Omicidio stradale. La Corte di Cassazione sul concetto di ‘quasi flagranza’ (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 5 ottobre 2021, n. 36169).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE di SANTAMARIA CAPUA VETERE

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) VINCENZO nato a CASERTA il 29/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 25/08/2020 del GIP TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre avverso l’ordinanza in data 25 agosto 2020 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città non ha convalidato l’arresto eseguito nei confronti di Vincenzo (OMISSIS) in relazione a reati di omicidio colposo stradale in danno di Filomena (OMISSIS) (che veniva investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali) aggravato dalla fuga ex artt. 589-bis e ter cod.pen., nonchè di fuga e omissione di soccorso, p. e p. dall’art. 189, commi 6 e 7, del Codice della Strada, avendo ritenuto non sussistenti gli estremi della c.d. quasi flagranza: osservava il giudice procedente che l’arrestato veniva fermato solo a seguito di attività investigativa della polizia giudiziaria, che ne aveva consentito l’individuazione, e in assenza delle condizioni alternative dell’inseguimento o della sorpresa dell’arrestato con cose o tracce del reato che ne consentissero il collegamento inequivocabile con lo stesso.

Quale unico motivo di doglianza il P.M. ricorrente deduce violazione di legge in riferimento alla mancata convalida e all’interpretazione della nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 cod.proc.pen.: nel ricorso si osserva che nella specie l’indagato era stato tratto in arresto a seguito di un’attività di ricerca che si era basata non solo su notizie utili apprese da persone a conoscenza dei fatti, ma anche sull’acquisizione di immagini tratte da sistemi di videosorveglianza, ed aveva altresì condotto al rinvenimento della vettura con la quale era stato commesso il sinistro, che presentava danni alla carrozzeria compatibili con l’impatto; quest’ultimo elemento deve ritenersi idoneo a configurare la diretta percezione di “cose o tracce” del reato commesso.

Peraltro, il fatto che la quasi flagranza sia compatibile con l’arresto posto in essere in condizioni di non immediatezza è confermato, a contrario, dall’art. 189, comma 8-bis Cod. Strada, secondo il quale si sottrae all’arresto il conducente che, entro le ventiquattr’ore, si metta a disposizione degli organi di polizia giudiziaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso é infondato.

Per quanto emerge dagli atti disponibili, la polizia giudiziaria si poneva alla ricerca dell’autovettura che non si era fermata in occasione dell’incidente e del conducente della stessa; tale ricerca conduceva gli operanti dapprima ad acquisire (tramite persone informate sui fatti e videoriprese di telecamere posizionate in zona) informazioni circa l’autovettura — risultata essere una Fiat Uno bianca – e gli occupanti della stessa; successivamente, ad accertare la targa del veicolo coinvolto nell’incidente; e, quindi, sulla base di elementi forniti dalla intestataria del veicolo (la quale riferiva di avere venduto la vettura), ad individuare il nuovo titolare nella persona dell’arrestato.

Questi riferiva spontaneamente alla P.G. di avere provocato l’incidente e di avere occultato la vettura in un luogo di campagna, ove egli stesso conduceva gli operanti; sulla base di tali dichiarazioni, valutate unitamente alle condizioni dell’automezzo, la P.G. procedeva all’arresto.

2. Ciò posto, è opportuno considerare che la nozione di “quasi flagranza” evocata dal P.M. ricorrente comprende sia l’ipotesi in cui il soggetto attivo del reato, subito dopo il reato stesso, venga inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone; sia l’ipotesi in cui costui venga sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. All’evidenza, nel ricorso si fa riferimento a quest’ultima ipotesi.

Ma, sulla base della ricostruzione degli eventi ricavabile in atti, risulta evidente che il (OMISSIS), lungi dal venire “sorpreso” dalla polizia giudiziaria, veniva invece identificato il giorno dopo l’incidente attraverso una serie di elementi acquisiti nelle ore successive dagli operanti: i quali lo raggiungevano presso la sua abitazione, da cui egli stesso, dopo avere ammesso di avere provocato l’incidente, conduceva gli agenti nel luogo ove aveva abbandonato il veicolo: il quale, effettivamente, presentava segni riferibili all’incidente del giorno prima.

Tanto osservato – ed in disparte ogni valutazione circa il corretto esercizio della facoltà di arresto, giustificata in alternativa dalla gravità de/fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto, ai sensi dell’art. 381 cod.proc.pen. – risulta evidente che l’arresto è avvenuto al di fuori del paradigma tracciato dall’art. 382 cod.proc.pen..

Si premette che, nell’ipotesi in esame, la giurisprudenza apicale di legittimità afferma che la condizione di “quasi flagranza” presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi proceda all’arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato (Sez. U, Sentenza n. 39131 del 24/11/2015, dep. 2016, Ventrice, Rv. 267591).

Nella specie, può affermarsi certamente che non sono ravvisabili né l’immediatezza, né l’autonomia della percezione delle tracce di reato, atteso che la polizia giudiziaria ha eseguito l’arresto, il giorno successivo al fatto, solo dopo avere acquisito informazioni che hanno condotto all’individuazione dell’acquirente del veicolo con il quale erano stati commessi i reati contestati; e che è stato lo stesso indagato, con le sue dichiarazioni, a condurre gli operanti nel luogo ove si trovava il veicolo, che presentava le tracce dell’incidente.

A ben vedere, poi, solo dalle stesse dichiarazioni confessorie del prevenuto è stato possibile ravvisare anche il “collegamento inequivocabile” della vettura con l’accaduto.

Si soggiunge che le modalità e circostanze attraverso le quali gli operanti sono pervenuti all’identificazione e all’arresto del responsabile si discostano dalla nozione di “sorpresa” dell’autore del reato con cose o tracce dalle quali apparisse che egli avesse commesso il reato “immediatamente prima” (come testualmente recita l’art. 382 cod.proc.pen.): l’individuazione del (OMISSIS) come responsabile dei reati a lui contestati è avvenuta infatti dopo l’audizione di una serie di soggetti e la visione di alcune videoriprese e da ultimo, decisivamente, sulla base delle dichiarazioni di uno sconosciuto che, contattati gli agenti della Polfer di Cancello Scalo il giorno successivo all’accaduto, riferiva loro il numero di targa del veicolo che aveva provocato l’incidente; e dell’intestataria formale del detto veicolo, (OMISSIS) Santa, che indicava agli operanti le generalità del (OMISSIS), quale acquirente della vettura.

Seguiva l’incontro con il (OMISSIS) e con la di lui compagna – la quale si trovava a bordo dell’autovettura condotta dall’indagato in occasione dell’incidente – presso l’abitazione di costoro, ove il (OMISSIS) rendeva le sopra richiamate dichiarazioni confessorie, affermando di avere nascosto l’autovettura nel luogo ove egli stesso accompagnava gli operanti; solo a seguito di quest’ultimo passaggio, la P.G. constatava che il veicolo indicato dall’indagato presentava tracce riconducibili al sinistro.

3. Ciò posto, va ricordata l’eccezionalità dei poteri d’arresto in flagranza (o in quasi flagranza) di cui agli artt. 380 e ss. cod.proc.pen., poteri conferiti alla polizia giudiziaria (o, eccezionalmente, ai privati: art. 383 cod.proc.pen.) in deroga ai principi generali in materia, che esprimono la garanzia della riserva di giurisdizione, la quale trova matrice nella previsione di cui all’art. 13, comma 3, Cost..

In tale quadro, la nozione di quasi flagranza dev’essere rigorosamente interpretata e perimetrata, tenendo presente che in generale essa é configurabile tutte le volte in cui sia possibile stabilire un particolare nesso tra il soggetto e il reato, il quale presuppone un rapporto di contestualità tra la condotta in cui si sostanzia l’illecito ed il fatto percettivo dell’ufficiale o agente di polizia giudiziaria che interviene procedendo all’arresto (Sez. 3, n. 37861 del 17/06/2014, Pasceri, Rv. 260085).

Il problema si pone in termini più stringenti con precipuo riferimento alle situazioni, come quella de qua, in cui vi sia una qualche soluzione di continuità fra il momento percettivo del reato e quello dell’arresto (non tanto sul piano temporale, quanto sotto il più delicato profilo dell’individuazione della correlazione tra l’azione illecita e l’attività di limitazione della libertà).

Una chiave di lettura che sembra attagliarsi al caso di specie é costituita dall’esigenza che la situazione prodromica all’arresto, pur superando l’immediata individuazione dell’arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all’illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento (Sez. 6, n. 19002 del 03/04/2012, Rotolo, Rv. 252872).

Tale condizione si può configurare nei casi in cui l’arresto avvenga in esito a inseguimento, ancorché protratto ma effettuato senza perdere il contatto percettivo anche indiretto con il fuggitivo, o nel caso di rinvenimento sulla persona dell’arrestato di cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima; ma non si può configurare nelle ipotesi (come quella di che trattasi) nelle quali l’arresto avvenga in seguito a un’attività di investigazione, sia pure di breve durata, attraverso la quale la polizia giudiziaria raccolga elementi (dalla vittima, da terzi o anche autonomamente) valutati i quali ritenga di individuare il soggetto da arrestare, il quale beninteso non sia trovato con cose che lo colleghino univocamente al reato commesso nell’immediatezza e non presenti sulla persona segni inequivoci riconducibili alla commissione del reato da parte del medesimo.

4. In definitiva, e in sostanziale coerenza con l’indirizzo indicato dalle Sezioni Unite con la ricordata pronuncia, la nozione di quasi flagranza non può estendersi ai casi in cui si pervenga all’arresto solo in seguito allo svolgimento, da parte della polizia giudiziaria, di attività d’indagine (costituite da elementi dichiarativi da chiunque forniti, o da elementi oggettivi o fattuali diversi da quelli indicati nell’art. 382 cod.proc.pen.) e delle conseguenti elaborazioni valutative che conducano all’individuazione del responsabile del reato: in tali ipotesi, l’arresto in flagranza concretizzerebbe una torsione del sistema e delle garanzie costituzionali che lo sorreggono, atteso che altro é l’adozione della misura precautelare affidata alla polizia giudiziaria sulla scorta di una costante attività percettiva o di inseguimento (nei sensi suesposti) o sulla base di segni o elementi oggettivamente univoci della commissione del reato percepibili, nell’immediatezza, sulla persona dell’autore; e altro é l’elaborazione valutativa delle risultanze investigative, la quale é di stretta pertinenza dell’autorità giudiziaria ed esula dalla nozione di flagranza o di quasi flagranza.

5. Quanto poi alla rilevanza decisiva delle ammissioni del (OMISSIS), vale la pena richiamare, in coerenza con i principi fin qui esposti, l’orientamento secondo il quale la fragranza che consente l’arresto non é configurabile neppure quando essa risulti dalla confessione dell’indagato e, in generale, tutte le volte che si renda necessario un apprezzamento di elementi probatori estranei alla ratio dell’istituto (Sez. 5, Sentenza n. 12669 del 17/02/2004, Piromallo, Rv. 227534 Sez. 1, n. 6642 del 11/12/1996, dep. 1997, Palmarini, Rv. 207085; Sez. 5, Sentenza n. 3032 del 21/06/1999, Carrozzino, Rv. 214473).

A fronte di tale indirizzo, è ben vero che in altre pronunzie si è ritenuto legittimo l’arresto in quasi flagranza operato dalla polizia giudiziaria sulla base delle informazioni fornite dall’autore del fatto sorpreso con tracce del reato, nell’immediatezza dello stesso (v. ad es. Sez. 5, Sentenza n. 11000 del 13/12/2019, dep. 2020, Trovato, Rv. 278798); ma nella specie si versa in una condizione affatto diversa, atteso che la scoperta delle “cose o tracce” sul veicolo non è avvenuta contestualmente all’individuazione del prevenuto e alle sue dichiarazioni confessorie, ma in conseguenza di queste ultime.

6. Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.