Pedone centrato prima da una moto e investito poi da una vettura: condannata l’automobilista disattenta (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 25 giugno 2021, n. 24826).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere –

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) MARIA LUISA nata a (OMISSIS) (OMISSIS) il 04/05/19xx;

avverso la sentenza del 09/11/2018 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Donatella FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Pietro GAETA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità;

udito il difensore, avvocato (OMISSIS) Armando del foro di LATINA in difesa di: GENERALI ITALIA SPA il quale si associa alle conclusioni del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava nei confronti di (OMISSIS) Maria Luisa la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Velletri in data 19.12.2016, in ordine al delitto di omicidio colposo previsto e punito dall’art. 589 comma 2 cod.pen.

2. In particolare la imputazione riguardava l’aver, per negligenza imprudenza imperizia e con violazione delle norme della circolazione stradale, quale conducente dell’autovettura Fiat Punto tg E(OMISSIS)M, omesso di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione stradale e comune di salvaguardare la sicurezza stradale (art. 140 CDS), omettendo altresì di conservare il controllo del proprio veicolo ed esser in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza e in specie di arrestarsi tempestivamente, entro i limiti del campo di visibilità, dinanzi ad un ostacolo prevedibile (art. 141 comma 2 CDS), cosicché in prossimità dell’attraversamento stradale urtava e sormontava a terra il pedone di 86 anni (OMISSIS) Marcella, abbattuta al suolo dal motociclo guidato da (OMISSIS) Alessio, coimputato e cagionava la morte della (OMISSIS) che subiva il franamento della gabbia toracica e decedeva a seguito del politraumatismo patito dal sinistro. In Anzio il 18.07.2010.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, (OMISSIS) Maria Luisa, deducendo il seguente unico motivo:

I) violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della motivazione che è pervenuta alla affermazione di responsabilità della ricorrente, oltre che del conducente del motoveicolo (OMISSIS), sulla base della ricostruzione dei fatti effettuata dal medico legale della parte civile e ha ritenuto causa concorrente della morte della persona offesa il sormontamento dell’autovettura da parte della (OMISSIS); è stata immotivatamente disattesa la tesi del consulente della difesa dell’imputata che individuava la responsabilità esclusiva nel comportamento dell'(OMISSIS) che ha investito con il motociclo la (OMISSIS), facendola cadere a terra.

Inoltre la sentenza impugnata addebita ad entrambi gli imputati la distrazione ma non tiene conto della circostanza che il lampione situato sul passaggio pedonale era spento; inoltre, lamenta la idoneità dimostrativa logica considerato che i punti controversi della vicenda dovevano essere approfonditi con un accertamento peritale.

2.1. Il difensore dell’imputata ha fatto pervenire la rinuncia alla discussione pubblica.

3. Il Procuratore Generale in sede ha concluso per la inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

1.2 II motivo dedotto invoca una alternativa riconsiderazione del compendio probatorio, ad opera della Corte regolatrice, secondo la prospettiva tesa ad ottenere un diverso apprezzamento della prova, rispetto alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

Occorre considerare che la Corte di Appello, così come il primo Giudice, nell’effettuare la ricostruzione dei fatti occorsi, ha tenuto conto della situazione dei luoghi accertata anche attraverso le acquisizioni testimoniali (fol 6 sentenza impugnata e fol 5 sentenza di primo grado); ha valutato che si trattava di un tratto rettilineo del lungomare, illuminato da luce artificiale di lampioni, c’era tempo sereno, mancanza di traffico e una piena visibilità dei luoghi.

E, inoltre, che il giorno 18/07/2010 (OMISSIS) Alessio alla guida del motociclo Yamaha percorreva la via Ardeatina in direzione di marcia Anzio Lavinio quando, giunto al civico 68 in prossimità dell’attraversamento pedonale, non si avvedeva della presenza della persona offesa che stava attraversando la carreggiava e la investiva; la signora (OMISSIS), a causa dell’urto, finiva a terra; nonostante le segnalazioni visive e sonore poste in essere dall'(OMISSIS) dopo l’investimento per fermare il traffico, la (OMISSIS), che sopraggiungeva ed evidentemente guidava in stato di distrazione, non si era minimamente accorta della presenza del corpo della donna sull’asfalto tanto che si era fermata solo dopo averlo sormontato con le ruote anteriori e non aveva quindi posto in esser alcuna manovra per evitare l’impatto, nonostante procedesse a velocità moderata.

La Corte territoriale ha argomentato con riferimento alla sussistenza del nesso di causa dagli elementi obiettivi offerti in specie dalla consulenza della parte civile che aveva esaminato le lesioni subite dalla vittima ponendole a confronto con i danni riportati dai veicoli, in particolare dall’autovettura della (OMISSIS), che aveva la rottura della griglia del paraurti e l’arretramento del radiatore.

Ha quindi condiviso la ricostruzione della dinamica dell’incidente motivata dal primo giudice, secondo cui le lesioni cranico encefaliche, riportate dalla vittima che ne avevano causato la morte, erano attribuibili al contatto tra la testa poggiata a terra e il pianale dell’autovettura condotta dalla (OMISSIS) che, con una condotta manifestamente negligente e imprudente oltre che disattenta e in violazione della normativa sulla circolazione stradale (art. 140 e 141 CDS) aveva concorso a determinare il decesso della (OMISSIS).

Il Giudice del merito aveva evidenziato, tra l’altro, che l’incidente era avvenuto in pieno centro abitato e in prossimità di un attraversamento pedonale; ciò comportava che la presenza di pedoni fosse prevedibile e che, ove la guida fosse stata effettuata con la dovuta attenzione, con l’arresto tempestivo del veicolo poteva essere evitato il rischio dell’investimento del corpo della persona offesa che era caduta a terra (fol 16 e 17 sentenza di primo grado).

Come si vede, la valutazione espressa dalla Corte di Appello, in riferimento alla dinamica del sinistro, diversamente da quanto affermato dal ricorrente che ha proposto una tesi alternativa, ipotetica e generica, priva di agganci oggettivi, e comunque inidonea a minare il giudizio di colpevolezza, risulta immune da aporie di ordine logico e appare saldamente ancorata all’acquisito compendio probatorio.

Si tratta di valutazione che risulta del tutto coerente con l’insegnamento ripetutamente espresso al riguardo alla giurisprudenza di legittimità.

Giova considerare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità “deve essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali” (in tal senso, “ex plurimis“, Sez.4 n. 5693 del 31.03.1999 rv 213798-01; Sez.1 n. 10528 del 12.07.2000, rv 217052-01).

Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945).

E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109).

Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).

Ebbene, si deve in questa sede ribadire l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).

2. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 16/03/2021.

Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.