REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. MARCHEIS Chiara Besso – Rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4919-2021 proposto da:
(OMISSIS) AMEDEO, (OMISSIS) LUCA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA (OMISSIS) 121, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato MASSIMO (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) MARCO, (OMISSIS) ROBERTO;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1074/2017 del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata l’08/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE
Luca Maria (OMISSIS) e Amedeo (OMISSIS) ricorrono avverso l’ordinanza del Tribunale dell’Aquila 8 luglio 2020, n. 1074, che ha parzialmente accolto la loro domanda e ha condannato in solido Marco e Roberto (OMISSIS) al pagamento di euro 33.204,17 in favore dell’avvocato (OMISSIS) e di euro 33.595,64 in favore dell’avvocato (OMISSIS) per l’attività professionale da questi svolta.
Gli intimati Marco e Roberto (OMISSIS) non hanno proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, del d.m. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942: il Tribunale, nell’accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti di pagamento dei loro compensi in relazione all’attività difensiva svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l’intero compenso per l’attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.
Il ricorso è manifestamente fondato.
L’art. 7, comma 1 del d.m. 127/2004 prevede, con disposizione analoga a quella di cui all’art. 6 della legge 794/1992, che nel caso in cui “incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l’opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato”.
L’affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori “entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all’intero compenso [..], dovendosi ritenere che i due legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito”, è pertanto erronea.
Né vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti di questa Corte n. 19255/2018 e n. 29822/2019. In tali precedenti si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, “essendo stato richiesto il pagamento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni”, così che, “per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l’attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato”.
Nel caso in esame, invece, i due difensori (v. p. 9 del ricorso) hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista (come ha riconosciuto il Tribunale indicando le attività svolte dal solo avvocato (OMISSIS), v. p. 13 del provvedimento impugnato), così che la conclusione del Tribunale di ripartizione tra i due difensori del compenso è stata erronea.
Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale dell’Aquila, che provvederà alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti rispettando i principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale dell’Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 26 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria, il 3 marzo 2022.