Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro –Discriminazione fondata sull’età – Contratto collettivo di lavoro – Prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo – Disparità di trattamento indirettamente fondata sull’età.

L’art. 2 commi 1 e 2, Direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che non osta ad un contratto collettivo nazionale di lavoro, come quello oggetto del procedimento principale, in base al quale ad un impiegato, che beneficia del computo dei periodi scolastici ai fini del suo inquadramento nel regime retributivo, si applica un prolungamento del termine per passare dal primo al secondo livello retributivo, laddove tale prolungamento si applichi a tutti gli impiegati che beneficiano del computo di tali periodi, ivi incluso, in maniera retroattiva, a quelli che abbiano già raggiunto i livelli successivi.

È così esclusa ogni forma di discriminazione anche indiretta dato che il criterio dell’esperienza minima non ha alcun legame con l’età del dipendente: il fatto che questo limite interessi soprattutto quelli più giovani non è discriminatorio, poiché detti periodi scolastici vengono computati indipendentemente dall’età del lavoratore al momento dell’assunzione (EU:C:2014:2359 e 2012:329).

Sempre sulla tutela del lavoro si veda anche l’odierna EU:C:2016:972, C-201/15 sui limiti imposti dalla legge greca ai licenziamenti collettivi: il diritto dell’UE non impedisce che uno Stato si opponga agli stessi nell’interesse della protezione dei lavoratori e dell’occupazione, purché la relativa normativa nazionale (la legge greca chiede un’obbligatoria e previa autorizzazione statale) sia tesa a conciliare ed a bilanciare equamente la protezione dei lavoratori e dell’occupazione e le libertà di stabilimento e d’impresa.

Inoltre i criteri giuridici, che l’autorità competente deve applicare per potersi opporre a detto piano di licenziamenti, non possono essere formulati in modo generico ed impreciso.

Sempre sul riconoscimento e illiceità delle trattenute sulla pensione si rinvia alle EU:C:2016:802 e 820 del 26 e del 27/10/16.