REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. MONICA BONI -Presidente-
Dott. GIORGIO POSCIA -Rel. Consigliere-
Dott. RAFFAELLO MAGI -Consigliere-
Dott. CARLO RENOLDI -Consigliere-
Dott. MARIA ELENA MELE -Consigliere-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia del 22/09/2022;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria scritta rassegnata, ai sensi dell’art. 23 d.l. n. 137 del 2020 e succ. modd., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa ELISABETTA CENICCOLA, che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuova valutazione sull’istituto di cui all’art.131-bis cod. pen.;
letta la memoria del difensore avv. (OMISSIS) (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di La Spezia ha riconosciuto (omissis) (omissis) colpevole del reato di cui all’art. 4 l. 110/75 (commesso in (omissis) giorno (omissis) e, riconosciuta l’ipotesi di lieve entità, lo ha condannato alla pena di euro 500 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso la predetta sentenza l’imputato, per mezzo dell’avv. (omissis) propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione mancante, contraddittoria ed illogica rispetto al mancato riconoscimento dell’istituto previsto e disciplinato dall’art.131-bis pen.; in particolare, osserva che il Tribunale ha escluso l’applicabilità della citata disposizione in considerazione della personalità dell’imputato desumibile da una precedente denuncia per possesso di stupefacenti, nonostante lo stesso fosse di particolare tenuità e fosse stato archiviato.
Inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della condotta immediata e successiva dell’imputato, il quale non aveva esitato a consegnare spontaneamente, agli agenti che lo controllavano, il coltello in suo possesso e che, comunque, egli è un giovane straniero che non comprende bene la lingua italiana, trovatosi in soggezione di fronte alla polizia.
2.2. Con memoria in data 18 aprile 2022 il difensore di (omissis) (omissis) ha formulato un motivo nuovo ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen., chiedendo – sulla base degli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito – l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. nella sua nuova formulazione derivante dalle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. ‘riforma Cartabia’), essendo oggi consentita l’operatività di tale causa di esclusione della punibilità anche in relazione al reato oggetto di imputazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. II ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Preliminarmente risulta opportuno ricordare che l’esclusione del beneficio della non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex 131-bis cod. pen. non impedisce il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativa al porto di oggetti atti ad offendere di cui all’art. 4, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, poiché il fatto di “particolare tenuità” ai fini della declaratoria di non punibilità presenta una minore rilevanza offensiva rispetto a quello di lieve entità che attenua il reato (Sez. 1, Sentenza n. 51261 del 07/03/2017, Rv. 271262 – 01).
Ciò posto si rileva che le doglianze concernenti la causa di giustificazione consistono nella richiesta di nuova valutazione (inammissibile in sede di legittimità) degli elementi di fatto, già adeguatamente e logicamente valutati dal Tribunale. In particolare, il giudice a quo, in modo coerente, ha escluso la causa di non punibilità per la sussistenza del pericolo di recidiva ricavato da un precedente per detenzione di sostanza stupefacente pur archiviato proprio per il riconoscimento della causa di non punibilità.
3. Risulta invece fondato il motivo nuovo, relativo alla applicabilità della disciplina sopravvenuta, formulato ai sensi dell’art. 585, comma 4, proc. pen. in connessione con I’originario motivo del ricorso, nella parte in cui era stata sollecitata l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. anche per la condotta successiva al reato serbata dall’imputato.
Come noto, la disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. è stata modificata dall’art. 1, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, che, al dichiarato scopo di ampliare la portata operativa di tale particolare causa di esclusione della punibilità – pur continuando a precluderne l’applicazione nei processi aventi ad oggetto una serie di reati disciplinati dal codice penale o da leggi speciali, di cui all’ampliato elenco contenuto nel nuovo secondo comma di quell’articolo – nel primo comma ha sostituto le parole «massimo a cinque anni» con le parole «minimo a due anni» e ha inserito, dopo le parole »primo comma» quelle «anche in considerazione della condotta susseguente».
L’effetto di tale riscrittura è evidente, in quanto si è notevolmente allargato lo spettro di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., essendo oggi la esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto riconoscibile anche nei processi relativi ad una serie di reati in precedenza esclusi, perché puniti con una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni, se sanzionati con una pena detentiva edittalmente stabilita in misura pari o inferiore a due anni; ed essendo stato stabilito che, a fini della valutazione della particolare tenuità dell’offesa, il giudice debba considerare non solamente indicatori rivolti, per così dire, al ‘passato’ o al ‘presente’ rispetto al momento della commissione del reato, ma anche uno specifico indicatore concernente ciò che è accaduto dopo quel momento, costituito appunto dalla condotta che l’imputato ha tenuto in epoca posteriore alla realizzazione dell’illecito (condotta susseguente che, in precedenza, si era negato potesse essere valorizzata ai fini che qui rilevano: v. ì Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555; Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, P.M. in proc. Gallorini, Rv. 272249).
La disposizione dettata dall’art. 131-bis cod. pen. in tale nuova versione è entrata in vigore il 30 dicembre 2022, giusta la previsione dell’art. 6 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, nel testo convertito dalla legge 30 dicembre 2022, 199, sicché, in assenza di una disposizione transitoria, si pone il problema della applicazione retroattiva di tali novità legislative a fatti di reato commessi in epoca anteriore a quella data: dunque, anche al delitto accertato a carico dell’odierno ricorrente, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 4, l. 110/75 punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da mille a diecimila euro, mentre per il caso di lieve entità (riconosciuto con la sentenza impugnata) la pena può essere irrogata soltanto la pena dell’ammenda.
Il ricorrente il quale, come si è visto, aveva già domandato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. ed ha poi espressamente sollecitato, con un motivo nuovo, l’applicazione di quella stessa disposizione in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022.
A tale quesito ritiene questa Corte debba darsi una risposta favorevole all’imputato, in ossequio al preciso indirizzo esegetico formulato dalle Sezioni Unite della Cassazione in occasione dell’entrata in vigore del nuovo istituto, quando la questione della deducibilità dell’istanza di applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. per la prima volta in cassazione venne definita in senso positivo, in quanto norma afferente ad un istituto di diritto penale sostanziale, dunque ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen.: ne consegue il riconoscimento dell’applicazione retroattiva dell’art. 131-bis cod. pen. alle nuove figure criminose desumibili quoad poenam anche nei giudici pendenti alla data di entrata in vigore della riforma aventi ad oggetto reati commessi prima di quella data (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266594-01).
Applicazione retroattiva che non vi è ragione di non riconoscere pure per la parte della nuova disposizione che prevede la possibilità per il giudice di tenere conto della condotta del reo susseguente al reato, in quanto concernente un presupposto per l’applicazione di quell’istituto di diritto penale sostanziale.
4. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di La Spezia per nuovo giudizio alla luce dei principi sopra indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di La Spezia.
Così deciso il 2 maggio 2023.
Depositato in Cancelleria della Prima Sezione Penale, oggi Roma, lì 13 luglio 2023.