Opposizione a decreto ingiuntivo da parte del creditore ed interruzione della prescrizione (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 22 dicembre 2021, n. 41201).

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro –  Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 36168/18 proposto da:

-) Aurora SPV s.r.I., volontariamente rappresentata da Phoenix Asset Management s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. (OMISSIS) n. 15, difeso dagli avvocati Benedetto (OMISSIS) e Guido (OMISSIS) in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

-) Agatina (OMISSIS), elettivamente domiciliata a Roma, v. (OMISSIS) n. 1 (c/o avv. (OMISSIS)), difeso dall’avvocato Claudio (OMISSIS) in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania 8 ottobre 2018 n. 2097;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 ottobre 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna Maria Soldi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Nel 1996 il Banco di Sicilia s.p.a. (la cui posizione creditoria, per effetto di successive cessioni e fusioni, è infine pervenuta alla società Aurora SPV s.r.I., odierna ricorrente, rappresentata volontariamente dalla Phoenix Asset Management) chiese ed ottenne dal Pretore di Catania un decreto ingiuntivo nei confronti di Giuseppa (OMISSIS) e Agatina (OMISSIS), debitrici solidali.

Propose opposizione al suddetto decreto la sola Giuseppa (OMISSIS) (il ricorso non riferisce con quale esito).

2. Quindici anni dopo la pronuncia del decreto ingiuntivo la Aurora SPV iniziò, sulla base di esso, l’esecuzione forzata nei confronti di Agatina (OMISSIS).

Quest’ultima si costituì eccependo, per quanto in questa sede ancora rileva, la prescrizione del credito.

Il Tribunale di Catania, con sentenza 2515/12, accolse l’opposizione e dichiarò prescritto il credito messo in esecuzione.

La sentenza venne appellata dalla parte soccombente.

3. Con sentenza 8 ottobre 2018 n. 2097 la Corte d’appello di Catania rigettò il gravame.

Ritenne la Corte d’appello che:

-) il credito della Aurora era soggetto a prescrizione decennale;

-) il termine decennale era spirato;

-) l’opposizione proposta dall’altra debitrice solidale, Giuseppa (OMISSIS), avverso il decreto ingiuntivo, non valse ad interrompere la prescrizione del credito nei confronti di Agatina (OMISSIS), in quanto se uno soltanto dei coobbligati solidali destinatari di un decreto ingiuntivo propone opposizione allo stesso, il decreto acquista definitività ed autorità sostanziale di giudicato rispetto all’intimato non opponente.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da Aurora SPV, per il tramite della propria mandataria Phoenix Asset Management s.p.a..

5. Agatina (OMISSIS) ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo la società ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1306 e 1310 c.c..

Nella illustrazione del motivo si sostiene – in estrema sintesi – che la Corte d’appello avrebbe fatto confusione fra la disciplina del giudicato e la disciplina delle obbligazioni solidali.

È vero – sostiene la ricorrente – che il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di due persone, ma avverso il quale sia tempestivamente proposta opposizione da una soltanto di esse, acquista l’efficacia di giudicato nei confronti dell’altra. Tuttavia è altresì vero che queste regole non hanno nulla a che vedere con la disciplina della prescrizione.

Che il credito nasca da un contratto o dal giudicato, la prescrizione di esso è comunque interrotta dall’atto col quale si introduce un giudizio: e poiché l’interruzione della prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati solidali produce i suoi effetti anche nei confronti di tutti gli altri, la pendenza del giudizio tra la banca creditrice e l’unica condebitrice opponente ha avuto l’effetto di interrompere il corso della prescrizione anche nei confronti della condebitrice non opponente.

2. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che quando il creditore sia convenuto in un giudizio oppositivo (ad es., opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione), la sua richiesta di rigetto dell’opposizione ha effetto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., con gli effetti permanenti di cui all’art. 2945, co. 2, c.c. (così Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3 – , Ordinanza n. 9638 del 19/04/2018; Sez. L, Sentenza n. 17412 del 30/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 16408 del 17/07/2014; Cass. 29 marzo 2007, n. 7737, in tema di opposizione a precetto; Cass. 29 maggio 2013, n. 13438, in tema di resistenza rispetto ad un’impugnativa per revocazione; Sez. L – , Ordinanza n. 5369 del 22/02/2019, in tema di opposizione a sanzione amministrativa).

Pertanto la società creditrice, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Giuseppa (OMISSIS) e domandandone il rigetto, ha interrotto la prescrizione nei confronti dell’opponente, e tale interruzione ha prodotto gli effetti di cui all’articolo 1310 c.c., determinando dunque l’interruzione della prescrizione anche nei confronti di Agatina (OMISSIS).

3. Non rileva, in senso contrario, la giurisprudenza richiamata dalla Corte d’appello.

Quella giurisprudenza, infatti, aveva ad oggetto una questione ben diversa da quella qui in esame: e cioè non già se l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da uno solo dei coobbligati solidali interrompa la prescrizione del credito anche nei confronti degli altri; ma la diversa questione consistente nello stabilire se il coobbligato non opponente possa giovarsi del giudicato formatosi nei confronti del condebitore che abbia proposto l’opposizione a decreto ingiuntivo (Sez. 2, Sentenza n. 22696 del 06/11/2015, Rv. 637144 – 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 16390 del 14/07/2009, Rv. 609256 – 01 e Sez. 3, Sentenza n. 7881 del 20/05/2003, Rv. 563330 – 01).

4. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare il gravame proposto dalla società creditrice facendo applicazione del seguente principio di diritto:

“il creditore, costituendosi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e chiedendone il rigetto, interrompe la prescrizione del proprio credito sia nei confronti dell’intimato opponente, sia nei confronti di eventuali altri coobbligati intimati e non opponenti”.

5. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

Per questi motivi

la Corte di cassazione:

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 14 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.