Per ottenere la pensione, presenta certificati medici fasulli. Condannato (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 11 novembre 2020, n. 31581).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente –

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere –

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere –

Dott. PISTORELLI Luca – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Mattina Eduardo, nato a xxxxxxxxx, il xx/xx/19xx;

avverso la sentenza del 9/4/2018 della Corte d’appello di Palermo;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Mattina Eduardo per i reati di tentata truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso materiale continuato in atto pubblico commesso dal privato.

Al Mattina è contestato di aver compiuto atti idonei, mediante la produzione di falsi certificati medici attestanti inesistenti patologie a suo carico, ed inequivocabilmente diretti a trarre in inganno l’INPS circa la sussistenza dei presupposti per l’assegnazione di una pensione di reversibilità per inabilità assoluta al lavoro.

2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del proprio difensore articolando due motivi.

Con il primo deduce erronea applicazione della legge penale e vizi della motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe omesso di confutare i rilievi svolti con il gravame di merito in merito all’attribuibilità dei fatti all’imputato e all’inidoneità della condotta a realizzare la contestata truffa ai danni dell’ente pubblico anche solo nella forma tentata, in quanto – come spiegato dal teste Morana escusso nel corso del dibattimento – per l’assegnazione della pensione non era sufficiente la produzione dei certificati medici contraffatti, dovendo il Mattina sottoporsi a visita medica a cura di apposita commissione, come per l’appunto avvenuto.

Analoghi vizi vengono denunziati con il secondo motivo in merito all’omesso riconoscimento all’imputato dell’attenuante del vizio parziale di mente in ragione delle patologie di cui il Mattina comunque soffrirebbe, per come accertate nel corso del giudizio di primo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico.

Quanto all’attribuibilità delle condotte contestate all’imputato la Corte territoriale ha adeguatamente rivelato le ragioni che giustificano sul punto la conferma della decisione di primo grado, evidenziando come logicamente egli, anche qualora non sia stato l’autore materiale delle stesse, ne è stato inevitabilmente il mandante, essendo l’unico interessato alla formazione delle false certificazioni, che ha poi utilizzato allegandole alla propria domanda di pensione.

Con tale apparato giustificativo – logico e coerente alle risultanze processuali esposte e non contestate – il ricorso non si confronta in alcun modo, risultando dunque sul punto del tutto generico.

Quanto all’altra censura articolata con il primo motivo va ricordato che, perché possa configurarsi il reato impossibile, l’inidoneità dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma – deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilità causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche (ex multis Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 278085).

In tal senso, dunque, la circostanza per cui il Mattina avrebbe dovuto sottoporsi a visita medica non rende di per sé inidonea la condotta costituita dalla predisposizione e produzione della falsa documentazione medica a supporto della domanda di riconoscimento dell’invalidità, astrattamente idonea a trarre in inganno anche la commissione medica.

Che ciò non sia avvenuto e che i sanitari incaricati di valutare l’imputato abbiano invece accertato l’assenza delle patologie millantate dal medesimo costituisce semplicemente l’evento esterno che ha ex post impedito la consumazione del reato, rimasto allo stadio del tentativo, ma non certo e per l’appunto la prova dell’inidoneità dell’azione.

Irrilevante è infine il difetto di motivazione sul punto da parte della Corte territoriale, posto che lo stesso riguarda questione di diritto correttamente risolta.

3. Inammissibile è altresì il secondo motivo, posto che né con i motivi di gravame, né nel corso della discussione in sede d’appello la parte ha mai invocato o anche solo prospettato il riconoscimento della attenuante evocata con il ricorso, talchè il silenzio della Corte sul punto è pienamente legittimo, anche perché il ricorrente in maniera del tutto generica ha fatto riferimento alla sussistenza dei presupposti per tale riconoscimento.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 15/09/2020.

Depositato in Cancelleria l’11 novembre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.