Poligono improvvisato e colpi di pistola in campagna: nessuna sanzione per l’appassionato di armi (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 20 maggio 2022, n. 19888).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe – Presidente –

Dott. FIORDALISI Domenico – Consigliere –

Dott. BONI Monica – Consigliere –

Dott. POSCIA Giorgio – Rel. Consigliere –

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(OMISSIS) MASSIMO nato a Roma il 04/02/19xx;

avverso la sentenza del 25/01/2021 del Tribunale di Grosseto;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GIORGIO POSCIA;

letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Grosseto ha dichiarato Massimo (OMISSIS) colpevole del reato di cui all’art. 703 cod. pen. per avere, senza licenza, nelle adiacenze di un luogo abitato, sparato diversi colpi di arma da fuoco il giorno 22 aprile 2019 in Sorano; con la stessa sentenza il Tribunale ha invece assolto il (OMISSIS) dalla imputazione di avere portato illegalmente in luogo la pistola cal. 22 Browning Bucknnark, con matricola n. 51xxxxxxx1, perché il fatto non sussiste e ha infine ordinato la confisca della stessa arma.

2. In particolare il Tribunale ha osservato che poteva ritenersi pacifico che il (OMISSIS), titolare di porto d’armi per l’esercizio del tiro a volo, il 22 aprile 2019 si stava esercitando con la sopra indicata pistola, di sua proprietà e regolarmente denunciata, all’interno di un appezzamento di terreno di proprietà della suocera sito in Sorano, frazione di Montebuono, dove egli aveva sistemato una cassetta di legno con attaccato un foglio con cerchi concentrici che fungeva da bersaglio.

I carabinieri, intervenuti sul posto a seguito di segnalazioni di colpi di arma da fuoco, avevano individuato il punto in cui l’imputato si stava esercitando con la pistola poco prima del loro arrivo ed avevano rinvenuto due bossoli calibro 22 sul terreno.

2.1. Il Giudice ha escluso, sulla base del materiale probatorio acquisito, che, nell’occasione, il (OMISSIS) abbia svolto l’attività ludico sportiva in condizioni di massima sicurezza ritenendo che l’area di tiro predisposta – sebbene collocata all’interno della proprietà della suocera – di fatto era aperta e posta in prossimità di una strada parallela al terreno e che collega i diversi agglomerati di case esistenti nella zona in modo tale che chiunque si sarebbe potuto avvicinare all’area degli spari con le relative pericolose conseguenze; inoltre, l’area dove l’imputato si era esercitato era nelle adiacenze della abitazione della suocera con la conseguenza che qualcuno dei presenti in casa avrebbe potuto avvicinarsi all’area di tiro ed essere così attinto dai colpi.

2.2. Il Tribunale ha invece pronunciato assoluzione rispetto all’altra imputazione non essendo stato dimostrato il porto in luogo pubblico dell’arma.

3. Avverso tale sentenza Massimo (OMISSIS), per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a nove motivi.

3.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la illogicità e contraddittorietà della motivazione nonché il travisamento della prova con riferimento ai fatti accertati in dibattimento e comunque indiscutibili a conferma che l’imputato il giorno dell’evento:

i) si è recato nel campo recintato poste nelle vicinanze della casa rurale della suocera;

ii) ha chiuso il recinto e ha sparato, avendo alle spalle la casa, alcuni colpi in direzione di una cassetta posta a terra a 3 o 4 metri di distanza;

iii) a suoi lati c’erano cataste di legna e ha sparato in direzione di una collina terrapieno posta a 150 metri, sempre chiusa e di proprietà della suocera.

3.2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 703 cod. pen., considerato che tale norma incriminatrice è relativa al centro abitato, mentre il luogo dei fatti tale non è come confermato dalle testimonianze della suocera e del giardiniere sig. (OMISSIS).

3.3. Il terzo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la decisione per violazione dell’art. 703 cod. pen. e dell’art. 3 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) per avere dato una erronea definizione del concetto di centro abitato che è comunque distinto e differente rispetto al luogo abitato.

3.4. Con il quarto motivo si lamenta la violazione del citato art. 703 cod. pen. in quanto la relativa fattispecie incriminatrice si riferisce alla ipotesi di concreto pericolo per la pubblica incolumità, differente rispetto a quanto verificatosi nel caso di specie.

3.5. Il quinto motivo riguarda, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. e 703 cod. pen., la manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione nonché travisamento della prova con riferimento allo stato dei luoghi rispetto alla strada ed al recinto chiuso.

3.6. Il sesto motivo riprende il quarto relativo alla necessità della concreta pericolosità per potere configurare il reato di cui all’art. 703 cod. pen.

3.7. Il settimo motivo ripropone, in sostanza, le censure del primo motivo riguardanti la mancata considerazione, da parte del Tribunale, che la zona dei fatti è aperta alla caccia.

3.8. L’ottavo motivo censura, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. e dell’art. 703 cod. pen., il travisamento dei fatti e l’erroneità della motivazione in ordine ai criteri di sicurezza evidenziando che non è obbligatorio che gli spari avvengano in luogo chiuso e che comunque, il primo giudice, non ha valutato lo stato dei luoghi.

3.9. Infine, con il nono motivo si lamenta la violazione di legge con riferimento alla confisca dell’arma erroneamente ritenuta obbligatoria da parte del Tribunale ai sensi dell’art. 6 I. 22 maggio 1975, n.152.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento.

2. La contravvenzione prevista dall’art. 703 cod. pen. richiede che la condotta (nella specie, lo sparo effettuato da un’arma da fuoco) sia compiuta «in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa».

2.1. Nel caso in esame, i colpi di pistola sono stati esplosi “in campagna”, in luogo posto in prossimità (distanza non meglio precisata) di una strada rurale; non, pertanto, in uno dei luoghi indicati dalla norma incriminatrice.

Né dagli atti è dato evincersi che il fatto abbia posto in concreto pericolo il bene giuridico tutelato (la vita e l’incolumità fisica riferibile ad un numero indeterminato di soggetti) (cfr. Cass. I, 22.9.2006, n. 37384, Rv. 235082).

3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste; consegue la revoca della confisca dell’arma con restituzione all’avente diritto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non sussiste.

Revoca la confisca dell’arma e dispone la restituzione della stessa all’avente diritto.

Così deciso il 20 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria, addì 20 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.