PEC. Spetta all’opponente ad attivarsi con una nuova notifica, dopo che la prima aveva avuto esito negativo (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 12 novembre 2020, n. 25467).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. Cirillo Francesco Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34826-2018 proposto da:

RUGGIERI RUGGIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GALATI 100/C, presso lo studio dell’avvocato ANNA D’ALISE, rappresentato e difeso dall’avvocato BARTOLO GIUSEPPE SENATORE;

– ricorrente –

contro

FINDORO FINANZIARIA S.R.L. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA PARRELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1638/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 11/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

FATTI DI CAUSA

1. La Findoro finanziaria s.p.a. ottenne dal Tribunale di Napoli Nord l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di Ruggiero Ruggieri per la somma di euro 24.856,05.

Proposta opposizione da parte del Ruggieri, il Tribunale la dichiarò inammissibile per tardività, essendo stata notificata presso un indirizzo errato.

2. Avverso questa sentenza ha proposto appello l’opponente soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza dell’Il aprile 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.

La Corte di merito — dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte relativa all’esito negativo della notificazione ed alla necessità, in tal caso, che il notificante riattivi il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto — ha osservato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto tardiva l’opposizione, perché il Ruggieri, dopo aver compiuto una prima notifica in data 18 settembre 2015, non andata a buon fine, ne aveva compiuto una seconda in data 16 ottobre 2015.

La seconda notifica, andata a buon fine, era però avvenuta presso l’indirizzo PEC «che l’avvocato della parte intimante sin dal ricorso per decreto ingiuntivo aveva indicato e che, pertanto, sin dall’inizio l’opponente ben avrebbe potuto utilizzare».

4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso Ruggiero Ruggieri con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Findoro finanziaria s.p.a. in liquidazione con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione di norme di diritto per avere la Corte di merito ritenuto che il cambio di indirizzo da parte dell’avv. Raffaele Chianese si fosse correttamente perfezionato presso il Consiglio dell’ordine di Napoli, desumendo da ciò che l’opponente avrebbe dovuto conoscerlo.

1.1. Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte napoletana, come si è detto, ha osservato che l’indirizzo PEC del difensore di controparte risultava già dal ricorso monitorio, per cui l’opponente avrebbe potuto (e dovuto) conoscerlo. Rispetto a tale considerazione, il ricorso non pone alcuna effettiva contestazione, limitandosi ad osservare che c’era stato un cambio di indirizzo che non poteva ritenersi perfezionato (per ragioni che restano non esplicate).

È appena il caso di rilevare, d’altra parte, che la giurisprudenza richiamata in sentenza e nel ricorso (Sezioni Unite, sentenza 24 luglio 2009, n. 17352, cui deve essere aggiunta la più recente sentenza, sempre delle Sezioni Unite, 15 luglio 2016, n. 14594) presuppone che il procedimento notificatorio non sia andato a buon fine per ragioni non imputabili al ricorrente.

Nel caso in esame, invece, l’errore notificatorio è da ricondurre, secondo la ricostruzione operata nella sentenza qui impugnata, a responsabilità dell’opponente che non ha utilizzato PEC che era già noto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.55.

Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi curo 2.800, di cui euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 10 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.