REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOVERE Salvatore – Presidente –
Dott. VIGNALE Lucia – Consigliere –
Dott. CENCI Daniele – Consigliere –
Dott. CIRESE Marina – Consigliere –
Dott. ANTEZZA Fabio – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nata a (OMISSIS) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. FABIO ANTEZZA;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa OLGA MIGNOLO, nel senso dell’inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni della difesa della ricorrente, nel senso dell’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN IFATTO
1. La Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità di (OMISSIS) (OMISSIS) in merito al reato di cui all’art. 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (c.d. «cod. strada»).
2. Avverso la sentenza di secondo grado l’imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, att. cod. proc. pen.).
2.1. Si deduce, con la prima censura, il vizio cumulativo di motivazione in merito alla ritenuta responsabilità per la fattispecie ascritta in rubrica.
Pur non aggredendo l’apparato motivazionale relativo all’accertata assunzione di sostanze stupefacente all’atto della guida (nella specie cocaina), la ricorrente deduce la manifesta l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione in quanto la Corte territoriale avrebbe desunto l’alterazione psico-fisica, derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti, solo dalla mera considerazione del sinistro coinvolgente l’imputata, caratterizzato dalla perdita di controllo del veicolo con conseguente suo impatto con vetture in sosta.
2.2. Con il secondo motivo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 442, comma 2, proc. pen.
Il giudice d’appello, in particolare, avrebbe confermato la sentenza impugnata in merito al trattamento sanzionatorio pur avendo ritenuto fondato il motivo d’appello deducente l’errore consistito nella riduzione della pena, in forza della scelta di procedere con le forme del giudizio abbreviato, in ragione non della metà, come previsto per le contravvenzioni, bensì di un terzo, come invece previsto per i delitti.
3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
2. La Corte territoriale, in ragione degli accertamenti ematici su prelievi eseguiti sull’imputata in seguito a un incid12nte coinvolgente la vettura dalla stessa condotta, ha ritenuto accertata l’assunzione di stupefacente (cocaina) da parte di (OMISSIS) (OMISSIS) che la stessa sia posta alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo detta assunzione.
La ricorrente non contesta l’accertamento della guida dopo l’assunzione di stupefacente ma si duole del vizio motivazionale relativo alla ritenuta alterazione psico-fisica derivante da tale assunzione, in quanto il relativo accertamento si sarebbe fondato solo sul dato oggettivo dell’incidente coinvolgente la vettura dell’imputata, a seguito di perdita di controllo del veicolo (che la ricorrente, sin dal primo grado, ricollega a un colpo di sonno).
3. Premesso l’iter logico-giuridico sotteso alla decisione ed evidenziate le relative critiche mossegli dalla ricorrente, ai fini del merito cassatorio deve evidenziarsi che, per principio costantemente ribadito dalla Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 strada non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (circostanza nella specie non controversa), essendo necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione psico-fisica causato da tali sostanze (ex plurimis: Sez. 4, n. 15078 del 17/01/2020, Gentilini, Rv. 279140; Sez. 4, n. 39160 del 15/05/2013, Braccini, Rv. 256830; Sez. 4, 11. 41796 del 11/06/2009, Giardini, Rv. 245535).
Lo stato di alterazione, laddove non vi sia un accertamento medico sul punto, può essere ritenuto provato in forza di elementi sintomatici relativi alla condizione soggettiva del conducente, inerenti al momento del fatto (ex plurimis: Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2020, De Rosa, Rv. 284099; Sez. 4, n. 48632 del 05/10/2022, Guarino, Rv. 283927).
3.1. Ne consegue dunque che lo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di sostanze stupefacenti non può essere desunto dalla mera verificazione di un incidente coinvolgente ovvero provocato dal soggetto agente, in assenza di elementi sintomatici, in ipotesi anche inerenti alle modalità di verificazione del sinistro, tali da far desumere, all’esito di un processo logico inferenziale, la detta condizione soggettiva del conducente al momento del fatto (cioè al momento della guida del veicolo).
4. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto buon governo del principio di cui innanzi.
Essa si è difatti solo limitata a valorizzare il dato oggettivo della perdita di controllo del veicolo, desunta dallo sbandamento della vettura verso veicoli in sosta, senza evidenziare, nella condotta di guida, elementi sintomatici della sua derivazione (perlomeno anche) dall’alterazione psico-fisica oggetto di prova e non da altra condotta dell’imputata, eventualmente anche colposa.
In merito la Corte territoriale si è limitata a valorizzare solo l’assenza di tracce di frenata ma senza riferimento alcuno alle condizioni di contesto ovvero alla velocità” della vettura, che avrebbero invece reso necessaria la detta frenata.
5. All’accoglimento della censura segue l’annullamento della sentenza impugnata co11,. 1rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze. Resta assorbito il (incomprensibile) in merito alla violazione dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., dedotta con il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
Così deciso il 18 aprile 2023.
Depositato in Cancelleria, il 25 maggio 2023.