Quando la Corte territoriale non accerta la modalità di presentazione della richiesta di rescissione del giudicato … (Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza 2 dicembre 2021, n. 44697).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PALLA Stefano – Presidente – 

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. SESSA Renata – Consigliere –

Dott. MOROSINI Elisabetta Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) GAETANO nato a NISCEMI il 29/05/19xx;

avverso l’ordinanza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di CATANIA;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Tocci, il quale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

Ritenuto in fatto

1. Il difensore e procuratore speciale di Gaetano (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 23/10/2020 – 12/01/2021, con la quale la Corte d’appello di Catania:

a) ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato proposta in relazione alla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1260 del 06/10/2017;

b) ha «compensato le spese processuali».

2. La Corte territoriale ha rilevato:

a) che con provvedimento interlocutorio aveva chiesto alla cancelleria «l’esibizione dell’atto di rescissione in originale da cui poter evincere certa [in questi termini nell’originale] dell’avvenuto deposito della menzionata istanza di rescissione»;

b) che era seguita stampa del modulo S.I.C.P. da cui risultava che l’istanza era pervenuta presso la Corte in data 14/12/2018;

c) che non risultava che l’istanza fosse pervenuta a mezzo posta o mediante deposito in cancelleria;

d) che, pertanto, doveva ritenersi che l’istanza fosse inammissibilmente stata trasmessa a mezzo di posta elettronica o di posta elettronica certificata.

3. Il ricorrente articola tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si lamenta violazione di legge, per avere la Corte territoriale dichiarato l’inammissibilità della richiesta supponendo una trasmissione a mezzo di posta elettronica, in realtà, non sostenuta da alcuna traccia informatica e soprattutto smentita dalla richiesta prodotta, munita di attestazione di deposito presso la cancelleria della Corte d’appello di Catania, datata 13/12/201.

La Corte d’appello, prendendo atto dello smarrimento dell’originale, avrebbe dovuto attivare, nel contraddittorio fra le parti, le procedure di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen. e non avrebbe potuto attribuire alcun rilievo al modulo S.I.C.P., che evidenzia solo il momento nel quale viene registrato il fascicolo.

3.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione, rilevando che la ritenuta trasmissione a mezzo di posta elettronica contrastava con la presenza nel fascicolo d’ufficio della documentazione allegata, indicata nel corpo discorsivo della richiesta di rescissione e della quale non risultava un deposito distinto rispetto a quest’ultima.

3.3. Con il terzo motivo si lamenta il carattere meramente grafico della motivazione, dal momento che la Corte d’appello aveva solo apoditticamente supposto che la richiesta fosse stata trasmessa a mezzo di posta elettronica.

Considerato in diritto

1. I tre motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.

La conclusione della Corte territoriale secondo la quale la richiesta sarebbe stata presentata a mezzo di posta elettronica è argomentata in termini congetturali, senza che l’autorità giudiziaria doverosamente abbia verificato, con l’ausilio della cancelleria e in termini di certezza – acquisendo le relative attestazioni telematiche – l’avvenuta trasmissione della richiesta con tale mezzo.

2. Nel provvedimento impugnato la Corte catanese non dubita che la richiesta sia stata presentata – anche in ragione delle non equivoche risultanze S.I.C.P. – e aveva il dovere – rimasto assolutamente inosservato, con conseguente inutile dispendio delle successive attività processuali – di accertare in termini positivi e obiettivamente riscontrabili le modalità di presentazione della richiesta, eventualmente anche sollecitando, in vista della doverosa adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 112 e 113 cod. proc. pen., il contraddittorio processuale, nell’ipotesi di mancato rinvenimento dell’originale della richiesta nel fascicolo.

Il processo è strumento di valutazione della fondatezza o infondatezza delle richieste formulate e ogni pronuncia in rito richiede, a tutela del diritto delle parti ad un processo equo e da svolgersi in termini ragionevoli, una rigorosa e obiettiva verifica del fondamento delle cause che precludono l’accertamento del merito delle questioni proposte.

3. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti per il giudizio alla Corte d’appello di Catania.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Catania per il giudizio.

Così deciso il 04/11/2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 2 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.