Omicidio Stradale. Obblighi di attenzione e prudenza che incombono sugli automobilisti, proprio al fine di neutralizzare i rischi derivanti delle altrui condotte irregolari (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 5 febbraio 2020, n. 4901).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. GIUSEPPE PAVICH – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

dalla parte civile (OMISSIS) Nunzia nato a NAPOLI il xx/xx/xxxx

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) Giuseppe nato a NAPOLI il xx/xx/xxxx;

avverso la sentenza del 18/01/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. SANTE SPINACI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al giudice civile.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza in epigrafe, confermava la pronuncia di assoluzione perché il fatto non costituisce reato ex art .530 cod.proc.pen. di (OMISSIS) Giuseppe, resa dal GIP del Tribunale di Napoli Nord, all’esito del giudizio abbreviato in relazione al reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

1.1. Al prevenuto si contestava che, alla guida dell’auto Fiat Panda xx xxx xx, andava a collidere con il motoveicolo Ape Piaggio, condotto da (OMISSIS) Vittorio, che procedeva in senso opposto e impegnava la corsia percorsa dal (OMISSIS), il quale non riusciva ad evitare l’impatto e a porre in esser una tempestiva manovra di arresto o di emergenza per imperizia imprudenza e inosservanza dell’art. 40 e 141 CDS; a seguito dell’impatto (OMISSIS) Vittorio riportava lesioni gravissime da cui derivava la morte. In Giugliano in Campania il 23.12.2014.

2. La Corte di Appello evidenziava che, a seguito della perizia disposta dal primo giudice, era stato accertato:

– che la velocità della Panda era di 39,4 Kmh e la velocità dell’Ape Piaggio di 7,8 Kmh;

– che il sinistro si era verificato per l’estrema imprevedibilità del comportamento del (OMISSIS) che aveva azzardato, con un triciclo di precaria stabilità, in curva, una manovra di svolta a sinistra, invadendo l’opposta corsia e causando l’impatto con la vettura del (OMISSIS) che procedeva a velocità moderata e del tutto adeguata allo stato dei luoghi; l’imputato, attesa l’improbabilità della manovra posta in essere dal Pirrò, aveva tentato un estremo rimedio dirigendosi verso destra, senza riuscire ad evitare l’impatto.

3. Avverso la richiamata sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la parte civile, a mezzo del difensore.

3.1. Con il primo motivo la parte deduce il vizio motivazionale nella parte in cui è stato esclusa la colpa concorrente del (OMISSIS) e ha travisato la prova in particolare i risultati della consulenza tecnica in atti che aveva evidenziato che il sinistro derivava da due condotte colpose convergenti, in cui all’omessa concessione della precedenza da parte del (OMISSIS) si è sovrapposta la violazione del dovere di prudenza nella guida da parte del conducente che ha l’obbligo di fare tutto il possibile per evitare il danno.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Ricorso è infondato.

1.1. Va premesso che la Suprema Corte ha chiarito che il principio di affidamento trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari (Sez. 4, Sentenza n. 46741 del 08/10/2009, Rv. 245663).

Preme, peraltro, evidenziare che la stessa giurisprudenza che riconosce l’operatività del principio dell’affidamento nell’ambito della circolazione stradale considera che il codice della strada contiene disposizioni, quali l’art. 141, cod. strada, che estendono gli obblighi di attenzione e prudenza degli automobilisti, sino a comprendere il dovere di prospettarsi le altrui condotte irregolari (Sez. 4, Sentenza n. 46741 del 08/10/2009, cit., in motivazione).

1.2. Deve osservarsi che, del tutto legittimamente, la Corte di Appello ha considerato che, nel caso di specie, all’imputato non risultano imputabili profili di colpa specifica riferibili alla violazione del richiamato art. 141 cod. strada, essendo stato accertato e adeguatamente motivato, che il (OMISSIS) ha ampiamente rispettato i limiti massimi e procedeva a velocità adeguata, che al momento dell’urto è stata calcolata in 38 Kmh di circa; non risultano specificati ne concretamente indicati, nemmeno in sede di motivi di ricorso, elementi per ritenere la violazione degli obblighi di attenzione e prudenza che incombono sugli automobilisti, proprio al fine di neutralizzare i rischi derivanti delle altrui condotte irregolari, quali l’eccesso di velocità o lo sconfinamento parziale nella opposta corsia di marcia.

Diversamente da quanto affermato dal ricorrente, secondo la logica ed esaustiva ricostruzione dei Giudici del merito, l’evento lesivo che si è in concreto verificato, a causa dei profili di grave imprudenza riferibili alla condotta della vittima del reato, non rientrava nell’area di rischio che il conducente della Fiat Panda era chiamato a governare, transitando in Via Ripuaria con direzione mare-Qualiano, su strada asciutta, con limite di velocità 60 kmh, quando all’uscita di una curva destorsa non poteva evitare l’urto con il ciclomotore Piaggio Ape 50, condotto da (OMISSIS), il quale proveniva dal lato opposto ed effettuava improvvisamente la manovra a sinistra per accedere alla propria abitazione, ubicata al civico 13, senza dare la precedenza né adoperando la massima prudenza imposta dall’art. 154 CDS.

L’urto avveniva in prossimità del margine destro della carreggiata ed interessava il terzo anteriore sinistro dell’autovettura e quello anteriore destro del ciclomotore che, ribaltatosi, strisciava a terra e il conducente subiva gravissime lesioni che lo portavano a morte.

1.3. Conclusivamente sul punto, deve osservarsi che il principio di affidamento, come individuato dal diritto vivente, risulta concludente rispetto alla posizione dell’odierno imputato, non essendo stati accertati profili di colpa specifica, o generica causalmente incidenti rispetto alla verificazione dell’evento, che qualificano la sua condotta di guida.

Vanno quindi esclusi sia il vizio di violazione di legge – avendo, la decisione impugnata, correttamente applicato il già ricordato art. 141, comma 1 – sia il vizio di motivazione perché i giudici di merito hanno individuato le ragioni di fatto che consentono di ritenere congrua la velocità tenuta in concreto, al di sotto tra l’altro dei limiti massimi, dall’autovettura; valutazione che, essendo esente da alcun vizio logico o giuridico, si sottrae al vaglio di legittimità trattandosi di valutazione riservata al giudice di merito.

Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia – valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa concorrente – è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

2. Al rigetto segue la condanna della parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condannala parte civile ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21.01.2020.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.