Parcheggi: niente multa se nella zona non vi sono spazi gratuiti (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 23 luglio 2020, n. 15678).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDI Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35880 – 2018 R.G. proposto da:

DOTTARELLI ANTONIA, elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza dei Prati degli Strozzi, n. 34, presso lo studio dell’avvocato Fabrizio de Lorenzo che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio separato in calce al ricorso

– ricorrente –

contro

PREFETTURA di ROMA – UFFICIO TERRITORIALE del GOVERNO, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10180/2018 del Tribunale di Roma;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 dal consigliere dott. Luigi Abete.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con ricorso al Giudice di Pace di Roma Antonia Dottarelli proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 00094140002272, emessa in data 4.11.2014, con cui il Prefetto di Roma, all’esito della reiezione del ricorso amministrativo, spiegato, avverso il verbale n. 2213045267 di accertamento della violazione – sosta senza esposizione del titolo di pagamento – di cui all’art. 157, 6° co., c.d.s., le aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 113,87.

Deduceva, tra l’altro, che nella zona – piazza dei Prati degli Strozzi, n. 33 – in cui la violazione contestata si assumeva commessa, la creazione da parte del Comune di Roma di parcheggi a pagamento aveva comportato l’illegittima restrizione della sede stradale.

Chiedeva dichiararsi nulla ovvero annullarsi l’opposta ingiunzione.

2. Resisteva la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma.

3. Con sentenza n. 40044/2015 il giudice adito rigettava l’opposizione.

4. Proponeva appello Antonia Dottarelli.

Deduceva tra l’altro l’assenza in piazza dei Prati degli Strozzi di spazi adibiti al parcheggio gratuito in misura paritetica rispetto agli spazi adibiti al parcheggio a pagamento.

5. Non si costituiva e veniva dichiarata contumace la Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma.

6. Con sentenza n. 10180/2018 il Tribunale di Roma rigettava l’appello.

Evidenziava il tribunale che l’affermazione dell’appellante circa l’esiguità delle aree destinate al parcheggio gratuito nella zona di piazza dei Prati degli Strozzi non solo non era riconducibile alla nozione di “notorio”, ma risultava del tutto indimostrata.

Evidenziava in particolare che l’onere di specifica contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. concerne i fatti allegati dalla controparte e non già le questioni di carattere giuridico, ossia, nel caso di specie, la sussistenza o meno di una delibera comunale individuante le aree destinante a parcheggio a pagamento e l’osservanza o meno dell’obbligo di riservare aree adeguate a parcheggio gratuito; che conseguentemente non aveva rilievo che il primo giudice non avesse tenuto conto della mancata contestazione da parte della Prefettura delle argomentazioni che a tal riguardo l’appellante aveva formulato.

7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso Antonia Dottarelli; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese.

La Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma si è costituita ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione.

8. Il relatore ha formulato ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. proposta di manifesta fondatezza del ricorso;

il presidente ai sensi dell’art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

9. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Deduce che ha errato il tribunale a non porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma.

10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 10 co., n. 5, cod. proc. civ. l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione circa un punto decisivo della controversia.

11. I motivi di ricorso sono strettamente connessi, viepiù che la ricorrente confida essenzialmente sul buon esito del primo mezzo (cfr. ricorso, pag. 8); i motivi in ogni caso sono fondati e meritevoli di accoglimento nei termini che seguono.

12. Questa Corte spiega che nel giudizio di opposizione a verbale di accertamento di infrazione del codice della strada, grava sull’autorità amministrativa opposta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente che lamenti la mancata riserva di un’adeguata area destinata a parcheggio libero, la prova dell’esistenza della delibera che esclude la sussistenza di tale obbligo ai sensi dell’art. 7, 8° co., del codice della strada (cfr. Cass.3.9.2014, n. 18575).

13. Su tale scorta gli assunti dell’iniziale opponente, ricorrente in questa sede, concernenti sia il restringimento della sede stradale nel luogo della contestata infrazione in dipendenza della presenza di parcheggi a pagamento sia l’esiguità delle aree riservate al parcheggio gratuito, senza dubbio rivestono valenza.

Rivestono valenza non solo giacché – contrariamente all’affermazione del tribunale di Roma – costituiscono propriamente “fatti” da riscontrare debitamente.

Ma rivestono valenza, altresì, giacché costituiscono “fatti” da riscontrare alla luce dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione comunale, finalizzato, propriamente, sia a dar ragione dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, ai sensi dell’art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s., un’area adeguata destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, a dar ragione dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) di cui all’art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s. in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, 8° co., seconda parte, c.d.s. (L’art. 7, 8° co., c.d.s., così dispone: “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 “area pedonale” e “zona a traffico limitato”, nonché per quelle definite “A” dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”. L’ 8° co. dell’art. 7 c.d.s. è stato così modificato dall’art. 5, 1° co., lett. d), del dec. Igs. n. 360/1993 con decorrenza dal 1° ottobre 1993.

14. Nella delineata prospettiva per nulla si giustifica l’affermazione del tribunale secondo cui “la presunta esiguità delle zone destinate a parcheggio libero in uno specifico quartiere romano (…) appare (…) affermazione del tutto indimostrata” (così sentenza d’appello, pag. 3), id est affermazione di cui Antonia Dottarelli non aveva dato dimostrazione.

Invero il secondo giudice avrebbe dovuto, piuttosto, tener conto, specificamente, dell’onere probatorio gravante al riguardo sulla Prefettura di Roma – U.T.G. di Roma, quale dianzi delineato, e riscontrarne, poi, il relativo assolvimento da parte dell’onerata.

15. In accoglimento del ricorso la sentenza n. 10180 del 17.5.2018 del Tribunale di Roma va dunque cassata con rinvio allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato.

All’enunciazione – in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ. – del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo nei termini seguenti: in relazione agli obblighi di cui all’art. 157, 6° co., c.d.s. “nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio”.

Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione, è onere della Pubblica Amministrazione sia dare prova dell’adozione dei necessari provvedimenti amministrativi individuanti, nella zona interessata, una adeguata area destinata a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta, sia, in mancanza, dare prova dell’adozione dei provvedimenti amministrativi, segnatamente della Giunta comunale, atti a rendere inoperante l’obbligo di cui all’art. 7, 8° co., prima parte, c.d.s. (di riservare, cioè, un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta) in rapporto alle prefigurazioni di cui all’art. 7, 8° co., seconda parte, c.d.s.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

16. In dipendenza dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002, la ricorrente, Antonia Dottarelli, sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.p.r. cit.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa – nei termini di cui in motivazione – la sentenza n. 10180 del 17.5.2018 del Tribunale di Roma; rinvia allo stesso tribunale in persona di diverso magistrato anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.