Prova a rubare una felpa dal negozio e si scontra col vigilante: condanna più severa (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 28 febbraio 2022, n. 6961).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PELLEGRINO Andrea – Presidente –

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – Rel. Consigliere –

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BELTRANI Sergio – Consigliere –

Dott. DI PISA Fabio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull’impugnazione proposta nell’interesse di

(OMISSIS) Vincenzo, nato a Napoli l’11.7.19xx,

contro la sentenza della Corte di Appello de L’Aquila del 15.6.2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il PG, in persona del sost. proc. gen. dr. Alessandro Cimmino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello de L’Aquila ha confermato la sentenza con cui, in data 31.5.2018, il Tribunale di Teramo aveva riconosciuto Vincenzo (OMISSIS) responsabile del delitto di tentata rapina impropria e, con l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. che aveva stimato equivalente alla contestata recidiva, applicata la diminuente per il rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed Euro 245 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali;

2. ricorre per cassazione il difensore dell'(OMISSIS) lamentando:

2.1 vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova dichiarativa consistente nelle dichiarazioni del teste (OMISSIS): rileva che con l’atto di appello la difesa aveva contestato che nel caso di specie potessero ritenersi integrati gli estremi del delitto di rapina impropria difettando l’elemento costitutivo della violenza che, tuttavia, la Corte di Appello ha invece giudicato sussistente per effetto di un chiaro travisamento della prova testimoniale resa ex art. 441 comma 5 cod. proc. pen. dal teste Daniele (OMISSIS) dalle cui parole sottolinea come risulti chiaro non vi fu alcuna colluttazione ed alcuna “violenza” poiché l’intento del ricorrente era stato soltanto quello di guadagnare la fuga per cui l’unica energia fisica manifestatasi nel corso dell’episodio era imputabile non già all’imputato ma al fatto che il vigilante aveva cercato di fermarlo;

2.2 violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’esistenza del delitto di rapina: rileva, ancora, l'”error in judicando” in cui è incorsa la Corte di Appello non considerando quanto già evidenziato con l’atto di gravame in ordine alla impossibilità di ricondurre la condotta dell’imputato nella nozione di “violenza” quale richiamata dall’art. 628 cod. pen. atteso che la caduta a terra dei due non poteva ritenersi né materialmente né psichicamente riconducibile all’imputato ma al tentativo del vigilante di fermarne la fuga mentre il tentativo di svincolarsi da parte dell'(OMISSIS) non può integrare l’elemento proprio del delitto in esame da valutarsi alla luce del principio di offensività in termini che non possono risolversi in una minimale compromissione dell’altrui sfera personale che non sia accompagnata da un coefficiente di coercitività e dall’elemento psichico proprio del delitto in esame;

osserva che in tal senso milita anche la necessità di pervenire ad una nozione unitaria di “violenza” nel diritto penale che tenga conto, ad esempio, di quanto si ritiene nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate o non consentite in questa sede.

1. La natura delle censure articolate con il ricorso impone un sia pur sintetico accenno alla vicenda come ricostruita sulla scorta di un conforme apprezzamento, nei due gradi di merito, delle medesime emergenze istruttorie quali, in particolare, le parole del teste Daniele (OMISSIS), ovvero del vigilante che aveva sorpreso l'(OMISSIS) nell’atto di tentare di guadagnare la fuga dopo essersi impossessato ed avere occultato sulla propria persona una felpa “Adidas” di cui aveva rimosso la placca antitaccheggio; il vigilante aveva raggiunto l'(OMISSIS) il quale aveva cercato, riuscendoci, di divincolarsi dalla sua presa tanto che entrambi erano caduti a terra ragion per cui l’odierno ricorrente era stato in grado di darsi alla fuga sin quando, raggiunto dai CC nel frattempo intervenuti, aveva desistito da ogni ulteriore iniziativa.

2. La questione sottoposta al vaglio della Corte di Appello e qui riproposta in entrambi i motivi di ricorso è quella della sussumibilità della vicenda nel paradigma del delitto di tentata rapina (impropria) con particolare riferimento alla qualificazione, in termini di “violenza”, del tentativo dell’Arcello di sfuggire alla presa dello (OMISSIS).

Prescindendo da ogni considerazione circa la reale riconducibilità delle censure articolate dalla difesa nel catalogo declinato dall’art. 606 cod. proc. pen., è sufficiente, invero, prendere atto della (incontestata) ricostruzione dei fatti per concludere nel senso della manifesta infondatezza, in diritto, della tesi articolata nel ricorso.

Ed in effetti, proprio considerando che l'(OMISSIS) cercò di svincolarsi dalla presa del vigilante e che, in questo tentativo, entrambi caddero a terra, non v’è dubbio alcuno che il fatto sia stato correttamente qualificato in termini di (tentata) rapina (impropria).

3. Questa Corte, infatti ha avuto modo in più occasioni di chiarire che la violenza necessaria ad integrare il reato di cui all’art. 628 cod. pen. è integrata da ogni energia fisica adoperata dall’agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione, potendo consistere in una “vis corporis corpori data“, ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell’agente e senza l’aiuto di strumenti materiali, o in una energia esercitata con uno strumento atto allo scopo, ma anche in qualsiasi atto o fatto posto in essere dall’agente che si risolva comunque in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del medesimo, conseguentemente indotto, contro la sua volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa (cfr., tra le tante, Sez. 2, Sentenza n. 14901 del 19/03/2015, D’Agostino, Rv. 263307; Sez. 2, Sentenza n. 3366 del 18/12/2012, Fadda Mereu, Rv. 255199; Sez. 2 – , Sentenza n. 23888 del 06/07/2020, Checcarini Massimo, Rv. 279587; Sez. 2 – , Sentenza n. 29215 del 08/09/2020, Borrelli Giovanni, Rv. 279813).

Alla luce di tali principi, deve perciò essere ribadito che ai fini della configurabilità del reato di rapina impropria il divincolarsi ed anche il semplice strattonamento costituiscono violenza in quanto implicano l’impiego di un’energia fisica al fine di vincere la resistenza opposta dalla persona alla fuga del ladro, restando irrilevanti il grado di resistenza e l’intensità della violenza (cfr., tra le non massimate, Sez. 4, Sentenza n. 40026 del 27.10.2021, PG in proc. Abbaghan Said; Sez. 7, ordinanza n. 34276 del 18.6.2021, Jabir Otmane; Sez. 7, ordinanza n. 43041 del 27.6.2017, Martini).

4. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 20.1.2022.

Depositato in Cancelleria, oggi 28 febbraio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.