o di supporto.

Infatti, l’ordinamento prevede una serie di istituti a tutela degli individui appena maggiorenni, quali quelli di cui agli artt. 163 cod. pen. e 24, primo e secondo comma, d.lgs. n. 272 del 1989. Nella fase della cognizione, tali finalità di tutela sono perseguite dalle circostanze attenuanti.

Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti anche alla luce dell’accertato disturbo mentale da cui è affetto il Defilippi. Tale disturbo ha compromesso, a partire dall’infanzia, lo stile di vita dell’imputato, a livello affettivo, sociale e relazionale.

Si tratta di un disturbo grave che, pur non ritenuto idoneo, dal giudice, ad incidere sulla capacità di intendere e di volere, doveva essere valutato in maniera adeguata in relazione alla sussistenza delle circostanze attenuanti generiche.

Peraltro, nel caso di specie è stato proprio detto disturbo mentale a determinare la condotta processuale dell’imputato fin dalla fase delle indagini.

Ai fini del giudizio relativo alla concessione delle circostanze attenuanti, il giudice può ben considerare solamente quegli elementi che ritiene prevalenti e atti a determinare o meno la concessione del beneficio, in modo tale che anche un solo elemento afferente alla capacità a delinquere o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso; ma nell’ipotesi in cui l’imputato sia un giovane adulto affetto da disturbo mentale, il giudice deve compiere una valutazione complessiva, considerando anche le situazioni non ricomprese nell’art. 133 cod. pen., in applicazione dei principi costituzionali di tutela della salute e della gioventù.

Si richiama una pronuncia della giurisprudenza di legittimità, in cui la Cassazione aveva evidenziato che un’alterazione mentale non incidente sulla capacità di intendere e di volere può giustificare una riduzione della pena ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., rientrando tra le circostanze indeterminate e non codificate che possono influire sul trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 31416 del 11/05/2006).

4. Il difensore di Roberto Obert ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce manifesta illogicità e contraddittorietà di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

In primo luogo, si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti.

Il giudizio espresso nella sentenza ora impugnata, in merito al bilanciamento fra le circostanze, è affetto da quelle carenze che, secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, rendono possibile il sindacato di legittimità.

La difesa osserva che il giudice dell’appello ha: sottolineato una presunta elevata capacità a delinquere dell’Obert, un uomo di mezza età, incensurato, mera pedina e complice del Defilippi; rimarcato in modo sterile, immotivato, la totale indifferenza dell’imputato nei confronti della vittima, quando è stato proprio il sentimento contrario di costui a condurre gli inquirenti a ritrovare il cadavere; obliterato l’avvenuto integrale risarcimento alla famiglia della vittima, da intendersi quale chiaro sintomo di una piena rielaborazione di quanto accaduto, lontano dall’indifferenza descritta nella pronuncia ora impugnata; omesso di considerare il tormento dell’Obert nei giorni successivi all’omicidio, omicidio peraltro ideato ed eseguito materialmente dal coimputato; parlato in maniera impropria, per quanto concerne l’Obert, di una «”non nobile gara”» fra i coimputati.

Il ricorrente inoltre afferma l’assenza di una adeguata motivazione e contesta l’erroneità del ragionamento operato nella sentenza, nella parte in cui, quanto ai delitti di omicidio e soppressione di cadavere, ha equiparato i due imputati, sia sotto il profilo dell’apporto causale, sia sotto il profilo dell’intensità del dolo che della capacità a delinquere, differenziandoli solo in relazione al comportamento processuale.

Il ricorrente osserva che l’ideazione del piano, l’esecuzione del delitto e il movente sono riconducibili esclusivamente al coimputato Defilippi;

– che le dichiarazioni confessorie dell’Obert erano intervenute prima ancora che fosse stato nominato un difensore;

– che la condotta tenuta dai due imputati prima del delitto non è minimamente paragonabile;

– che il fatto che l’Obert non sia coinvolto nella truffa spiega il diverso ruolo rivestito dai concorrenti;

– che l’esecutore materiale dell’omicidio è stato il Defilippi;

– che il comportamento processuale dell’imputato è solamente conseguenza degli accadimenti precedenti, che già delineano le differenze tra i due, anche solo con riferimento alla capacità a delinquere, in proporzione all’età.

La sentenza ora impugnata è affetta da ulteriore illogicità, laddove, pronunciandosi sugli aspetti concernenti le capacità manipolative del Defilippi, evidenziati nell’atto di appello, in maniera inconferente osserva che dette capacità del Defilippi non erano idonee a ledere le capacità intellettive e cognitive dell’Obert.

Costui, infatti, non intendeva dimostrare l’avvenuta lesione delle capacità dell’imputato, ma valorizzare «l’accertata capacità del correo di poter influenzare e soggiogare l’Obert coinvolgendolo nel proprio scellerato piano criminale».

Nell’esiguo spazio concesso in sentenza alla valutazione della posizione dell’Obert, non è presente una disamina esaustiva delle ragioni che hanno indotto il giudice dell’appello a escludere il regime di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle circostanze aggravanti contestate.

Non sono state valorizzate le differenze tra i due imputati, se non sotto il profilo delle diverse scelte processuali.

Il mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti, alla luce di quanto rappresentato, è illogico, in quanto disancorato dalle risultanze processuali qui richiamate.

Il giudice dell’appello, inoltre, non ha compreso il ragionamento concernente l’aggravante della premeditazione operato dalla difesa nei motivi di appello.

Il riferimento compiuto nell’atto di appello a una «”premeditazione blanda”» riguardava una premeditazione di scarsa intensità, la quale, ove ritenuta sussistente, «è comunque di blanda intensità rispetto a ciò che pesa sul piatto della bilancia opposto delle attenuanti generiche». Tale aspetto non è stato valutato, né ponderato dalla Corte.

Il ricorrente, poi, osserva che la questione relativa all’unicità del disegno criminoso è stata risolta con «incompresa celerità», attraverso un mero richiamo alla pronuncia di primo grado, e afferma l’illogicità della motivazione.

Il giudice dell’appello ha argomentato l’impossibilità di riconoscere la continuazione tra i reati concernenti l’arma e gli altri reati, evidenziando che nessuno dei coimputati avesse mai riferito circa una concertazione sul possesso della pistola.

Eppure, nessuna domanda è stata rivolta agli imputati su questo specifico aspetto e, pertanto, l’assunto del giudice è meramente presuntivo.

Il giudice dell’appello ha poi affermato che la cessione dell’arma costituisce uno sviluppo non prevedibile, ma al tempo stesso ha premesso che l’Obert era a conoscenza del possesso dell’arma da parte del Defilippi e ha affermato che un ulteriore elemento probante la solidarietà dell’Obert nei confronti del coimputato andava individuato nell’accettazione dell’arma medesima, cadendo così di nuovo in contraddizione.

A giudizio della difesa, invece, l’Obert ha accettato l’arma quale sviluppo prevedibile dell’azione criminale posta in essere, come tessera di un mosaico ordito dal Defilippi, cui il coimputato aderì successivamente.

L’adesione dell’Obert al piano del Defilippi, se legittima la contestazione della premeditazione, deve parimenti legittimare la configurabilità di un medesimo disegno criminoso tra i reati addebitati.

Come insegnato dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di poter ritenere sussistente la continuazione tra i reati, non è necessaria la presenza di una pregressa programmazione dettagliata di tutti i singoli reati, essendo sufficiente una comune programmazione degli stessi nelle loro linee essenziali.

La sentenza ora impugnata difetta di una motivazione in tema di configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati contestati.

Invece, è necessaria una trattazione degli elementi richiesti ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (si richiama Sez. 1, n. 7953 del 07/12/2017, dep. 2018), peraltro tutti presenti nel caso di specie.

Si pone in risalto, altresì, il legame indissolubile fra il delitto di soppressione di cadavere e la violazione in materia di armi, entrambi evidentemente finalizzati al conseguimento dell’impunità per i fatti precedentemente accaduti.

Infine, si richiama la giurisprudenza di legittimità in materia.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole dell’illogicità delle argomentazioni afferenti alla dosimetria della pena, con riferimento a ciascuno dei capi di imputazione.

La modulazione della pena base, tanto nei reati in materia di armi che nei restanti, è stata stabilita senza che sia stata adeguatamente giustificata l’entità superiore al minimo edittale, se non mediante il riferimento alla «sterile espressione» di elevata capacita criminale, elevatissima nel caso delle armi.

Ciò considerato, non si comprende il motivo in base al quale, nel caso delle armi, è stata riconosciuta la prevalenza delle attenuanti generiche, mentre, con riferimento ai restanti delitti, è stato operato un giudizio di equivalenza fra le circostanze. In proposito, il giudice dell’appello ha affermato che data l’insussistenza del vincolo della continuazione fra i delitti concernenti le armi e gli altri, la pena relativa ai primi andasse autonomamente quantificata.

Tale spiegazione è illogica, posto che sulla base di una serie di elementi («stessi autori del fatto, contiguità spazio temporale, perseguimento di un unico fine, realizzazione di ulteriore condotta in concorso fra gli stessi correi, connessione soggettiva e finalistica rispetto all’evento più grave scaturigine della condotta post delictum, applicazione di ulteriore passaggio della pianificazione del Defilippi cui è seguito l’adesione dell’Obert») andava ravvisata l’applicabilità dell’istituto del reato continuato.

Inoltre, l’esistenza di un’elevatissima capacità criminale in capo all’Obert, che secondo la sentenza ora impugnata impedirebbe di applicare una pena base coincidente con i minimi edittali, si pone in contrasto con il fatto che lo stesso giudice dell’appello ha parzialmente accolto l’atto di gravame, proprio in considerazione della condotta tenuta dall’Obert con riferimento all’arma e ai proiettili.

Analogamente, anche con riferimento ai restanti reati difetta una motivazione in ordine all’applicazione di una pena base superiore al minimo edittale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto nell’interesse di Gabriele Defilippi è infondato, quindi deve essere rigettato.

2. La trattazione del primo motivo formulato per il Defilippi, con il quale si deduce violazione di legge sia in ordine alla valutazione dell’incidenza del disturbo di personalità dell’imputato sulla sua capacità dì intendere e di volere, sia in ordine al giudizio circa l’esistenza di un nesso eziologico fra il citato disturbo e i singoli reati, rende opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

2.1. è stato affermato che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i disturbi della personalità, che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano dì consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e dì volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale.

Ne consegue che nessun rilievo, ai fini dell’imputabilità, deve essere dato ad altre anomalie caratteriali o alterazioni e disarmonie della personalità che non presentino i caratteri sopra indicati, nonché agli stati emotivi e passionali, salvo che questi ultimi si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 1, n. 52951 del 25/06/2014, Guidi, Rv. 261339).

Sotto il profilo processuale, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’accertamento della capacità di intendere e di volere dell’imputato costituisce questione di fatto la cui valutazione compete al giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se esaurientemente motivata, anche con il solo richiamo alle valutazioni delle perizie, se immune da vizi logici e conforme ai criteri scientifici di tipo clinico e valutativo (Sez. 1, n. 32373 del 17/01/2014, Secchiano, Rv. 261410).

2.2. Posto in astratto quanto sopra, deve notarsi, con riferimento specifico al caso concreto ora in esame, che il giudice dell’appello, nel valutare sussistente in capo all’imputato la piena capacità di intendere e di volere, non è incorso in alcun errore di diritto e ha svolto una rigorosa analisi delle risultanze spiegando congruamente e logicamente le ragioni poste alla base delle proprie conclusioni.

In particolare, la sentenza ora impugnata evidenzia come il perito, dopo aver escluso la presenza di una condizione psicotica o prepsicotica in capo all’imputato, estese l’indagine ai disturbi della personalità, in base alla più recente e affermata sistematizzazione nosografica in materia (DSM-5) e in funzione alle possibili ricadute in senso psichiatrico forense, secondo i principi elaborati dalla stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317, cit.).

Inoltre, nel mettere in evidenza i singoli aspetti presi in considerazione nella relazione peritale, che lo stesso giudice dell’appello definisce come suffraganti «pienamente le conclusioni in ordine all’assenza di un quadro psico-patologico di rilievo psichiatrico forense», la sentenza ora impugnata ha menzionato, tra gli altri: le condotte simulatorie dell’imputato al momento dell’ingresso in carcere; «il carattere pienamente organizzato delle condotte delittuose» poste in essere dal Defilippi; la lucidità e la rapidità con cui quest’ultimo si adoprò per cancellare le tracce del delitto e per far ricadere sul coimputato il rischio dell’occultamento dell’arma; l’elaborazione di una complessa linea difensiva, diretta a presentare sé stesso come vittima delle circostanze e ad attribuire a Roberto Obert la responsabilità primaria della truffa e dell’esecuzione materiale dell’omicidio.

Nella medesima prospettiva, poi, il giudice dell’appello ha evidenziato che le dichiarazioni spontanee, dal contenuto sostanzialmente confessorio, rese da Gabriele Defilippi nel corso del giudizio abbreviato, pur dirette a rappresentare l’occorso in ottica difensiva, rendono palese «una ricostruzione coerente, ragionata e precisa dei moventi delle azioni criminose e del succedersi degli eventi, del tutto immuni da deviazioni deliranti o da apprezzabili turbamenti della sfera cognitiva e volitiva, e semmai significative della capacità di comprensione realistica della propria posizione processuale, e di adattamento in senso utilitaristico ad ormai consolidate evidenze probatorie avverse».

Il giudice dell’appello ha peraltro osservato che il perito, prof. Freilone, nel corso del controesame della difesa, non rinnegò mai la potenziale incidenza di un disturbo della personalità sulla capacità di intendere e di volere e precisò la distinzione tra gravità di un disturbo in senso clinico – da riferirsi all’impossibilità di un approccio terapeutico risolutivo – e gravità in senso forense, da riferirsi all’incidenza del disturbo sulle capacità di intendere e di volere e sul rapporto con la realtà. Il giudice dell’appello ha dunque osservato che la perizia psichiatrica esclude correttamente che da un disturbo della personalità debba necessariamente derivare un giudizio di infermità parziale o totale di mente.

Da ultimo, la sentenza ora impugnata afferma che la conclusione peritale circa la piena capacità di intendere e di volere dell’imputato trova riscontro nel carattere lucidamente organizzato delle sue condotte criminose, nel normale inserimento sociale dello stesso e in un assoluto vuoto anamnestico.

Alla luce di quanto precede, appare evidente che il giudice dell’appello, nel negare l’incapacità di intendere e di volere dell’imputato al momento del fatto, ha fornito una motivazione logica e coerente in ordine alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini dell’applicazione dei richiamati principi di diritto.

Di contro, deve notarsi che l’atto di ricorso non si confronta adeguatamente con l’apparato argomentativo della sentenza ora impugnata, perché non tiene conto degli elementi coerentemente analizzati dal giudice dell’appello.

In presenza del corretto accertamento della non incidenza del disturbo della personalità sulla piena capacità di intendere e di volere del Defilippi, resta assorbita la questione relativa alla esistenza di un nesso causale tra il disturbo della personalità e i reati oggetto di condanna.

Infatti, il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite sopra richiamato richiede, affinché possa essere riconosciuto il vizio totale o parziale di mente in presenza di un disturbo di personalità, sia l’incisione del disturbo medesimo sulla capacità di intendere e volere, sia l’esistenza di un nesso causale tra il disturbo e il fatto di reato; sicché, in assenza di uno dei due presupposti diviene superflua l’indagine relativa all’altro.

3. Il secondo motivo di ricorso formulato per il Defilippi, con il quale si lamenta omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, è articolato in due profili: uno riguardante la dedotta carenza di documentazione dei colloqui clinici, l’altro concernente l’asserita limitazione dell’indagine peritale al solo evento omicidiario e la mancanza di una valutazione del disturbo diagnosticato in relazione a tutti i fatti di reato.

3.1. L’esame del primo profilo di censura dedotto rende opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

È stato affermato che non sussiste nullità della perizia psichiatrica qualora il perito abbia distrutto la videoregistrazione del relativo colloquio, dovendosi escludere l’esistenza di un suo obbligo di documentazione dell’attività svolta, sia perché manca qualsiasi disposizione esplicita in tal senso, sia perché l’art. 230 cod. proc. pen., mentre impone al giudice di fare menzione, nel verbale, delle richieste, delle osservazioni e delle riserve presentate dal consulente tecnico, esige dal perito soltanto che egli dia atto nella sua relazione di analoghe richieste a lui rivolte (Sez. 1, n. 35187 del 10/07/2002, Botticelli, Rv. 222517).

È stato inoltre precisato che la perizia non è nulla nell’ipotesi in cui nel corso delle operazioni il perito non abbia provveduto a verbalizzare i colloqui avuti con le parti offese o con altre persone, posto che nessun obbligo in tal senso è previsto dalla legge e che la garanzia di correttezza delle operazioni è fornita dalla possibilità per il consulente tecnico della parte di assistere alle stesse (Sez. 3, n. 12421 del 20/02/2007, Mangoni, Rv. 236814).

3.2. Sulla base dei principi di diritto richiamati, deve affermarsi l’infondatezza della censura in questione, poiché il giudice dell’appello non è incorso nel vizio motivazionale denunciato.

Infatti, da un lato, va rilevata l’assenza di uno specifico obbligo di documentazione dei colloqui clinici in capo al perito, e, dall’altro lato, va osservato che la sentenza ora impugnata evidenzia correttamente come la garanzia del contraddittorio sia stata assicurata dall’essersi svolti i colloqui con il periziando alla presenza dei consulenti tecnici di parte.

3.3. Il secondo profilo di censura, analogamente a quanto rilevato nell’esaminare le censure formulate in seno al primo motivo di ricorso, resta assorbito.

4. La trattazione del terzo motivo formulato per il Defilippi, con cui si deduce omessa motivazione in ordine alla richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., rende opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

4.1. È stato affermato che la regola compendiata nella formula “al di là di ogni ragionevole dubbio” riguarda tutte le componenti del giudizio e, pertanto, anche la capacità di intendere e di volere dell’imputato, il cui onere probatorio non è attribuito all’imputato, quale prova di una eccezione, ma alla pubblica accusa (Sez. 1, n. 9638 del 25/05/2016, dep. 2017, Celma, Rv. 269416).

4.2. Nel caso concreto ora in esame, il giudice dell’appello non è incorso nel vizio motivazionale dedotto, avendo svolto congrue e coerenti valutazioni sia con riferimento alla sussistenza della piena capacita di intendere e di volere del Defilippi, sia con riferimento alla negazione della credibilità della tesi prospettata dalla sua difesa. In particolare, come già rilevato con riferimento al primo motivo di ricorso, il giudice dell’appello ha evidenziato che l’assenza di un quadro psicopatologico di rilievo psichiatrico forense è pienamente suffragato da una serie di aspetti presi in considerazione dalla relazione peritale.

Aspetti, tra i quali: l’assenza di dati clinici di significato anamnestico; la risposta non autentica al test MMPI-2, valutata come indice di una volontà simulatoria di disturbo e di difese inadeguate; «il carattere altamente organizzato delle condotte»; l’attuazione lucida e rapida delle attività dirette a cancellare le tracce dei reati e a far trasferire sull’Obert il rischio dell’occultamento dell’arma; l’elaborazione, subito dopo il fermo, di una complessa linea difensiva, volta a presentarsi come una vittima delle circostanze e ad attribuire a Roberto Obert la responsabilità primaria sia della truffa che dell’esecuzione materiale dell’omicidio.

Oltre a tali aspetti, come già rilevato, la sentenza ora impugnata evidenzia che anche la confessione resa nel corso del giudizio abbreviato, pur diretta a rappresentare l’occorso in ottica difensiva, palesa «una ricostruzione coerente, ragionata e precisa dei moventi delle azioni criminose e del succedersi degli eventi, del tutto immuni da deviazioni deliranti o da apprezzabili turbamenti della sfera cognitiva e volitiva, e semmai significative della capacità di comprensione realistica della propria posizione processuale, e di adattamento in senso utilitaristico ad ormai consolidate evidenze probatorie avverse».

Il giudice dell’appello, inoltre, ha affermato l’inconsistenza della tesi di un disturbo borderline di personalità, con esiti di organizzazione o funzionamento borderline, influente come tale sulla capacità di intendere e di volere.

In particolare, sulla base di una valutazione logica e credibile degli elementi disponibili, la sentenza impugnata afferma: la totale infondatezza della tesi difensiva circa il sentimento di abbandono nei confronti della Rosboch, quale elemento scatenante l’intento omicidiario; l’inversione strumentale, sempre da parte della difesa, del rapporto tra l’imputato e la vittima; l’enfatizzazione, in prospettiva difensiva, dell’ossessione paranoide di essere controllato e seguito, riferita in più occasioni dall’imputato in modo del tutto generico; la condivisibilità delle osservazioni peritali circa il fatto che i timori riferiti dal Defilippi, di esser controllato dalle Forze dell’ordine, «conservavano una base fattuale adeguata nella perpetrazione di un grave reato contro il patrimonio»; la riconducibilità della detenzione dell’arma agli aspetti teatrali della personalità dell’imputato e al suo progetto di vita di assicurarsi il benessere economico con qualsiasi mezzo; l’insussistenza di un isolamento sociale e relazionale dell’imputato; l’attinenza al piano personologico della volubilità e delle tendenze prevaricatrici nei rapporti affettivi; la scarsa indicatività degli insuccessi scolastici o della mancanza di una stabile attività lavorativa; l’atteggiamento manipolatorio e simulatorio all’ingresso in carcere.

Da ultimo, dopo aver affermato di condividere il giudizio espresso dal perito, prof. Freilone, di piena capacità di intendere e di volere del Defilippi, la sentenza ora impugnata – coerentemente rispetto all’esame svolto – osserva che la tesi difensiva, circa la presenza di un disturbo borderline in capo all’imputato, «non si traduce comunque nell’individuazione credibile di concreti elementi di ricaduta sull’esame della realtà e sulla sfera cognitiva, intellettiva e volitiva dell’imputato, che in nesso eziologico con i reati con cui si procede potrebbero soddisfare i criteri di rilevanza ai fini forensi posti dalla già citata sentenza delle SS. UU. n. 9136/2005».

Orbene, alla luce di quanto precede, deve notarsi che l’affermazione, da parte del giudice dell’appello, della piena capacità di intendere e di volere del Defilippi – logicamente incompatibile con il residuare di un ragionevole dubbio al riguardo – è fondata su di una attenta e credibile analisi degli elementi disponibili.

Di converso, deve notarsi che l’atto di ricorso, nel sostenere che vi sia stata un’omessa considerazione, da parte della sentenza ora impugnata, di un dubbio ragionevole, sia con riferimento alla derivazione causale di tutte – o quantomeno alcune – le condotte contestate dal disturbo di personalità dell’imputato, sia con riferimento alla sussistenza della capacità di intendere e di volere dell’imputato, propone in realtà delle censure dirette ad ottenere un ulteriore giudizio di merito, esorbitante dai poteri demandati al giudice di legittimità.

5. La trattazione del quarto motivo formulato per il Defilippi, con cui si deduce violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante della premeditazione, rende opportuno il richiamo dei seguenti principi, enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

5.1. È stato affermato che gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa, perdurante senza soluzioni di continuità nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149).

È stato poi precisato che l’aggravante della premeditazione può essere dimostrata anche con il ricorso alla prova logica, sulla scorta degli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente; non è necessario, invece, stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso o quello in cui l’accordo è stato raggiunto, essendo sufficiente che gli elementi indiziari suddetti siano gravi, precisi e concordanti e che, globalmente valutati, consentano di risalire, in termini di certezza processuale, al requisito di natura cronologica e a quello di natura ideologica, in cui si sostanzia la premeditazione (Sez. 5, n. 3542 del 17.12.2018, dep. 2019, Esposito, Rv. 275415).

5.2. Posto quanto sopra esposto in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giudice dell’appello non è incorso, sul punto in discussione, in alcun errore di diritto, e ha fornito logica e congrua motivazione circa l’impossibilità di condividere la tesi della difesa del Defilippi la quale, anche sulla base della perizia psichiatrica, aveva sostenuto l’esistenza nella mente di detto imputato, al momento dell’ultimo fatale incontro con Gloria Rosboch, di una serie di alternative, secondo una scala di ipotesi che vedeva l’omicidio quale ultima possibilità subordinata al fallimento del tentativo di risolvere la vicenda o con la prospettazione di una restituzione almeno parziale dei soldi che aveva ottenuto, oppure mediante il ricorso a minacce.

In particolare, il giudice dell’appello, per un verso, ha osservato che le argomentazioni difensive si basavano su un travisamento del significato da attribuire alla relazione peritale, la quale, come ineccepibilmente affermato nella sentenza ora impugnata, deve essere considerata non come «fonte di accertamento dei fatti», ma come «momento di valutazione delle dichiarazioni del periziando ai fini diagnostici»; per altro verso, il giudice dell’appello ha evidenziato come lo stesso perito abbia sottolineato che nelle manifestazioni dispercettive all’ingresso in carcere e nelle risposte al test MMPI-2 dovevano ravvisarsi condotte manipolatorie/simulatorie dell’imputato e che la versione dei fatti resa da quest’ultimo doveva essere inquadrata in un (complesso) posizionamento defensionale.

Inoltre, il giudice dell’appello ha arguito la fermezza della volontà omicidiaria del Defilippi, quantomeno a partire dal giorno 8 gennaio 2016 e fino alla data di commissione dell’omicidio (13 gennaio 2016), sulla base di una analitica e credibile valutazione del compendio probatorio, osservando che:

– il fatto che a fine dicembre 2015 il Defilippi confidò a Sabouth Sofia che la Rosboch, mediante il proprio avvocato, gli aveva chiesto la restituzione della somma di euro 187.000,00, e le riferì che Roberto Obert si era offerto di ucciderla ma che lui era contrario ad una simile soluzione, rende palese la presenza di un piano con cui il Defilippi già allora meditava di scaricare tutte le responsabilità dell’omicidio sull’Obert, in piena coerenza con le iniziative prese nei giorni successivi e con la linea difensiva assunta durante le indagini preliminari, considerata peraltro l’illogicità di una insistenza da parte dell’Obert – privo di un interesse personale nella vicenda – per l’uccisione della donna, in presenza di una contraria volontà del Defilippi;

– in data 8 gennaio 2016, il Defilippi, che fino a quel momento non aveva avuto remore a contattare Obert anche tramite il proprio cellulare, ottenne da quest’ultimo l’attivazione di una carta prepagata intestata all’Obert stesso;

– in data 11 gennaio 2016, una volta sinceratosi della non tracciabilità dei contatti telefonici tra i due, Gabriele Defilippi si rivolse all’Obert per l’individuazione dì un posto in cui uccidere e occultare il cadavere della Rosboch;

– Roberto Obert, nel ricostruire l’accaduto e nell’ammettere il proprio coinvolgimento, implicitamente, ma chiaramente, escluse sempre la meditazione di progetti alternativi all’omicidio da parte del Defilippi e descrisse quest’ultimo come persona che, in preda a pulsioni rabbiose, fin dal primo momento aveva mostrato la ferma determinazione dì eliminare la donna e di farne poi sparire il cadavere;

– nello stesso senso delle propalazioni dell’Obert da ultimo richiamate rilevano le dichiarazioni rese da Manca Claudio;

– il 13 gennaio 2016 il Defilippi evitò di utilizzare la propria autovettura e utenza, utilizzò le autovetture dell’Obert e contattò di persona la Rosboch, invece che telefonicamente;

– nel momento in cui la Rosboch venne contattata e nel momento in cui salì in macchina, il Defilippi non disponeva di alcun elemento idoneo a indurre la donna a un accordo transattivo (non disponendo di danaro, ma solo di banconote facsimile), e non poteva pensare che la stessa avrebbe messo a tacere la vicenda, posto che la professoressa sì era già rivolta a un avvocato e che erano stati danneggiati anche i suoi genitori, con cui la stessa si era confidata;

– l’Obert, nel narrare il tragitto che si concluse con l’uccisione della Rosboch, non operò alcun riferimento a una proposta riconciliativa, ma riferì solamente che il Defilippi lo presentò come la persona che avrebbe provveduto a renderle il danaro;

– la circostanza da ultimo riferita, ossia il fatto che il Defilippi presentò il coimputato come colui che le avrebbe restituito i soldi, era una «menzogna senza futuro», inidonea cioè a risolvere la vicenda e, anzi, destinata a suscitare nella professoressa una reazione ancora più veemente, una volta che si fosse resa conto dell’ulteriore inganno;

– non era dunque previsto che la Rosboch uscisse viva dall’incontro;

– nel corso del viaggio il Defilippi non pose in essere alcuna iniziativa per una soluzione non cruenta della vicenda;

– dopo aver indotto la Rosboch a salire sull’autovettura prospettandole una soluzione del problema, essersi seduto sul sedile posteriore e aver parlato in continuazione per distrarla e rassicurarla, appena giunti alla discarica, Gabriele Defilippì strangolò repentinamente la professoressa con un cordino che si portò dietro e, condotto il corpo esamine a terra, fuori dall’autovettura, le strinse nuovamente il collo per sincerarsi della sua morte;

– subito dopo, senza mostrare segni di pentimento o di sconforto, intimò all’Obert di aiutarlo a trasportare il corpo verso la cisterna e a distruggere gli indumenti e il cellulare della vittima.

Orbene, è evidente che il giudice dell’appello ha escluso in modo logico la possibilità che l’imputato meditasse circa possibili soluzioni alternative all’omicidio e ha svolto valutazioni coerenti sulla presenza di elementi da cui desumere la preordinazione della condotta e il perdurante e fermo intento criminoso del Defilippi.

Di contro, deve notarsi che l’atto di ricorso si limita a censurare la svalutazione della perizia psichiatrica, senza tuttavia confrontarsi realmente e concretamente con l’itinerario logico seguito dal giudice dell’appello.

Per completezza, è opportuno evidenziare la logicità della sentenza ora impugnata, pure nella parte in cui osserva che, quand’anche si volesse ammettere la presenza di alternative nella mente del Defilippi, secondo la scansione ideativa sostenuta dalla difesa, la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione non potrebbe comunque essere esclusa, data la compatibilità tra detta circostanza e forme di dolo c.d. condizionato.

Il giudice dell’appello ha infatti ineccepibilmente richiamato il condivisibile e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale non osta alla configurabilità dell’aggravante della premeditazione il fatto che il soggetto agente abbia condizionato l’attuazione del proposito criminoso alla mancata verificazione di un evento ad opera della vittima, quando la condizione risolutiva si pone come un avvenimento previsto, atto a far recedere la più precisa e ferma risoluzione criminosa del reo (Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180; Sez. 1, 33112 del 27/03/2019).

6. La trattazione del quinto motivo formulato per il Defilippi, relativo all’asserita violazione di legge con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, rende opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

6.1. È stato affermato che la valutazione sulla sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. integra un giudizio di fatto; le circostanze attenuanti generiche possono essere escluse dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata; la decisione non è sindacabile neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419).

6.2. Ciò posto in astratto, si deve notare, con specifico riferimento al caso concreto ora in esame che il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto richiamati, esponendo ampiamente e adeguatamente le ragioni che lo hanno indotto a confermare la negazione, da parte giudice di primo grado, delle circostanze attenuanti generiche.

In particolare, la sentenza ora impugnata osserva che l’imputato commise i reati in discorso «in una fase della propria vita caratterizzata da spiccata autonomia personale», e specifica che da tempo il Defilippi sceglieva con chi e dove vivere, come impiegare il suo tempo e come spendere il danaro sottratto alla Rosboch.

Inoltre, la predetta sentenza nota che l’imputato dimostrò elevate capacità progettuali e organizzative in campo delinquenziale, e argomenta tale asserzione sulla base del grado di insidiosità della truffa e della capacità dello stesso imputato di catalizzare intorno a sé complicità asservite ai propri scopi, nonché alla luce del fatto che si procurò senza difficoltà un’arma e il relativo munizionamento sul mercato clandestino.

Sulla base di tali rilievi, il giudice dell’appello ha formulato logiche valutazioni in ordine alla recessività dell’incensuratezza e della giovane età del Defilippi.

Inoltre, il medesimo giudice ha ritenuto insussistente alcun segno di reale resipiscenza del Defilippi, giudicando le sue dichiarazioni come espressioni di chiari intenti utilitaristici, «caratterizzate da vuote formule pronunziate nell’imminenza delle pronunce di primo e di secondo grado».

Il giudice dell’appello ha poi posto in rilievo che la confessione – resa in sede di dichiarazioni spontanee nel corso del giudizio abbreviato e definita nella medesima sentenza di secondo grado come «scarna, tardiva e parziale» – risultò pressoché inutile alla ricostruzione dei fatti, avendo costituito, al più, una tardiva presa d’atto dei gravi elementi a suo carico e dell’insostenibilità della linea difensiva diretta in modo sistematico ad attribuire all’Obert una responsabilità preponderante.

In relazione alla sincerità e spontaneità delle ultime condotte tenute dal Defilippi nel corso del processo, la sentenza ora impugnata sottolinea la protratta simulazione di allucinazioni uditive all’ingresso del carcere, la poca sincerità delle risposte al test MMPI-2 e il fatto che le dichiarazioni rese al perito, Prof. Freilone, furono «in più punti artificiose e mai disgiunte dalla ricerca di utilità difensive e dall’estremo tentativo di far risaltare il maggior disvalore della personalità e del ruolo del coimputato».

Il giudice dell’appello ha ulteriormente affermato, con riguardo al disturbo psichico e alla problematicità del vissuto dell’imputato, che si tratta di elementi fortemente enfatizzati e ha valutato l’assenza della figura paterna come non giustificativa, né di un disegno di vita diretto alla facile affermazione di sé stesso mediante la ricerca di danaro a danno degli altri, né dell’idea che al fine di ottenere l’impunità per i reati commessi si possa uccidere chi ha avuto l’ardire di rivolgersi all’autorità giudiziaria per tutelare i propri diritti.

In relazione all’accertato disturbo di personalità del Defilippi, la sentenza ora impugnata osserva che le conclusioni peritali, giudicate dallo stesso giudice dell’appello come «attendibili e ampiamente motivate», ne avevano escluso la gravità in senso psichiatrico forense, precisando altresì che la scarsa empatia non si era tradotta in una incapacità di comprendere intellettivamente i sentimenti e i bisogni altrui.

La sentenza ora impugnata, peraltro, pone in risalto la capacità del Defilippi di fare della comprensione dei sentimenti e delle debolezze altrui un’arma pericolosa, dapprima ingannando la Rosboch, facendo leva sulle sue aspirazioni di cambiare vita e probabilmente di condividerla con un compagno, poi, il giorno dell’omicidio, sfruttando la mitezza della donna e probabilmente la residua fiducia che quest’ultima nutriva in lui.

Allo stesso modo, precisa sempre il giudice dell’appello, il Defilippi era riuscito a usare a proprio vantaggio la passione che l’Obert nutriva nei suoi confronti, al fine di ottenere «un docile complice per la realizzazione dei suoi piani».

La sentenza ora impugnata smentisce le considerazioni presentate dalla difesa del Defilippi circa l’isolamento sociale e le esperienze di emarginazione scolastica, e sottolinea la molteplicità di relazioni sociali e legami sentimentali dell’imputato, evidenziando come i reati furono peraltro commessi ai danni della persona che più gli era stata vicino nel corso della sua esperienza scolastica.

Da ultimo, il giudice dell’appello ha affermato che la sentenza di primo grado ha condivisibilmente sottolineato l’estrema gravità dei fatti, l’intensità del dolo, il grado di organizzazione delle condotte criminose, la freddezza nella programmazione e nell’esecuzione del proposito omicidiario, l’indifferenza per il cadavere della donna e per i sentimenti dei suoi genitori, la sproporzione del motivo alla base dell’omicidio, l’inserirsi della truffa e dell’omicidio in uno stile di vita volto esclusivamente a soddisfare i propri impulsi deteriori, elementi considerati tutti di elevato disvalore e neppure minimamente intaccati dalle allegazioni difensive.

Alla luce di quanto riferito, è palese che la sentenza qui impugnata reca, anche sul punto, motivazione completa, coerente e priva di vizi logici, e che le circostanze ex art. 62-bis cod. pen. sono state negate sulla base di una complessiva valutazione degli elementi istruttori a disposizione.

Di contro, le censure dedotte con il quinto motivo di ricorso non si confrontano correttamente, né con l’apparato argomentativo della sentenza ora impugnata, né con il principio di diritto sopra richiamato.

7. È infondato anche il ricorso proposto nell’interesse di Roberto Obert, che è costituito da un unico motivo, articolato in tre distinti profili di censura con i quali si deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione: un primo profilo attinente al giudizio di equivalenza fra le circostanze, con riferimento a tutti i delitti oggetto di condanna nei suoi confronti; un secondo profilo relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra tutti i reati; un terzo profilo relativo all’adozione, per ciascun reato, di una pena base superiore al minimo edittale.

8. In relazione al primo profilo di censura formulato nell’interesse di Roberto Obert, relativo al giudizio di comparazione tra le circostanze, è opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

8.1. È stato affermato che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che lo hanno indotto a ritenere l’equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa (Sez. 7, ordinanza n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460).

È stato anche precisato che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell’art. 133 cod. pen. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari, Rv. 260415).

8.2. Alla luce dei principi esposti, deve rilevarsi, con riferimento al caso concreto ora in esame, che il giudice dell’appello non è incorso nel vizio motivazionale denunciato, avendo spiegato in modo logico e coerente le ragioni che lo hanno indotto a confermare il giudizio di equivalenza tra le circostanze operato dal giudice di primo grado.

In particolare, il giudice dell’appello ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva già ampiamente valorizzato il leale comportamento processuale dell’Obert, il risarcimento del danno in favore dei genitori della vittima e il suo immediato contributo nella fase delle indagini, che consentì, prima, il ritrovamento del corpo della Rosboch; poi, il ritrovamento dell’arma affidatagli dal Defilippi dopo l’omicidio.

La sentenza ora impugnata precisa che l’incensuratezza dell’Obert perde di rilevanza dinanzi al carattere organizzato della condotta criminosa e alla gravità dei fatti,e che gli elementi positivi sopra citati, tenuto conto dei criteri valutativi di cui all’art. 133 cod. pen., non possono esser considerati addirittura prevalenti rispetto agli altri elementi di fortissimo disvalore.

Il giudice dell’appello ha dunque spiegato che, se è vero che la collaborazione dell’imputato fu sotto certi aspetti determinante per le indagini, è anche vero che ugualmente determinante fu il suo apporto causale all’omicidio, apporto causale che il medesimo giudice dell’appello ha definito «condicio sine qua non del delitto».

A tal riguardo, la sentenza ora impugnata osserva che l’Obert fornì l’indispensabile supporto organizzativo all’attuazione delle intenzioni omicidiarie già in precedenza manifestategli dal coimputato, in quanto l’Obert prima acquistò un’utenza telefonica destinata, poi aiutò il Defilippi a individuare il luogo ideale all’omicidio della Rosboch e all’occultamento del cadavere, e dopo ancora, il giorno dell’omicidio, mise a disposizione le sue due autovetture, guidò personalmente il veicolo verso il luogo dell’esecuzione e si prestò al contempo a quella che egli stesso definì come la sceneggiata di fingere di esser colui che avrebbe aiutato la Rosboch, al fine di non farla insospettire fino all’arrivo al luogo in cui fu uccisa.

La sentenza osserva, inoltre, che sempre l’Obert aiutò il coimputato nella distruzione delle tracce del reato. Sulla base di tali considerazioni, il giudice dell’appello ha ritenuto il disegno omicidiario come altamente organizzato, freddamente e vilmente posto in essere ai danni di una donna sola, fisicamente e psicologicamente indifesa.

Peraltro, il giudice dell’appello ha affermato che, proprio in ragione dell’assenza di un diretto coinvolgimento personale dell’Obert nelle vicende giudiziarie riguardanti il Defilippi, il ruolo dell’Obert esprime una elevatissima capacità a delinquere, non minore di quella del coimputato.

Il giudice dell’appello ha ulteriormente osservato che, nonostante l’assenza del predetto coinvolgimento personale dell’Obert, quest’ultimo non esitò ad appoggiare la pulsione omicida del coimputato ai danni di una donna nei confronti della cui vita dimostrò la massima indifferenza.

Il giudice dell’appello ha affermato, inoltre, che la volontà di collaborare all’organizzazione e all’esecuzione dell’omicidio «è di assoluta e sproporzionata banalità» e risiede in sostanza nel desiderio di mantenere i favori sessuali del giovane coimputato.

Inoltre, la sentenza giudica irrilevanti, ai fini della valutazione dei delitti commessi, gli attacchi calunniosi subiti ad opera del Defilippi nel corso delle indagini, così come valuta irrilevanti gli aspetti manipolatori della personalità del Defilippi, data la loro inidoneità a intaccare le capacità intellettive dell’Obert, «persona di maggior età, esperienza e stabilità personale», il quale agì al fine di compiacere il proprio giovane amante.

E, ancora, irrilevante viene valutata dal giudice dell’appello la mancata partecipazione alla truffa da parte dell’Obert, specificando come tale delitto non gli fu mai contestato. Il giudice dell’appello ha anche osservato che l’unico dolore ad assumere rilievo nella vicenda è quello relativo alla morte della professoressa Rosboch e quello dei suoi genitori, ma non il dispiacere nutrito da Roberto Obert per le scelte processuali del suo ex amante.

Operate tali considerazioni, il giudice dell’appello ha affermato la correttezza del giudizio di equivalenza delle circostanze, avendo reputato che, con riferimento all’omicidio e alla soppressione di cadavere, le posizioni dei due coimputati non si distinguono per l’intensità del dolo, per la capacità a delinquere o per l’apporto processuale, ma solo per il comportamento processuale.

Da ultimo, la sentenza ora impugnata spiega in modo giuridicamente e logicamente ineccepibile che, a differenza degli altri reati, con riferimento alle violazioni in materia di armi le circostanze attenuanti generiche furono concesse nella massima estensione dal giudice di primo grado, perché, essendo stato escluso il vincolo della continuazione tra dette violazioni e i restanti reati e non essendo state contestate circostanze aggravanti in relazione ai citati reati in materia di armi, la pena doveva essere determinata in modo autonomo e non bisognava operare alcun giudizio di bilanciamento, aspetto, quest’ultimo, non preso in considerazione dall’odierno ricorrente.

Quanto precede rende palese la coerenza e l’ineccepibilità logica della motivazione, che risulta basata su una credibile valutazione di tutti gli elementi richiesti dal sopra richiamato principio di diritto.

9. In relazione al secondo profilo di censura formulato nell’interesse di Roberto Obert, relativo al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati in materia di armi, da un lato, e i restanti reati per cui si procede, dall’altro, è opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

9.1. È stato affermato che, in tema di applicazione della continuazione, l’identità del disegno criminoso, caratterizzante l’istituto disciplinato dall’art. 81, secondo comma, cod. pen., postula che l’agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l’opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615).

L’identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

9.2. Posto quanto sopra in astratto, deve notarsi, con riferimento al caso ora in esame, che il giudice dell’appello non è incorso, con riguardo al punto in esame, in alcun vizio di motivazione, ma ha fatto corretta applicazione dei sopra richiamati principi di diritto, spiegando congruamente le ragioni che lo hanno indotto a ritenere che tra la condotta relativa all’arma e gli altri reati non è ravvisabile un comune momento ideativo.

Infatti, il giudice dell’appello ha correttamente evidenziato l’assenza di contraddittorietà tra il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione per l’omicidio e la mancata applicazione della disciplina del reato continuato tra i reati concernenti la pistola e gli altri.

Inoltre, il medesimo giudice ha osservato che la pistola fu ceduta dal Defilippi all’Obert solamente dopo l’omicidio, ossia dopo che il primo, prevedendo una possibile perquisizione, reputò consigliabile trasferire l’arma altrove; che, anche in questa occasione, la solidarietà criminale dell’Obert si manifestò senza incertezze, fermo restando che la ricezione dell’arma e l’accettazione del compito di occultarla costituirono sviluppo non inizialmente previsto della loro collaborazione; che l’arma non rivestì alcun ruolo, né nella truffa, né nell’esecuzione dell’omicidio, né nella soppressione del cadavere della vittima; che non rilevano le considerazioni difensive circa le finalità perseguite dal Defilippi o circa l’identità del movente interiore dell’Obert; che la possibilità di ricollegare gli eterogenei reati a un’unica e iniziale deliberazione criminosa, con almeno una previsione sommaria dei reati nei loro tratti generali, è esclusa in modo radicale dall’assenza di un previo accordo sulla pistola, mai affermato da nessuno dei coimputati, e dal collocarsi – la decisione del Defilippi di consegnare l’arma al coimputato – solo successivamente alla realizzazione dell’omicidio.

Infine, la sentenza chiarisce che è totalmente fuorviante «operare un parallelo tra il delitto di soppressione del cadavere e quelli relativi all’arma, perché, stando alle dichiarazioni ammissive degli stessi imputati, il primo fu programmato fin dal momento della deliberazione esecutiva dell’omicidio, ed i secondi no».

Da quanto precede emerge che, a sostegno del diniego del riconoscimento del vincolo, la sentenza ora impugnata fornisce un apparato argomentativo esauriente e immune da vizi logici e giuridici, basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo.

10. In relazione all’ultimo profilo di censura formulato nell’interesse di Roberto Obert, con cui si lamenta vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena base, da un lato, con riferimento ai reati di detenzione illegale e porto in luogo pubblico di arma clandestina e, dall’altro lato, con riferimento ai residui reati oggetto di condanna, è opportuno il richiamo dei seguenti principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.

10.1. È stato affermato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

Deve ritenersi adempiuto l’obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell’ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

10.2. È stato spiegato che non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando ne risulti il rigetto dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500).

10.3. Posto quanto sopra in astratto, con riguardo al caso concreto deve notarsi che il giudice dell’appello ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati.

Infatti, la sentenza ora impugnata offre congrua motivazione in ordine alla scelta di rideterminare la dosimetria sanzionatoria per i reati concernenti l’arma nel seguente modo: pena base 2 anni e 9 mesi di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, per il delitto di porto in luogo pubblico di arma clandestina, diminuita per le già concesse circostanze attenuanti a 1 anno, 10 mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa; aumentata per il delitto di detenzione illegale di arma clandestina, in continuazione, 2 anni e 2 mesi di reclusione ed euro 1.800,00 di multa; ridotta infine a 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione ed euro 1.200,00 di multa, per la scelta del giudizio abbreviato.

In particolare, il giudice dell’appello ha spiegato, per un verso, che l’elevatissima capacità a delinquere di Roberto Obert (desunta dalla solidarietà criminale mostrata al Defilippi, pur dopo i fatti del 13 gennaio 2016) e la notevole potenzialità offensiva dell’arma giustificano la quantificazione della pena base in misura superiore al minimo edittale, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; per altro verso, che un più mite trattamento sanzionatorio si fonda sulla necessità di differenziare sotto il profilo sanzionatorio la posizione dei due imputati, considerato il minor tempo di relazione con la pistola dell’Obert e considerata la sua immediata decisione di sotterrarla in un luogo difficilmente accessibile.

Inoltre, da una complessiva considerazione dell’apparato motivazionale fornito dalla sentenza ora impugnata, si evince che il giudice dell’appello non è incorso nel vizio motivazionale dedotto dal ricorrente, neppure con riferimento alla decisione di confermare il trattamento sanzionatorio per i residui delitti di omicidio e soppressione di cadavere.

Deve infatti osservarsi che il giudice dell’appello, nell’affermare la parziale fondatezza delle osservazioni difensive sulla dosimetria sanzionatoria, ha ritenuto di dover applicare un trattamento sanzionatorio più mite, con riferimento ai soli reati concernenti l’arma, sulla base del riscontrato minore apporto fornito da Roberto Obert in relazione agli stessi, rispetto all’apporto del coimputato; mentre, con riferimento ai residui delitti, emerge in modo implicito, ma chiaro, che il giudice dell’appello non ha ravvisato alcun elemento che consentisse una ulteriore differenziazione sul piano sanzionatorio della posizione dell’Obert rispetto a quella del Defilippi, così come si ricava peraltro dalle valutazioni espresse dal medesimo giudice dì secondo grado, ove, nel confermare, con riferimento all’Obert, il giudizio di equivalenza fra le circostanze, ha affermato che «il giudizio di mera equivalenza delle attenuanti generiche è dunque fondato, ed è già equamente idoneo a differenziare sotto il profilo retributivo le posizioni dei due imputati, che, quanto ai reati di omicidio e soppressione di cadavere, si distinguono non per l’importanza dell’apporto causale, per l’intensità del dolo, né per la capacità a delinquere, ma solo per le differenti scelte processuali».

11. In conclusione, i ricorsi devono essere rigettati.

Ai sensi dell’art. 616 del cod.proc.pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, i ricorrenti, devono essere condannati alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio per la difesa delle parti civile, spese che si reputa giusto liquidare nella misura indicata nel seguente dispositivo, avuto riguardo all’attività svolta.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese del presente grado del giudizio a favore delle parti civili, Rosboch Ettore e Mores Maria Luisa, che liquida nella complessiva somma di euro settemilaottocento (7.800) a titolo di onorario, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

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Fonte: Huffington Post – servizio di Giacomo Galanti,    19 febbraio 2016.

Gloria Rosboch morta, ritrovato il cadavere dell’insegnante scomparsa. Fermati l’ex allievo, la madre e un amico

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Gloria Rosboch, l’insegnante di 49 anni scomparsa il 13 gennaio da Castellamonte in provincia di Torino, è stata uccisa: strangolata e gettata in una vasca di una discarica abbandonata. Il suo corpo è infatti stato ritrovato nei boschi di Rivara.

L’ex allievo di 22 anni, Gabriele Defilippi, sospettato fin dall’inizio per la scomparsa della professoressa, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di omicidio volontario. Oltre all’ex alunno è stato fermato Roberto Obert, un uomo di 53 anni, che avrebbe confessato il delitto: “L’abbiamo strangolata in auto e poi gettata via”. Fermata anche la madre del ragazzo, Caterina Abbatista, accusata di concorso in omicidio.

L’immersione nell’acqua fredda della vasca di decantazione ha conservato quasi perfettamente il corpo della vittima. Per questo – secondo quanto ha rilevato il medico legale Roberto Testi – i segni dello strangolamento erano ben evidenti, chiare le lesioni sul collo. I due principali imputati, l’ex allievo Defilippi, e l’amico-amante Obert, si accusano a vicenda. Lo ha detto il procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando. “Abbiamo due confessioni con ruoli ribaltati.

Obert ha detto che a strangolare la professoressa Rosboch è stato Defilippi, ma quest’ultimo ha rilasciato delle dichiarazioni di verso opposto. Entrambi, però, sono collocati con certezza sulla scena dell’omicidio”.

Il ragazzo, di cui probabilmente l’insegnante si era invaghita, era stato denunciato dalla Rosboch. Difatti Defilippi aveva truffato la donna portandole via tutti i suoi risparmi, circa 187 mila euro, e l’aveva illusa su una nuova vita insieme in Costa Azzurra. Truffa per cui il ragazzo è indagato dalla procura di Torino.