Responsabile dei danni anche chi porta solo a spasso il cane (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 7 ottobre 2020, n. 27876).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo – Presidente

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BONANNO ANTONINO nato a PATTI il 25/12/1963;

avverso la sentenza del 23/05/2019 del TRIBUNALE di PATTI;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DONATELLA FERRANTI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DELIA CARDIA che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Per l’imputato Bonanno Antonino è presente l’avvocato Francesca Colelli del foro di Roma in sostituzione dell’avv. DI FIORE STEFANO del foro di PERUGIA, che si riporta ai motivi del ricorso e deposita nomina ex art. 102 c.p.p..

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Patti ha confermato la sentenza del Giudice di pace di Patti del 23.05.2019 che ha accertato la responsabilità di Antonino Bonanno per il reato di lesioni colpose ai danni di Siragusano Lucia, condannandolo alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita.

Si imputa al Bonanno di aver contravvenuto agli obblighi di custodia del suo cane (di razza labrador) il quale si avventava contro Siragusano Lucia facendola cadere a terra e provocandole lesioni personali per le quali veniva ricoverata in Pronto soccorso, con prognosi riservata, quindi trasferita presso l’Ospedale “G Martino” di Messina, da dove veniva dimessa il 1.08.2013.

Fatto avvenuto in Patti Il 22.07.2012.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando tre motivi, di seguito sinteticamente illustrati.

I) Lamenta che i giudici di merito abbiano omesso di indicare, con la dovuta completezza, gli elementi probatori di fatto e di diritto che possano giustificare una declaratoria di responsabilità, incorrendo la sentenza nel vizio di manifesta illogicità. Il Tribunale ha ritenuto, illogicamente, che l’animale appartenesse alla famiglia Bonanno e che conseguentemente in capo all’imputato vi fosse la posizione di garanzia e in specie l’obbligo di custodia.

II) Lamenta violazione di legge in relazione alla costituzione di parte civile in violazione dell’art. 78 cod.proc.pen, in quanto la procura è stata rilasciata in calce alla querela da cui si ricava la sola nomina del difensore di fiducia.

III) violazione di legge perché la parte civile, nelle more del processo penale, ha notificato all’imputato l’istanza di negoziazione assistita così ponendo in essere il primo atto propedeutico all’azione civile, cui doveva conseguire la revoca della costituzione della parte civile.

3. Il primo motivo è generico e manifestamente infondato.

Le sentenze di merito (trattasi di doppia conforme) motivano adeguatamente, sulla base del compendio probatorio, la responsabilità del prevenuto, trattandosi del soggetto proprietario del cane, tenuto pertanto all’obbligo di non lasciarlo libero e di custodirlo con le debite cautele.

La proprietà del cane è stata razionalmente desunta dalla circostanza riferita univocamente dai testi escussi che il Bonanno era solito portare quotidianamente il cane al guinzaglio (fol 3) a dimostrazione della relazione di affezione e possesso dell’animale da cui deriva l’obbligo di non lasciare libero l’animale o comunque di custodirlo con le debite cautele per evitare aggressioni a terzi.

4. Assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato, il secondo motivo attinenti alla costituzione della parte civile.

4.1. Va premesso che trattandosi di un vizio in procedendo, le attribuzioni di questa Corte comportano un diretto accesso agli atti del processo, essendo questo giudice, ancorché di. legittimità, dotato di competenza giurisdizionale rispetto al “fatto processuale” (fra le tante, in tal senso, cfr.: Corte di cassazione, Sezione I penale, 21 febbraio 2013, n, 8521).

Nel caso di specie, risulta che la procura speciale, è stata espressamente conferita dalla persona offesa presente all’udienza del 5.1.2015 che in quella sede nominava il difensore di fiducia e faceva proprio l’atto di costituzione di parte civile sottoscritto dal difensore.

Va richiamata sul punto la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’assenza di legittimazione all’esercizio dell’azione civile da parte del difensore, per difetto di procura speciale è sanata mediante la presenza in udienza della persona offesa, che consente di ritenere la costituzione di parte civile come avvenuta personalmente (Sez. 4, n. 24455 del 22/04/2015 Ud. (dep. 08/06/2015) Rv. 263732 – 01).

5. Parimenti è manifestamente infondato oltre che generico e non autosufficiente il terzo motivo relativo alla revoca della costituzione di parte civile che si vorrebbe connessa all’avvio della procedura di negoziazione assistita da parte della danneggiata, considerato che la revoca prevista per il caso in cui l’azione venga promossa anche davanti al giudice civile, trova applicazione solo quando sussiste una compiuta coincidenza fra le due domande, ed è finalizzata ad escludere la duplicazione dei giudizi (ex plurimis Sez. 4, n. 21588 del 23/03/2007 Ud. (dep. 01/06/200) Rv. 236722 – 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 30.09.2020.

Depositato in Cancelleria il 7 ottobre 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.