Quando nasce per il mediatore il diritto di pretendere il compenso per l’opera prestata? Vi è diritto al compenso in capo al mediatore tutte le volte che lo stesso abbia messo in contatto le parti sulla base di un modulo portante una compiuta offerta d’acquisto.

(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 21 maggio – 16 giugno 2015, n. 12428)

Premesso

che G.E. , titolare della “G.E. Immobiliare”, citò E.D.L. innanzi al Tribunale di Salerno per sentirla condannare a versare il compenso dovuto per l’opera prestata per la intermediazione nella vendita di un appartamento della medesima – pari alla percentuale di mediazione a carico del mandante- ed a corrispondergli ulteriore e pari somma per lucro cessante – commisurato alla percentuale di compenso che avrebbe potuto esigere, a vendita conclusa, dal futuro acquirente- rappresentando che la convenuta si era rifiutata di stipulare il contratto di vendita nonostante il terzo interessato alla vendita avesse manifestato la sua disponibilità a corrispondere la somma richiesta – lire 265 milioni;

che la D.L. si costituì rilevando – per quello che ancora conserva interesse in sede di legittimità- che la decisione di non aderire alla proposta era derivata dal fatto che il terzo aveva a sua volta proposto una rateizzazione del prezzo non contemplata nell’originaria offerta sottopostagli dal mediatore;

che l’adito Tribunale rigettò la domanda non avendo rinvenuto, al momento della decisione, il fascicolo dell’attore;

che l’G.E. impugnò tale decisione, depositando l’incarto mancante; la D.L. chiese il rigetto del gravame; la Corte di Appello di Salerno accolse l’impugnazione – condannando l’appellata al pagamento della sola parte di mediazione a suo carico ritenendo, da un lato, che le parti avessero stipulato una mediazione atipica – in ragione dell’inserimento nel contratto della clausola h) con la quale si era previsto l’obbligo di corrispondere il compenso per la mediazione anche se l’affare non si fosse concluso- e giudicando, dall’altro, che il rifiuto alla stipula non sarebbe stato giustificato perché l’unico elemento fatto inserire dalla cliente nella offerta da sottoporre ai terzi sarebbe stata quella dell’ammontare del prezzo;

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la D.L., notificando il gravame l’8 ottobre 2013 agli eredi dell’G.E. – deceduto il 2 dicembre 2012, dopo il deposito della sentenza di secondo grado, avvenuto il 29 giugno 2012- , collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del predetto, facendo valere un unico motivo di annullamento; ha resistito con controricorso C.P.M., vedova dell’G.E.;

che è stata notificata relazione ex art 380buscpc del seguente tenore:

“I — Parte ricorrente assume la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1325, 1326, 1754, 1755 e 1756 cod. civ. nonché un vizio di ultrapetizione, deducendo che il contratto concluso con l’G.E. – mediante la sottoscrizione di moduli prestampati- non avrebbe rivestito il contenuto minimo per aversi una proposta vincolante, mancando ogni riferimento ai tempi ed alle modalità di adempimento del futuro contraente: da ciò sarebbe derivato che, modificata da parte del terzo la proposta, il rifiuto di accettare l’integrazione del contenuto negoziale – per quanto riguardava i tempi del versamento del prezzo- non avrebbe concretizzato alcun inadempimento da parte di essa esponente , riferendosi ad un contratto radicalmente nullo.

II – Il motivo è inammissibile.

Ma – Dalla lettura della sentenza di appello emerge che: 1 – la nullità del contratto di mediazione venne dedotta in primo grado sotto A profilo che l’G.E. non avrebbe dimostrato di essere iscritto nell’albo previsto dalla legge 39/1989 -e non già per inadeguatezza del contenuto contrattuale a costituire un valido vincolo per le parti-; 2 – nella comparsa di risposta in appello l’appellata avrebbe chiarito di non aver ritenuto la proposta del terzo conforme alle proprie aspettative e per tal ragione di essersi rifiutata di proseguire nel rapporto con l’aspirante acquirente.(vedi amp/ills i foll 4/5 del controricorso che ne riportano il contenuto letterale)

H.a.1 – Ne deriva che, in deroga al principio di specificità del ricorso, inverato nel canone di autosufficienza dell’esposizione dei motivi, parte ricorrente non ha indicato ove, nei pregressi gradi di giudizio di merito – in contrasto con i riportati accenni contenuti nella sentenza di secondo grado- avrebbe sollevato la questione della nullità del contratto di mediazione nei termini esposti nel ricorso; ne consegue la sostanziale novità della denunziata nullità e la inammissibilità della sua proposizione in questa sede.

ILb — La censura sarebbe comunque infondata in quanto il contenuto minimo del contratto è indicato nell’art. 1325 cod. civ. , di cui, nell’accordo in esame, si sono riscontrati tutti gli estremi: il fatto dunque che non i fosse una rispondenza tra i due moduli predisposti dal mediatore e sottoscritti rispettivamente dal cliente e dal terzo, quanto alla rateizzazione del prezzo, non incideva sulla validità del rapporto contrattuale tra il mediatore ed il conferente l’incarico.

II.c – La denunziata violazione dell’art. 112 cpc è rimasta priva di qualunque sviluppo argomentativo.”

Che per la ricorrente è stata depositata memoria difensiva ed i procuratori della medesima hanno discusso la causa in sede di adunanza camerale;

Ritenuto

Che le considerazioni sopra esposte sono condivisibili né sono stati forniti ulteriori spunti critici idonei a scalfire la tenuta logica della relazione;

che in particolare, non congruo è il richiamo al recente arresto delle Sezioni Unite della Corte (sentenza n. 4628 del 2015) in merito alla configurabilità di un preliminare di preliminare né alla più risalente pronuncia della VI sezione ( n. 15856/2012) relativamente al contenuto minimo che deve rivestire l’accordo negoziale per essere inquadrato come contratto , atteso che nella fattispecie non andava indagata l’idoneità della proposta ad essere accettata dal terzo (idoneità che comunque doveva essere scrutinata in sé e non dipendeva dall’esistenza di una controproposta) quanto piuttosto se le parti fossero state messe in contatto dal mediatore sulla base di un modulo portante una compiuta offerta all’acquisto ( che non escludeva la rateizzazione del prezzo) e se, quindi, potesse dirsi maturato il diritto del mediatore al compenso per l’opera prestata; che pertanto il ricorso va rigettato, con onere di spese – secondo la quantificazione indicata in dispositivo- sulla parte soccombente;

che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1’5″ dell’art 13 del d.P.R. 115 del 2002

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.700,00 di cui 200,00 per esborsi;

ai sensi dell’art. 13, comma 1 9″u”r del d.P.R n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1″‘ dello stesso art 13.