PA: obbligo di rispondere alle istanze per evitare contenziosi strumentali alla conoscenza della situazione procedimentale (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza dell’ 11.5.2015, n. 2334).

L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990, è tenuta a riscontrare le istanze legittimamente presentate mediante risposte puntuali ed esaustive, anche per evitare il proliferare di contenziosi meramente strumentali alla conoscenza della situazione procedimentale.

…omissis..

La società odierna appellante, T. S.p.a., è titolare dell’emittente T. TN7, classificata 21^ nella graduatoria volta all’individuazione dei soggetti aventi titolo al rilascio dei diritti d’uso delle frequenze radiotelevisive per la Regione Calabria, in base al bando pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nella G.U. del 21 marzo 2012.

Con nota prot. xxxxdigitale per la Calabria, con invito a spegnere gli impianti.

Con istanza pervenuta al MiSE in data 7 febbraio 2013, T. ha chiesto la revisione della graduatoria, ovvero l’attribuzione del diritto d’uso per la Calabria.

A fronte del mancato riscontro da parte del MiSE, in data 24 aprile 2014 ha notificato ricorso per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato e dell’obbligo di provvedere.

Il TAR del Lazio, con la sentenza oggi appellata (I, n. 8504/2014) ha dichiarato il ricorso inammissibile, per decorrenza del termine (annuale, a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento – nella specie, quello generale di trenta giorni) di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm.

Nella specie, la decorrenza del termine è riferita al periodo 9 marzo 2013 – 9 marzo 2014, mentre il ricorso è stato notificato solo in data 24 aprile 2014.

Nell’appello, T. sottolinea la tempestività dell’azione, in base all’applicabilità al termine in questione del periodo di sospensione feriale previsto dall’art. 1 della legge 742/1969 (avendo detto termine natura processuale – cfr. Cons. Stato, IV, n. 4556/2014 e n. 499/2014; V, n. 2267/2012; C.G.A., n. 404/2013).

Ribadisce poi che l’obbligo di provvedere sulla propria istanza discende, oltre che dall’art. 2 della legge 241/1990, dalla determina in data 24 settembre 2013 (“Criteri per l’assegnazione delle frequenze residue e disponibili”), nella quale tra i criteri da utilizzare si fa riferimento (art. 3, n. 8) al “recupero dell’operatore di rete non utilmente collocato in graduatoria regionale”, categoria in cui, relativamente alla Calabria, rientrerebbe.

Si è costituito in giudizio il M., senza svolgere difese, ma depositando la nota prot. (omissis…) in data 25 febbraio 2015, indirizzata all’Avvocatura dello Stato, nella quale (a conferma della nota prot. (omissis…) in data 14 luglio 2014, ivi richiamata) si afferma che, a causa della gravosa situazione interferenziale con gli stati esteri e la conseguente necessaria ripianificazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale DVB-T effettuata dall’AGCom con delibera 480/14/CONS, il MiSE non ha potuto redigere la tabella delle frequenze residue prevista dalla determina 24 settembre 2013.

Replica con memoria l’appellante, sostenendo che la nota del Ministero non asserisce l’assenza di frequenze libere da assegnare in concessione temporanea d’uso; e che, comunque, la delibera AGCom n. 480/14/CONS – provvedimento adottato da altra Amministrazione, e posteriore di due anni rispetto all’istanza inevasa – non impedisce l’assegnazione delle frequenze e non può giustificare l’inerzia del Ministero.

Il Collegio ritiene che il ricorso non sia stato proposto tardivamente, apparendo condivisibile l’orientamento giurisprudenziale di questo Consiglio, invocato dall’appellante, in ordine alla applicabilità della sospensione feriale al termine di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. (va sottolineato che alcuni TAR avevano manifestato un avviso contrario, ritenendolo termine sostanziale e non processuale: TAR Lazio, II, n. 6988/2011 e Latina, n. 15/2014; TAR Abruzzo, n. 819/2013; TAR Puglia, Lecce, I, n. 1815/2013).

Ad avviso del Collegio il ricorso è anche fondato e deve essere accolto.

La sopravvenuta indicazione delle ragioni che avrebbero finora impedito di adottare i criteri di assegnazione (peraltro, indirizzata alla difesa erariale e non all’istante) non fa venir meno l’interesse alla decisione, in quanto la nota prot. (omissis), oltre a non essere circostanziata su dette ragioni, non fornisce indicazioni in ordine allo stato degli ulteriori adempimenti resisi necessari, né in ordine ai tempi entro i quali, definita la ripianificazione delle frequenze, la situazione di stallo (si prevede) potrà essere superata.

In sintesi, non soddisfa pienamente il diritto della ricorrente ad ottenere una risposta, puntuale e non reticente, in ordine alla propria pretesa all’assegnazione di risorse frequenziali residue e disponibili.

Va infatti sottolineato che l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990, è tenuta a riscontrare le istanze legittimamente presentate mediante risposte puntuali ed esaustive, anche per evitare il proliferare di contenziosi meramente strumentali alla conoscenza della situazione procedimentale.

Occorre però precisare che non è compito di questo giudice stabilire significati impliciti e desumere motivazioni non esternate; e che, comunque, stante la natura discrezionale del potere da esercitare e la non compiuta definizione dei relativi procedimenti, non è possibile che il Collegio si pronunci in ordine all’esistenza o meno di risorse frequenziali libere e disponibili ed alla possibilità attuale che vengano assegnate.

Deve pertanto assegnarsi al Mxxx un termine di trenta giorni per riscontrare con un provvedimento adeguatamente motivato l’istanza presentata dall’appellante.

Considerate le caratteristiche dei procedimenti sottostanti alla controversia, si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.

p.q.m.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dello Sviluppo Economico di pronunciarsi motivatamente in ordine all’istanza dell’appellante entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.