Rapina aggravata: il GIP concede le attenuanti generiche agli imputati. Il PG impugna la statuizione e la Cassazione accoglie (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 15 marzo 2021, n. 10032).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CERVADORO Mirella – Presidente –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – Rel. Consigliere –

Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere –

Dott. SARACO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA;

nel procedimento a carico di:

(OMISSIS) SIMONE nato a (OMISSIS) il 19/01/19xx;

(OMISSIS) MARCO nato a (OMISSIS) il 17/03/19xx;

(OMISSIS) ROBERTO nato a (OMISSIS) il 11/09/19xx;

avverso la sentenza del 08/07/2020 del GIP TRIBUNALE di RAGUSA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni ARIOLLI;

lette le conclusioni del PG in persona del sostituito procuratore generale Dott.ssa Paola MASTROBERARDINO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso del P.M.

Con memoria scritta le difese degli imputati hanno insistito per l’inammissibilità del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il G.I.P. del Tribunale di Catania condannava gli imputati per una rapina consumata aggravata dall’essere stata commessa da più persone riunite ed all’interno di un luogo di privata dimora (capo A).

Al (OMISSIS) veniva contestata la recidiva reiterata infraquinquennale ed al (OMISSIS) la recidiva semplice.

Venivano anche ritenuti due episodi di lesioni: il primo ascritto a tutti i correi al capo B) ed il secondo al solo al (OMISSIS) al capo C); nel definire il trattamento sanzionatorio il giudice concedeva “le attenuanti generiche ritenendole equivalenti alle aggravanti contestate al capo B) ed alla recidiva”.

In motivazione, tuttavia, nell’effettuare il calcolo della pena base, correttamente stabilita sul più grave delitto di rapina aggravata di cui al capo A), applicava in favore di tutti gli imputati le attenuanti generiche pur nel rispetto del criterio di calcolo di cui all’ultimo comma dell’art. 628 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale c/o la Corte di appello di Catania denunciando inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: non vi erano gli estremi per concedere e bilanciare in equivalenza le attenuanti generiche non essendo emersi elementi positivi a sostegno del loro riconoscimento.

In tal modo si era anche eliso l’effetto sanzionatorio delle circostanze aggravanti ad effetto speciale previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 628 cod. pen.

3. Le difese degli imputati con memoria hanno insistito per l’inammissibilità del ricorso.

4 Il P.G. preso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sola statuizione concernente la concessione delle attenuanti generiche.

5. Ciò premesso, va anzitutto evidenziato come risulti manifestamente infondato il rilievo del P.G. ricorrente sulla dedotta elisione degli effetti attribuiti alle aggravanti speciali previste dai commi 3 e 3-bis dell’art. 628 cod. pen., in quanto il giudice del merito ha applicato le attenuanti dopo avere determinato la pena base sulla scorta delle aggravanti, in ossequio al criterio di calcolo di cui all’ultimo comma dello stesso art. 628 cod. pen.

6. Il ricorso, invece, è fondato con riguardo alla mancanza di motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

Nel caso di specie, il giudice del merito ha concesso le attenuanti generiche “allo scopo di adeguare la pena alle concrete circostanze del fatto”.

Al riguardo, va ribadito il principio affermato da questa Corte secondo cui le attenuanti generiche non costituiscono oggetto di “concessione” per meglio adeguare la pena al fatto.

La determinazione della pena va operata esclusivamente in riferimento ai parametri indicati dalla legge (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole, ecc.).

Le attenuanti generiche vanno riconosciute, in quanto incidenti sulla valutazione di detti elementi, quando esistano al di fuori delle circostanze attenuanti comuni o specifiche e delle condizioni elencate nell’art. 133 cod. pen. (salvo che non assumano una particolare valenza, idonea ad incidere in modo del tutto speciale sugli elementi valutativi indicati nel citato art. 133 cod. pen.; in termini, Sez. 2, n. 6529 del 28/6/1990, dep. 1991, Rv. 187625).

L’applicazione di attenuanti generiche non costituisce, infatti, un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (sez. 1, n. 3529 del 22/9/1993, Rv. 195339).

Peraltro, nel caso in esame, la precisa descrizione in sentenza delle circostanze del fatto in termini di obiettiva e spiccata gravità, esclude che, pur con la formula generica utilizzata, il giudice del merito si sia implicitamente riferito ad elementi positivi ricavabili dalla motivazione e valevoli ai fini del giudizio di cui all’art. 62-bis cod. pen., da ritenersi quindi richiamati.

7. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio sul punto.

Va, invece, dichiarato inammissibile nel resto il ricorso.

8. Motivazione semplificata in ragione della natura non complessa delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche con rinvio al Tribunale di Ragusa per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso, il 9/3/2021.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.