Revoca del patrocinio a spese dello Stato: nessun compenso per l’avvocato (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 19 marzo 2025, n. 10907).

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI – Presidente –

Dott. UGO BELLINI – Consigliere –

Dott. ALESSANDRO RANALDI – Consigliere –

Dott. FRANCESCO LUIGI BRANDA – Consigliere –

Dott. DANIELA DAWAN – Relatore –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) (omissis) nato a (omissis) il xx/xx/19xx;

avverso l’ordinanza del 10/07/2024 del TRIBUNALE di TRANI;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DANIELA DAWAN;

lette le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. L’avv. (omissis) (omissis), propone ricorso avverso il provvedimento emesso il 10/07/2024, con cui il Tribunale di Trani ha rigettato il ricorso presentato dallo stesso, in proprio e quale difensore di (omissis) (omissis), avverso il decreto emesso il 30/05/2023 di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato del 04/11/2022 e di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso, facendone decorrere gli effetti ex tunc.

Ritenendo che il termine per la comunicazione di superamento dei limiti di reddito per l’anno 2022 scadesse il 29/07/2023, il (omissis) aveva comunicato in data 05/05/2023 il superamento dei limiti di reddito per l’anno d’imposta 2022 e chiesto la revoca del beneficio ai sensi dell’ad 112, comma 1, lett. b), d.P.R. 115/2002, con effetto dalla data di deposito della comunicazione.

2. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 309/90, rilevando come l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “sarebbe stato onere del (omissis) comunicare le variazioni del reddito relative all’anno 2022 (già a lui note nel 2023) prima della definizione del giudizio di primo grado”, ossia prima del 03/05/2023, sia del tutto arbitraria e contrastante con il disposto dell’art. 79, comma 1, lett. d) d.P.R. cit., a mente del quale il termine per la comunicazione della variazione reddituale è di trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell’istanza, mentre la definizione del giudizio viene presa in considerazione dalla stessa norma solo come termine finale dell’obbligo comunicativo (impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito) senza che sia prevista alcun effetto anticipatorio della scadenza del relativo termine.

Parimenti privo di rilevanza sarebbe il momento in cui l’interessato viene a conoscenza del reddito dell’anno precedente.

In conclusione, il termine per la comunicazione della variazione reddituale da parte del ricorrente sarebbe scaduto il 29/07/2023 (dopo la definizione del giudizio penale di riferimento, per cui neanche sussisteva a carico della parte l’obbligo comunicativo, che cessa appunto con la definizione del giudizio ex art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002). Andava pertanto considerata assolutamente tempestiva la comunicazione depositata il 05/05/2023.

Il ricorrente deduce altresì la violazione del combinato disposto degli artt. 112, comma 1, lett. b) e 114, comma 1, d.P.R. 115/2002 per avere il Tribunale deciso di confermare l’efficacia ex tunc degli effetti del decreto di revoca. La revoca del beneficio avrebbe dovuto essere pronunciata con effetti decorrenti dal 05/05/2023.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato nella parte relativa al momento di efficacia della revoca (intervenendo ai sensi della lett. l dell’art. 620 cod. proc. pen.).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.

2. Il Tribunale di Trani – rilevato che il giudizio penale di riferimento (iscritto a ruolo nell’anno 2022) si era concluso il 3 maggio 2023 e che già nel precedente anno d’imposta 2022 si era verificato il superamento dei limiti di reddito – ha correttamente affermato che sarebbe stato onere del (omissis) comunicare la variazione del reddito relativi all’anno 2022 prima della definizione del giudizio di primo grado; altresì rilevando che l’attività difensiva è risultata essere stata espletata per intero proprio nell’anno di imposta in cui si era verificato il superamento dei limiti di reddito.

Invero, la decisione gravata poggia su una corretta interpretazione dell’art. 79, comma 1, lett. d), d.P.R. 115/2002, il quale pone a carico dell’istante l’obbligo “di comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatisi nell’anno precedente”.

L’obbligo di comunicazione pertanto perdura sino a quando il procedimento non sia definito, così come ha ribadito la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 46382 del 14/10/2014, Pierri, Rv. 260955, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, ai fini delle variazioni di reddito rilevanti per la revoca del beneficio, occorre considerare esclusivamente le modifiche intervenute precedentemente alla data di definizione del procedimento).

Quanto alla doglianza relativa alla decorrenza ex tunc degli effetti della revoca del patrocinio a spese dello Stato, soccorre il principio per il quale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revoca del beneficio per difetto originario delle condizioni di reddito ha effetto retroattivo anche sui diritti del patrocinatore che, pertanto, non potrà richiedere all’Amministrazione i compensi professionali per l’attività svolta fino al provvedimento di revoca (Sez. 4, n. 9357 del 15/01/2014, Orlando, Rv. 259098).

Tale efficacia retroattiva, invero, esercita i suoi effetti, oltre che sui diritti dell’imputato, anche su quelli del suo patrocinatore o consulente, in quanto la soddisfazione dell’interesse pubblico, che costituisce la ratio del d.P.R. n. 115 del 2002, non si esaurisce nell’atto iniziale di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ma nella regolarità dell’intero procedimento, condizionata dalla effettiva sussistenza e permanenza delle condizioni di legge in tutte le sue fasi.

Si tratta di interpretazione normativa conforme alla logica in quanto l’ammissione al beneficio si fonda proprio sul particolare stato di incapacità economica del richiedente e realizza il principio costituzionale di cui all’art. 24, comma 3, Cost.

Ne consegue che il diritto a percepire i compensi professionali è precluso dalla inesistenza dei presupposti per l’ammissione del beneficio, anche se l’accertamento è successivo.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 5 novembre 2024

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2025.

SENTENZA – copia non ufficiale -.