Requisiti per la nomina a Guardia Particolare Giurata (T.A.R. Sicilia – Catania, Sezione IV, Sentenza 29 luglio 2019, n. 1914).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

con l’intervento dei Magistrati:

Dott. Giovanni Iannini, Presidente

Dott. Francesco Bruno, Consigliere

Dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Primo Referendario, Estensore

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2506 del 2016, proposto da

C.B., rappresentato e difeso dall’avvocato Di Carlo Alberto, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR Catania in Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Catania, in persona del Prefetto pro tempore;

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, ed ivi domiciliati in via Vecchia Ognina, 149;

per l’annullamento

del provvedimento prot. n. (…) G.p.G. Area I Ter del Prefetto di Catania, di diniego del richiesto rilascio del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata:

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Catania e del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 luglio 2019 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il sig. C.B. chiedeva al Prefetto di Catania il rilascio del Decreto di nomina a Guardia Particolare Giurata, senza però che la propria richiesta trovasse accoglimento, giusta il provvedimento (di rigetto) prot. n. (…) G.p.G. Area I Ter – notificato al predetto soggetto in data 21/09/2016 – adottato dall’Autorità amministrativa interpellata.

Ritenendo illegittimo tale provvedimento, egli lo impugnava con ricorso notificato il 21/11/2016 e depositato presso gli uffici di segreteria del giudice adito il 19/12/2016, deducendone la violazione dell’art. 138 del R.D. n. 773 del 1931 (costituzionalmente interpretato in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 311/1996) e dell’art. 3 L. n. 241 del 1990, nonchè vizi di eccesso di potere per manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, violazione di circolari e contraddittorietà infraprocedimentale rispetto ai Decreti di nomina a Guardia Giurata emessi negli anni 2011 e 2012, rispettivamente, dalla Prefettura di Palermo e dalla Prefettura di Trapani.

Si costituiva per l’Amministrazione intimata la Difesa erariale, con deposito di memoria in segreteria il 08/04/2019.

In esito allo svolgimento dell’udienza pubblica del 18/07/2019 il ricorso in epigrafe veniva trattenuto in decisione.

Nell’adottare il provvedimento impugnato l’Amministrazione intimata ha desunto l’assenza del requisito della buona condotta in capo al ricorrente (fra le altre cose) dalle “numerose frequentazioni con soggetti pluripregiudicati aventi a proprio carico vicende giudiziarie anche per violazioni in materia di armi e criminalità”(organizzata; come meglio risulta dalla documentazione della quale si farà menzione a seguire).

Dalla memoria depositata in segreteria il 08/04/2019, si desume chiaramente la correttezza delle valutazioni dell’Amministrazione intimata nel provvedere negativamente sulla istanza proposta dal ricorrente in base al notevole numero di controlli di polizia presi in considerazione (ben 13), e dalla gravità dei precedenti a carico dei soggetti in compagnia del quali l’attuale ricorrente è stato controllato (autori, in particolare, di reati contro la persona, di rapina, di furto, di associazione a delinquere, di porto d’armi od oggetti atti ad offendere ed in materia di sostanze stupefacenti).

A fronte di un quadro prognostico tanto fortemente indiziante in negativo circa l’affidabilità dell’attuale ricorrente, la valutazione effettuata dall’Amministrazione intimata non appare viziata, così come invece postula il ricorrente, da una manifesta illogicità, carenza e contraddittorietà della motivazione quanto ai motivi di pericolosità sociale per i quali il provvedimento è stato assunto.

Quanto poi alla circostanza che i precedenti di polizia valorizzati dall’Amministrazione intimata siano stati specificati – anche se soltanto in relazione al numero dei controlli effettuati e al tipo di reati ascritti ai soggetti controllati in compagnia dell’attuale ricorrente – soltanto in esito alla produzione documentale dell’Amministrazione intimata del 08/04/2019, il Collegio esclude in modo assoluto che ciò possa ridondare in vizio del provvedimento impugnato (in particolare, per difetto di motivazione).

I predetti controlli di polizia, non costituiscono infatti un’attività nella quale il ricorrente non sia stato personalmente coinvolto (cfr, T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 21 gennaio 2016, n. 202), e della quale egli possa quindi protestarsi ignaro.

Dato allora che “gli assidui controlli con i soggetti menzionati pregiudicati o con precedenti di polizia, in circostanze di tempo e luogo che denotano non potersi trattare di mero contatto occasionale, costituisce circostanza di per sé sola atta a escludere la piena affidabilità del soggetto che chiede di essere autorizzato al porto delle armi e a giustificare il diniego di rilascio dello stesso (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 9 aprile 2015 n. 1031; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 17 novembre 2010 n. 1323; T.A.R. Calabria – Catanzaro Sez. I, Sent. 22 agosto 2017, n. 1347), e che ciò è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie.

Il collegio, definitivamente pronunciando, esclude la fondatezza di tutte le censure proposte con il ricorso in epigrafe e lo rigetta, statuendo sulle refusione delle spese di lite fra le parti come da formale soccombenza

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) rigetta il ricorso in epigrafe.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione intimata, che liquida nella misura di 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00) Euro, più accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il giorno 29 luglio 2019.