Percettore di reddito di cittadinanza omette di comunicare l’avvenuta assunzione (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 9 giugno 2022, n. 1093).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente –

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Rel. Consigliere –

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere –

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) nato in (OMISSIS) il xx/xx/1965;

avverso la sentenza del 10/11/2021 della Corte d’appello di Messina;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Giovanni Liberati;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni dell’avv. Antonino (OMISSIS) per il ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

trattato ai sensi dell’art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 10 novembre 2021 la Corte d’appello di Messina, provvedendo sulla impugnazione proposta da SR nei confronti della sentenza del 16 marzo 2021 del Tribunale di Messina, con la quale lo stesso (OMISSIS), a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione in relazione al reato di cui all’art. 7, comma 2, I. 28 marzo 2019 n. 26 (per avere, quale percettore di reddito di cittadinanza, omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso la ditta individuale (OMISSIS)), ha ridotto la pena inflitta all’imputato a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

2. Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha denunciato l’errata applicazione dell’art. 7 l. n. 26 del 2019 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era priva di retribuzione, come dichiarato sia dal datore di lavoro sia dall’imputato, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari al (OMISSIS), che svolgeva detta attività mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione, cosicché l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, sottolineando la correttezza della decisione delle Corti di merito, in quanto l’imputato avrebbe dovuto comunicare la variazione occupazionale, anche se il rapporto di lavoro non era regolarizzato, dovendo ritenersi inverosimili le dichiarazioni del medesimo imputato e del datore di lavoro, secondo le quali la prestazione di lavoro sarebbe stata svolta a titolo gratuito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato, sia perché riproduttivo del primo motivo d’appello, adeguatamente considerato e motivatamente disatteso dalla Corte d’appello; sia a causa della sua genericità, essendo privo di analisi della condotta e delle prove disponibili e di confronto, tantomeno critico, con la motivazione della sentenza impugnata; sia perché è volto a censurare accertamenti di fatto, in ordine alla inverosimiglianza dello svolgimento di attività lavorativa non retribuita (da cui il ricorrente fa discendere la non punibilità della condotta e l’assenza dell’elemento intenzionale della stessa), che la Corte d’appello, in accordo con il Tribunale, ha giustificato in modo logico.

La Corte territoriale, nel disattendere il primo motivo d’appello, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, ha, infatti, ribadito la configurabilità del reato contestato al ricorrente a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie, e della configurabilità del reato in conseguenza della omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.

Si tratta di motivazione idonea, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, oltre che di quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro del ricorrente, che, sia pure qualificandole come “regalie” corrisposte in “occasioni particolari”, ha riconosciuto la corresponsione di compensi al (OMISSIS) per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse, cosicché le doglianze del ricorrente finiscono per appuntarsi, in modo non consentito nel giudizio di legittimità, oltre che generico, su un accertamento di fatto, circa la corresponsione di una retribuzione (che avrebbe dovuto essere comunicata all’Inps), accertamento che è stato giustificato in modo logico e concorde dai giudici di merito e non è, dunque, suscettibile di rivisitazione in questa sede, attraverso una rilettura delle risultanze istruttore da contrapporre a quella dei giudici di merito, che è concorde e non manifestamente illogica e non è dunque suscettibile di rivisitazione, tantomeno sul piano delle valutazioni di merito, compresa quella relativa alla intenzionalità della condotta omissiva addebitata al ricorrente, nel giudizio di legittimità.

2. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile, a causa della genericità, del contenuto non consentito e della manifesta infondatezza del motivo cui è stato affidato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9/6/2022.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2022.