Rigettare l’stanza per esubero di personale, è generico ed insufficiente.

(TAR Catanzaro, sentenza n. 1104 del 2015)

Il sostegno materiale e morale nei confronti di un familiare affetto da gravi problemi di salute, non può rimanere, nel nostro ordinamento, una necessità che deve trovare risposta unicamente nell’ambito della sfera privata, facendo affidamento sull’etica familiare e sulla cd. affectio parentalis, ma si eleva ad un munus pubblico, che deve essere accollato alla collettività, in ragione del principio, definito come di eguaglianza sostanziale, sancito nella Carta costituzionale e per il quale la Repubblica si impegna a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l’uguaglianza tra le persone e che “impediscono .. l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione .. sociale del Paese”: e non vi è dubbio che fanno parte della riferita organizzazione sociale propria del nostro Stato la tutela della famiglia (art. 29 Cost.: “La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale..”), e la tutela della salute (art. 32 Cost.: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”).

La sentenza n.1104/2015 del Tar Catanzaro sezione Prima affronta questo tema, traendo spunto dal ricorso di un Appuntato dell’Arma dei Carabinieri il quale, prestando servizio in Calabria, propone istanza di trasferimento temporaneo per gravi motivi familiari, connessi alla stato di salute della coniuge, affetta da sindrome depressiva post partum ed alla necessità di assistere i due figli.

Istanza che il Comando generale dell’Arma dei Carabinieri accoglie in via temporanea ma rigetta allorquando il militare propone istanza di trasferimento definitiva.

Il Militare ricorre quindi contro il Ministero della Difesa per l’annullamento della determinazione con la quale si rigetta la domanda di trasferimento.

sentenza.

“Appaiono fondati, invece, i rilievi con i quali parte ricorrente deduce che il provvedimento di diniego è stato adottato nonostante i pareri favorevoli al trasferimento espressi dal Comandante provinciale di -OMISSIS- e dal Comandante della Legione -OMISSIS- Calabria, oltre che dal Comandante della Compagnia di -OMISSIS-, rilevanti anche sotto il profilo dell’impatto del trasferimento sull’assetto degli organici e sulla funzionalità del reparto di appartenenza del militare.

Con ciò il ricorrente coglie, pur senza menzionarlo espressamente se non nella rubrica del motivo, un evidente difetto di motivazione, giacché la presenza di tali pareri avrebbe imposto una più approfondita esternazione delle ragioni poste a base del diniego, sia in ordine alla sussistenza di fondati e comprovati motivi, sia in relazione all’affermato esubero di personale nella Legione Puglia.

Rispetto al primo profilo, deve tenersi conto del fatto che nel provvedimento lo stesso Comando Generale riconosce che il quadro delle situazioni rilevate appare degno di considerazione, ma poi si limita ad affermare che tale quadro non integra quei fondati e comprovati motivi che possano consentire l’adozione di un provvedimento eccezione.

Con riferimento all’esubero di personale del ruolo -OMISSIS- e -OMISSIS-, la relativa affermazione appare del tutto priva di qualsiasi indicazione in grado di conferire ad essa un minimo di specificità e concretezza.

D’altra parte, va evidenziato che l’Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, si è limitata a produrre una memoria di stile e non ha fornito alcun apporto di carattere documentale, né alcuna difesa idonei a suffragare gli argomenti posti a base del diniego. Non è certamente compito del giudice indagare d’ufficio in ordine alle esigenze di corretta distribuzione del personale tra i reparti dislocati nelle diverse regioni. Quel che risulta agli atti è solo una generica e, perciò, insufficiente affermazione riguardo all’esubero di personale in Puglia.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) accoglie in parte il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Rigetta la domanda di risarcimento dei danni.

Condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, al pagamento in favore del ricorrente di spese e competenze di giudizio, da compensare nella misura di un terzo, che liquida, nell’intero, in € 4.150,00, oltre accessori come per legge e rifusione del contributo unificato se pagato, con distrazione in favore del procuratore.”

Si tratta di una sentenza importante perché sancisce la rilevanza delle problematiche di salute e familiari rispetto agli esuberi di personale in una determinata regione. E’ quanto afferma il delegato Co.Ce.R. carabinieri Giuseppe La Fortuna.

Purtroppo, nonostante la sentenza, il Comando Legione Puglia non ha accolto con la stessa sensibilità le problematiche del ricorrente, confinandolo in un Comando distante oltre 80 km dalla propria famiglia. Insomma un cambio di regione, ma non di distanza.

Un anno di iter processuale, per ottenere un trasferimento ma invariata la lontananza dalla propria famiglia – sottolinea il segretario del Co.Ce.R. carabinieri Gianni Pitzianti –  E’ davvero assurdo.

Il trasferimento è eccezionale ed ha ragioni assistenziali, ma in che modo il collega potrà prestare la necessaria vicinanza alla consorte se destinato ad oltre 80 km di distanza?