Pegno rotativo: valido a queste condizioni (Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 29.12.2011, n. 30055).

E’ legittimo il c.d. “pegno rotativo”, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia, con la conseguenza che la sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto iniziale, a condizione che risulti da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito.

…omissis…

1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e della L. Fall., art. 67, dei principi generali in tema di interpretazione e qualificazione della domanda, nonchè vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la Banca, con la domanda di revoca, introdotta ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3, l’atto da revocare è stato individuato specificamente nel “contratto di deposito e custodia e amministrazione” del certificato di deposito n. xxxxxxxx rilasciato dalla Comit, dell’importo di L. 600 milioni; il Giudice del merito avrebbe dovuto rigettare detta domanda, in quanto la norma non prevede tra gli atti tipici il contratto di deposito ed amministrazione titoli, mentre ha revocato l’atto costitutivo del pegno senza domanda sul punto, tra l’altro non revocabile perchè in precedenza estinto a ragione della sua escussione, avvalendosi di una motivazione surrettiziamente finalizzata ad ovviare all’errore della domanda introduttiva.

1.2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa e applicazione dell’art. 112 c.p.c. , della L. Fall., art. 67, delle norme sulla interpretazione dei contratti, dell’art. 2697 c.c. , nonchè vizio di motivazione su punto decisivo della controversia.

Secondo la parte, vi è agli atti la prova dell’escussione del pegno:

la relativa dichiarazione della Banca non è mai stata contestata, la domanda del Fallimento è nel senso di richiedere le somme incassate, è stato spiegato nell’atto d’appello e provato documentalmente, che il pagamento non poteva comparire negli estratti conto perchè l’escussione è successiva alla data del passaggio in sofferenza; i fatti sono stati non solo provati ma confessati dalle parti nei rispettivi atti. Da tale errore, sono derivati gli altri vizi.

E’ stata confermata la condanna della Comit alla restituzione delle somme incassate per l’escussione del pegno senza domanda, se non come conseguenza della richiesta di revoca L. Fall. , ex art. 67, comma 1, n. 3 di un atto (contratto di deposito di titoli) non revocabile perchè non ricompreso tra quelli tipicamente individuati dalla norma e perchè la revoca dei pegno agisce, quanto ai suoi effetti, sul piano della garanzia e non su quello restitutorio; il pegno è stato escusso dopo il passaggio in sofferenza e compare non sugli estratti conto, ma nella certificazione ex art. 50 T.U., prodotta in sede di ammissione al passivo; la Banca ha incassato in data 12/5/95 la somma di L. 634.098.040, che corrisponde esattamente a quella che è stata condannata a restituire, e tale dato non è mai stato contestato.

Il pegno era, comunque, da ritenersi consolidato, in quanto l’atto dell’8/4/94 sussegue a quello del 3/8/92, costituito a garantire sempre le stesse linee di credito, e non ha costituito novazione del precedente, ma si è provveduto ad eseguire un’operazione contabile ed una transazione su titoli per sostituire gli originali sei certificati di deposito scadenti il 3/4/94, con certificato di deposito della Comit sempre di L. 600 milioni, con scadenza a sei mesi.

E che non si sia verificata novazione, trova conferma alla stregua della previsione nell’atto costitutivo del pegno del 3/3/92 del ed, patto di rotatività, che richiede come unica condizione che i nuovi beni abbiano lo stesso valore dei precedenti e siano consegnati al creditore a mezzo di scrittura (il successivo atto di pegno), avente data certa e con la “sufficiente indicazione della cosa” e del credito.

Infine, la Banca ha fornito la prova della non conoscenza dello stato di insolvenza della Selet, proprio in ragione della modalità di rinnovo della garanzia pignoratizia;

fatte a riguardo valere non sono mai state contestate.

2.1.- Rilevata in primis l’ammissibilità del ricorso, in quanto contenente ex art. 366 c.p.c. , n. 3 gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla controparte,senza necessità di fare ricorso ad altre fonti (sul principio, vedi tra le ultime, le pronunce 12761/04, S.U. 2602/03, 12599/2001), si deve ritenere l’infondatezza del primo motivo.

A riguardo, è agevole rilevare che, stante la natura reale del contratto di pegno, ex art. 2786 c.c. , il contratto di deposito in custodia ed amministrazione del certificato di deposito doveva servire ed è servito a conferire alla Banca la disponibilità del bene, nonchè la facoltà di amministrarlo e di riscuoterne i frutti, ex art. 2791 c.c. , per cui la costituzione del pegno prevista in via astratta dalla L. Fall., art. 67, comma 1, n. 3 nella specie si è realizzata attraverso la fattispecie complessa, costituita dal collegamento tra atto di concessione della garanzia ed il contratto di deposito del bene che ne formava oggetto.

La domanda della Curatela, come si evince alla stregua della formulazione nell’atto di citazione di 1^ grado, riportata dalla ricorrente, nonchè nella sentenza impugnata (e che comunque sarebbe stata direttamente valutabile da questa Corte a ragione del vizio fatto valere, ex art. 360 c.p.c. , n. 4), è chiaramente VA intesa ad ottenere non in sè la revoca dell’atto di costituzione della garanzia, ma, a ragione della insinuazione al passivo della Banca del proprio credito in via chirografaria, ad ottenere la restituzione del bene costituito in pegno, ovvero del suo equivalente monetario.

Da quanto sopra esposto, consegue che il Giudice del merito non ha statuito in ultrapetizione, nè pronunciato su domanda non proposta, ma ha provveduto ad interpretare l’ampiezza ed il contenuto della domanda, con ciò procedendo ad accertamento di fatto, tipicamente rimesso allo stesso (in senso conforme, le pronunce 20373/2008 e 15603/2006) con motivazione corretta, logica, e coerente.

2.2.- Il secondo motivo è a sua volta infondato.

Premesso che il pegno è stato escusso dalla Banca, deve ritenersi che correttamente la Corte d’appello ha concluso per l’assenza di prova dell’accredito dell’importo corrispondente sul conto della Selet, per estinguere o decurtare il debito della società, richiamando a sua volta quanto argomentato dal Tribunale alla stregua della documentazione esaminata e prodotta, e ritenendo che nessuna valenza allo scopo poteva attribuirsi al certificato ex art. 50 T.U., finalizzato alla richiesta da parte della Banca di decreto ingiuntivo, in mancanza di ulteriori elementi significativi; il Giudice del merito ha infine sottolineato, con argomentazione logica del tutto corretta, che la domanda di insinuazione al passivo contrastava di per sè con la deduzione dell’appellante, dell’uso della somma ricavata a deconto dell’esposizione debitoria.

Nel resto, i rilievi dell’odierna ricorrente sulla non revocabilità del pegno in quanto non più giuridicamente esistente, sono da ritenersi superati, alla stregua delle considerazioni già svolte, in relazione alla domanda fatta valere dalla Curatela.

Quanto alla deduzione della irrevocabilità del pegno siccome consolidato, si deve rilevare in primis che, attesa la realità del contratto ex art. 2786 c.c. , ogni sostituzione dei beni dati in pegno configura un nuovo contratto, assoggettabile alla revocatoria, nella sussistenza delle condizioni di legge, salvo che le parti abbiano previsto la possibilità di sostituzione dell’oggetto della garanzia, senza estinzione del precedente rapporto: da ciò consegue la piana infondatezza della prospettazione del consolidamento del pegno in mancanza di novazione del rapporto.

La Banca ha fatto valere altresì il consolidamento del pegno, in forza del c.d. patto di rotatività.

A riguardo, si rileva che la giurisprudenza di questa Corte, come affermato tra le ultime nella pronuncia 2456/2008, ritiene “legittimo il c.d. “pegno rotativo”, che si realizza quando nella convenzione costitutiva della garanzia le parti prevedano la possibilità di sostituire i beni originariamente costituiti in garanzia, con la conseguenza che la sostituzione non determina effetti novativi sul rapporto iniziale, a condizione che risulti da atti scritti aventi data certa, che avvenga la consegna del bene e che il bene offerto in sostituzione abbia un valore non superiore a quello sostituito (Cass. n. 4520 del 2004; n. 16914 del 2003; n. 10685 del 1999; n. 5264 del 1998). Il patto da luogo ad una fattispecie a formazione progressiva che trae origine dall’accordo delle parti e si perfeziona con la sostituzione dell’oggetto del pegno, senza necessità di ulteriori stipulazioni, nella continuità del rapporto originario, i cui effetti risalgono alla consegna dei beni originariamente dati in pegno, con la conseguenza che, ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria fallimentare, la genesi del diritto reale di garanzia deve stabilirsi al momento della stipulazione originaria e non a quello successivo della sostituzione (Cass. n. 16914 del 2003).

Pertanto, affinchè possa realizzarsi una simile situazione e possa riconoscersi l’unitarietà della fattispecie negoziale, occorre l’esistenza di una convenzione che preveda un siffatto meccanismo di sostituzione dei beni dati in pegno, ferme poi restando le ulteriori suindicate condizioni”.

Come rilevato dalla Corte del merito, la stipulazione della rotazione non solo deve prevedere l’indicazione dei tempi e delle modalità con le quali debba essere effettuata la sostituzione, ma, soprattutto, occorre che la sostituzione dei beni sia accompagnata dalla specifica indicazione dei beni sostituiti e dal riferimento alla clausola di rotazione in origine prevista, atteso che solo con tale riferimento, viene ad operarsi il collegamento con l’originaria pattuizione e si elimina ogni incertezza in ordine al riferimento dei nuovi beni alla pattuizione originaria. In mancanza di tale collegamento, come nel caso, il vincolo pignoratizio non può che trovare titolo nella nuova e diversa volontà delle parti.

Correttamente pertanto la Corte d’appello ha escluso il consolidamento del pegno.

Infondata è infine l’ultima censura.

A riguardo, va rilevato che, a ragione della ritenuta non operatività del patto di rotatività, cade il primo elemento probatorio che la ricorrente intenderebbe far valere ai fini della prova della propria inscientia decoctionis; quanto agli altri elementi, che la Corte del merito ha ritenuto meramente allegati e non provati, la parte ha opposto del tutto genericamente che gli stessi dovrebbero ritenersi provati in quanto non contestati, senza indicare in quali atti la controparte avrebbe espresso posizioni presupponenti la veridicità dei fatti allegati dalla Banca o avrebbe esplicitamente ammessi i fatti in oggetto. Tale rilievo preclude ogni ulteriore valutazione della censura.

3.1.- Conclusivamente, il ricorso va respinto.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo,seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 9200,00, di cui Euro 200,00 per spese; oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2011