Protezione internazionale: il Tribunale di Catania “contro” il d.l. Cutro (Tribunale di Catania – Sezione Immigrazione, Decreto 29 settembre 2023, n. r.g. 10460/23).

TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA

SEZIONE IMMIGRAZIONE

Il giudice designato alla convalida,

dott.ssa Iolanda Apostolico:

Vista la richiesta di convalida del provvedimento di trattenimento emesso ai sensi dell’art. 6 bis del D.Lgs. 142/2015 dal Questore della Provincia di Ragusa, notificato all’interessato il 27/09/2023, alle ore 23: 30, nei confronti di:

(omissis) (omissis) nato in TUNISIA, il (omissis), cittadino tunisino entrato nel territorio dello Stato in data 20 settembre 2023 dalla frontiera di Lampedusa.

Rilevato e ritenuto:

1. che il provvedimento è stato trasmesso a questo Tribunale il giorno 28/09/2023, alle ore 00,15, a mezzo PEC protocollo Tribunale;

che sono stati osservati i termini di cui all’art. 14 del D.Lgs 286/98, co. 1 bis, richiamato dall’art. 6, co. 5, del D.Lgs 142/2015;

che il provvedimento con il quale il Questore ha disposto il trattenimento reca l’indicazione che il richiedente ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea competente alla convalida;

che il suddetto provvedimento è stato comunicato al richiedente in lingua araba;

che il trattenimento è stato disposto perché l’interessato, proveniente da un paese designato di origine sicura ai sensi dell’articolo 2 bis del decreto legislativo 20/05/2008, ha presentato, in data 27/9/2023, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale nella zona di transito della provincia di Ragusa di cui  all’articolo 28 bis, co. 4, decreto legislativo 25/2008, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 28 bis commi due lett. b) e b-bis) del decreto legislativo 25/2008; lo stesso, inoltre, non ha consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non ha prestato garanzia finanziaria secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 14 settembre 2023, recante indicazione dell’importo e delle modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l’accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato;

Rilevato che non sono state presentate memorie;

Considerato che il richiedente asilo, sentito all’udienza odierna, svoltasi mediante collegamento audiovisivo tra l’aula d’udienza e il centro nel quale egli è trattenuto, ha dichiarato di essere giunto a Lampedusa, il giorno 20.09.2023, con un barca entrata direttamente in porto, e che, dopo Lampedusa, era stato portato in altro luogo, del quale non sapeva precisare il nome, e poi a Pozzallo; ha aggiunto di avere chiesto protezione internazionale a Pozzallo perché perseguitato per caratteristiche fisiche che i cercatori d’oro del suo Paese, secondo credenze locali, ritengono favorevoli nello svolgimento della loro attività (particolari linee della mano, ecc.) e di essere privo di documenti perché, nella fuga, non aveva potuto prelevarli dall’abitazione;

Evidenziato:

che, nel corso dell’udienza, il Vice Questore ha precisato, sulla base degli atti in suo possesso, che il richiedente era effettivamente giunto a Lampedusa il giorno 20 settembre, a seguito di operazioni di soccorso della G.diF., che era stato trasferito a Palermo e che, in data 27.09.2023, era stato portato a Pozzallo, manifestando nella stessa data la volontà di chiedere protezione; ha precisato inoltre che il richiedente è già stato in passato destinatario di provvedimento di espulsione;

Sentita la difesa che si è opposta alla convalida;

Considerato:

– che il richiedente non puo’ essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda (art. 6, co. 1 D. Lgs 142/2015; art. 8 della direttiva 2013/33/UE);

– che il trattenimento deve considerarsi misura eccezionale e limitativa della libertà personale ex 13 della Costituzione;

Ritenuto:

che la Corte di giustizia dell’Unione Europea -Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21), ha chiarito che “l’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, l’articolo 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, in combinato disposto con gli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che il controllo, da parte di un’autorità giudiziaria, del rispetto dei presupposti di legittimità, derivanti dal diritto dell’Unione, del trattenimento di un cittadino di un paese terzo deve condurre tale autorità a rilevare d’ufficio, in base agli elementi del fascicolo portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti durante il procedimento contraddittorio dinanzi a essa, l’eventuale mancato rispetto di un presupposto di legittimità non dedotto dall’interessato”;

che gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33/UE “devono essere interpretati nel senso che ostano, in primo luogo, a che un richiedente protezione internazionale sia trattenuto per il solo fatto che non può sovvenire alle proprie necessità, in secondo luogo, a che tale trattenimento abbia luogo senza la previa adozione di una decisione motivata che disponga il trattenimento e senza che siano state esaminate la necessità e la proporzionalità di una siffatta misura” (CGUE (Grande Sezione), 14 maggio 2020, cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU);

Ritenuto che la normativa interna incompatibile con quella dell’Unione va disapplicata dal giudice nazionale (Corte cost., 11 luglio 1989, n. 389);

Ritenuto che il provvedimento del Questore non sia corredato da idonea motivazione;

Osservato, invero, che difetta ogni valutazione su base individuale delle esigenze di protezione manifestate, nonché della necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive;

Ritenuto che l’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prevede   una garanzia finanziaria che non si configura come misura alternativa al trattenimento ma  come requisito amministrativo imposto al richiedente prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE, per il solo fatto che chiede protezione internazionale;

Ritenuto, inoltre, che il D.M. 14 settembre 2023, prevedendo che la garanzia finanziaria sia idonea quando l’importo fissato possa garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità di un alloggio adeguato sul territorio nazionale, della somma occorrente al rimpatrio e di mezzi di sussistenza minimi necessari, determinando in 4938,00 euro l’importo per la prestazione della garanzia finanziaria per l’anno 2023, da versare in un’unica soluzione mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, e precludendo la possibilità che esso sia versato da terzi, non è compatibile con gli articoli 8 e 9 della direttiva 2013/33, come interpretati dalla Corte di Giustizia nella sentenza sopra citata;

Ritenuto, inoltre, che, nella specie, il richiedente ha fatto ingresso nel territorio italiano in data 20.09.2023 dalla frontiera di Lampedusa e che lo stesso è stato poi condotto a Pozzallo, ove il 27 settembre 2023, ha presentato domanda di protezione internazionale in seguito alla quale è stato disposto il suo trattenimento;

Ritenuto che:

secondo il considerando 38 della direttiva 32/2013UE “Molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull’ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di prevedere procedure per l’esame dell’ammissibilità e/o del merito, che consentano di decidere delle domande sul posto in circostanze ben definite.

secondo l’art. 43 della medesima direttiva, rubricato Procedure di frontiera, gli Stati membri “possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro:

a) sull’ammissibilità di una domanda, ai sensi dell’articolo 33, ivi presentata;

b) sul merito di una domanda nell’ambito di una procedura a norma dell’articolo 31, paragrafo 8.

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1 sia presa entro un termine Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

3. Nel caso in cui gli arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, rendano all’atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito”;.

che la direttiva non autorizza quindi, salve le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 43, l’applicazione della procedura alla frontiera, presupposto, nella specie, della misura del trattenimento, in zona, diversa da quella di ingresso, ove il richiedente sia stato coattivamente condotto in assenza di precedenti provvedimenti coercitivi;

Ritenuto che, a norma dell’art. 43, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, un trattenimento fondato sulla disposizione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, primo comma, lettera c), della Direttiva 33/2013/UE è giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, ai sensi dell’articolo 33 della direttiva 2013/32, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata per uno dei motivi elencati all’articolo 31, paragrafo 8, di tale direttiva, e ciò al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dal medesimo articolo 43;

Ritenuto, pertanto, che il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, nella specie mancante, circa la procedura da seguire affinché essa possa legittimamente essere posta alla base di un provvedimento di trattenimento;

Ritenuto, infine, che la lett c) dell’art. 8 della direttiva 2013/33/UE non si applica nelle ipotesi di soccorso in mare, nelle quali il diritto di ingresso nel territorio deriva dalla normativa interna e internazionale (art. 10 ter D. Lgs 286/98; punto 3.1.9 della Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979, come emendata nel 2004, successivamente alla risoluzione del 20 maggio 2004 del Maritime Safety Committee dell’Omi);

ritenuto che l’art. 8, lett. c) della direttiva 2013/33/UE va in ogni caso interpretato secondo il principio sancito dall’art. 10, co. 3, Cost., nel significato chiarito dalle SS. nella Sentenza 26 maggio 1997, n. 4674; alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale;

Ritenuto che, alla stregua delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per il trattenimento del richiedente asilo;

P.Q.M.

Non convalida il provvedimento con il quale è stato disposto il trattenimento, emesso dal Questore della Provincia di Ragusa il giorno 28/09/2023 nei confronti di (omissis) (omissis), nato in Tunisia il (omissis).

Dispone l’immediato rilascio del predetto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Catania, 29/09/2023

Il giudice Iolanda Apostolico

Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2023.

Tribunale Catania