REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da:
Dott. SERGIO BELTRANI – Presidente –
Dott. LUIGI AGOSTINACCHIO – Consigliere –
Dott. ANNA MARIA DE SANTIS – Consigliere –
Dott. PIERLUIGI CIANFROCCA – Consigliere –
Dott. GIUSEPPE MARRA – Relatore –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
(omissis) (omissis) nato a (omissis) (omissis) il xx/xx/19xx;
avverso la sentenza del 10/09/2024 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MARRA;
lette le conclusioni del Sostituto P.G., Dott. Marco Patarnello che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Si dà atto che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis, e seguenti del cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 10 settembre 2024, in riforma della sentenza di condanna emessa in data 3 febbraio 2020 dal Tribunale di Reggio Calabria ed appellata dall’imputato (omissis) (omissis), previa riqualificazione del delitto di ricettazione nella fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen., rideterminava la pena nei confronti del (omissis) nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa.
2. Avverso tale decisione (omissis) (omissis) ricorre per cassazione, a mezzo del suo difensore, svolgendo due distinti motivi per i quali chiede l’annullamento della sentenza impugnata.
2.1. Con il primo motivo la difesa eccepisce la violazione dell’articolo 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli articoli 529 cod. proc. pen. e 640-ter cod. pen., rilevando che la Corte territoriale, pur recependo parzialmente l’iter argomentativo difensivo, tanto da riqualificare i fatti nell’alveo della fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen., nonostante una precisa e chiara eccezione procedurale contenuta nei motivi di gravame in ordine alla mancanza di condizioni di procedibilità per difetto di querela, ha del tutto omesso di fornire qualsivoglia motivazione sul punto.
Osserva il ricorrente, peraltro, che l’atto di remissione di querela sottoscritto dalla persona offesa era stato acquisito dal giudice di primo grado all’udienza del 3 febbraio 2020, come si evince dal verbale dell’udienza stessa, per cui non vi erano dubbi sull’intervenuta remissione di querela.
2.2. Con il secondo motivo eccepisce l’omessa motivazione in ordine all’eccezione riguardante la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, su cui la Corte di appello non ha svolto alcuna argomentazione malgrado lo specifico motivo di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.
2. In primo luogo appare necessario ricostruire alcune circostanze di fatto decisive al fine di verificare l’estinzione del reato per la remissione di querela, intervenuta in data 9 gennaio 2020 presso la stazione C.C. di San Leo.
Successivamente alla remissione, all’udienza del 3 febbraio 2020 avanti al giudice del Tribunale di Reggio Calabria, nella quale l’imputato veniva dichiarato assente, la difesa chiedeva, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all’art. 640-ter cod. pen., pronunciarsi sentenza di non doversi procedere facendo espresso riferimento all’intervenuta remissione, ma non anche alla sua accettazione, come risulta nel verbale stesso.
Il Tribunale di Reggio Calabria condannava (omissis) (omissis) per il reato in origine contestato alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 300,00 di multa.
A seguito di appello del (omissis) la Corte territoriale, riqualificato il delitto di ricettazione nella fattispecie di cui all’articolo 640-ter cod. pen. (procedibile a querela), rideterminava la pena nei confronti dell’appellante nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 100,00 di multa, non pronunciandosi, però, sull’eventuale estinzione del reato come riqualificato, che pure richiesto nell’atto di appello.
3. Orbene, nel caso di specie risulta che la Corte di appello ha riqualificato i fatti nel diverso reato di cui all’articolo 640-ter cod. pen., procedibile a querela, e che la persona offesa sin dal 9 gennaio 2020 aveva effettivamente rimesso la sua querela.
Non risulta, però, che il ricorrente abbia provveduto espressamente all’accettazione della remissione, oppure l’abbia tacitamente o espressamente ricusata, circostanza, quest’ultima, che impedirebbe alla remissione di querela di produrre l’effetto estintivo, come disposto dall’art. 155 comma primo, cod. pen.
Una simile situazione è stata, però, affrontata e risolta dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte (così Sez. u., n.27610 del 25/05/2011, P.G. in proc. Marano, Rv. 250201-01) che ha affermato il principio secondo cui: «L’omessa comparizione in udienza del querelato, posto a conoscenza della remissione della querela o posto in grado di conoscerla, integra, ex art. 155, comma primo, cod. pen., la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato».
Nel caso di specie si può ritenere, in base a comuni massime di esperienza ed alle circostanze evidenziate sopra, che l’imputato fosse a conoscenza o comunque posto nelle condizioni di conoscere, tramite il suo difensore di fiducia, l’intervenuta remissione di querela intervenuta già prima del giudizio di primo grado, nel quale la questione della remissione veniva verbalizzata all’udienza del 3 febbraio 2020; l’omessa comparizione dell’imputato alle udienze integra, perciò, quella situazione di mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato, ai sensi dell’art. 155, comma primo, cod. pen., secondo i dettami delle Sezioni unite, che si intendono qui ribadire.
4. Per le considerazioni sin qui svolte, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela.
Si condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali, non risultando alcun accordo in senso contrario ex art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per remissione di querela.
Condanna l’imputato al pagamento delle spese processuali.
Così é deciso, il 17/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giuseppe Marra Sergio Beltrani
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2025.