Rapina in una villa. Ferimento del proprietario. Conrcorso in assassinio. Il dolo eventuale estende le aggravanti per morte al complice della rapina.

Nel 2007, a bordo di un’auto rubata, s’introdusse in un’abitazione privata, con un complice, con i volti coperti da passamontagna ed armati, per rubarne un’altra.

Ferirono gravemente il proprietario che cercò di difendere il suo bene ed il complice, usando un’arma da guerra, per coprire la fuga, sparò sulla volante della polizia, intervenuta sul posto, uccidendo sul colpo un agente.

Fu condannato nel 2011 a 30 anni di reclusione per «furto commesso con l’aiuto della violenza o di minacce» con l’aggravante «della morte per facilitare la fuga».

Contesta le violazioni dell’equo processo e della presunzione d’innocenza dato che l’omicidio era stato commesso dal complice.

I giudici hanno la possibilità di fornire interpretazioni della legge, purchè siano rispettate le garanzie processuali: hanno agito correttamente nel riconoscere l’aggravante al complice. Sulla base di presunzioni di fatto e di diritto è la palese l’apporto materiale e morale alla rapina, tanto che legittimamente è stato riconosciuto quale coautore della rapina.

Essendo andato a rapinare pesantemente armato, con un complice, coperti da passamontagna, a bordo di un’auto rubata si presume che si sia configurato, accettandolo, il rischio di aprire il fuoco e causare vittime per coprirsi la fuga: è questo dolo eventuale che comporta l’estensione e l’opponibilità.

Non ci sono state perciò violazioni della presunzione d’innocenza né dell’equo processo ex art. 6 co. 1 e 2 Cedu (Haxhishabani c.Lussemburgo del 20/1/11 e Ruiz Garcia c.Spagna [GC] del 1999).