REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6754-2022 proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) JULIA, elettivamente domiciliata in ROMA, Viale (OMISSIS) 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ARMANDO (OMISSIS);
-ricorrente-
contro
(OMISSIS) ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, Via (OMISSIS) 10, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO (OMISSIS);
-controricorrente-
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1323/2019 del TRIBUNALE di LA SPEZIA.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/01/2023 dal Consigliere dott.ssa LOREDANA NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa LUISA DE RENZIS, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte, in camera di consiglio, dichiarino la giurisdizione del giudice italiano.
FATTI DI CAUSA
1. – In data 12 giugno 2019, Aldo (OMISSIS) depositò ricorso per separazione giudiziale presso il Tribunale de La Spezia, procedimento nel quale la resistente propose il regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 41 c.p.c., chiedendo la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice italiano.
Con ordinanza del 21 settembre 2020, n. 19665, le S.U. dichiararono inammissibile l’istanza di regolamento, in ragione della pendenza di un procedimento di divorzio preventivamente incardinato in Spagna, ai sensi dell’art. 19 Reg. UE n. 2201 del 2003, compensando le spese di lite.
2. – Alla definizione del procedimento spagnolo, conclusosi con la declinatoria della giurisdizione, il giudizio di separazione è stato riassunto dal (OMISSIS) presso il Tribunale de La Spezia.
Un nuovo ricorso per regolamento di giurisdizione è stato proposto dalla moglie, sulla base di un motivo, con il quale si chiede la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell’art. 3 Reg. Ue 2201/03.
Ha depositato controricorso Aldo (OMISSIS).
Il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi la giurisdizione italiana.
Le parti hanno depositato la memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – La ricorrente argomenta il difetto della giurisdizione italiana sul procedimento di separazione giudiziale fra le parti, ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a), sesto alinea, Reg. CE 2201/2003, in quanto il marito non risiedeva abitualmente nel territorio dello Stato italiano da almeno sei mesi prima del deposito della domanda di separazione dinanzi al Tribunale nazionale.
Afferma che la residenza anagrafica del marito in Italia è dato formale e fittizio, essendo almeno sino al 27 dicembre 2018 il (OMISSIS) ancora residente in Qatar, a Doha, come sarebbe dimostrato da un’attestazione a firma del funzionario vicario dell’Ambasciata d’Italia a Doha, in cui si «dichiara che (OMISSIS) Aldo nato il 05/01/19xx a Pisa (PI), cittadino italiano, già residente in PI 202 Qanat Quarter, The Pearl, Doha, Qatar, ha risieduto ininterrottamente in questa Circoscrizione Consolare dal 31/07/2009 ed ha reso noto che intende trasferirsi definitivamente in Italia, per stabilirsi nel Comune di La Spezia (SP) Via (OMISSIS) 83, recando con sé le masserizie ed effetti personali usati di cui all’allegato elenco, vistato dalla scrivente Ambasciata», documento concernente in ispecie profili doganali con riguardo all’autovettura di sua proprietà ed al permesso di esportazione.
Adduce elementi indiziari ulteriori, fondati sull’improbabilità che un soggetto in carriera risieda in una piccola provincia, pur partecipando al capitale di società nordamericana ed avendo interessi lavorativi in Qatar; mentre non rileverebbe l’avere mantenuto a La Spezia una rete di amicizie e contatti o il medico di riferimento, eventi spiegabili con la circostanza che egli ivi ricopriva anche il ruolo di amministratore di una società paterna.
2. – L’identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all’ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la Suprema Corte, chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l’applicazione della predetta disciplina (ex multis, Cass., sez. un., 27 gennaio 2020, n. 1717).
3. – La disposizione di riferimento è l’art. 3 Reg. CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, il quale prevede la competenza generale, per le questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio, delle «autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova: –la residenza abituale dei coniugi, o – l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o –la residenza abituale del convenuto, o – in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o – la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o –la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso…».
Secondo la nozione accolta dalla Corte di giustizia (Corte di giust. UE, III Sez., 1°agosto 2022, C-501/20, MPA c. LCDNMT, in tema di obblighi alimentari, punti 41-44), in relazione all’interpretazione dell’art. 3 del regolamento n. 2201/2003, si tratta di criteri oggettivi, alternativi ed esclusivi che rispondono alla necessità di una regolamentazione adeguata alle specifiche necessità dei conflitti in materia di scioglimento del vincolo matrimoniale (punto 41): la nozione di «residenza abituale» figura nei sei criteri di competenza di cui all’art. 3, par. 1, lett. a), del regolamento n. 2201/2003, che attribuisce, in modo non gerarchico, la competenza a decidere sulle questioni inerenti allo scioglimento del vincolo matrimoniale alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova, a seconda dei casi, la residenza attuale o precedente dei coniugi o di uno di essi (punto 42); a tal riguardo, il regolamento n. 2201/2003 non contiene alcuna definizione della nozione di «residenza abituale», in particolare della residenza abituale di un coniuge, ed occorre ricercarne un’interpretazione autonoma e uniforme, tenendo conto del contesto delle disposizioni che menzionano detta nozione e degli obiettivi del summenzionato regolamento (punto 43); la nozione di «residenza abituale» è caratterizzata, in via di principio, da due elementi, ossia, da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato e, dall’altro, una presenza che denota un grado sufficiente di stabilità nel territorio dello Stato membro interessato (punto 44; nonché sentenza del 25 novembre 2021, IB, C-289/20, punto 57).
Secondo la Corte giustizia dell’Unione europea, dunque, l’art. 3, par. 1, reg. Ce n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 elenca, alle lettere a) e b) , diversi criteri di attribuzione della competenza giurisdizionale, da ritenere tutti come alternativi, essendosi prevista espressamente la coesistenza di più giudici competenti, senza che sia stabilita tra loro alcuna gerarchia (Corte di giust. UE 03 – 10 – 2019, n. 759/18, punti 26 – 28).
Con riguardo alla residenza abituale del minore, conformemente alla giurisprudenza della Corte, si afferma (Corte di giust. UE 14 luglio 2022, C-572/21) che la residenza abituale del minore, la quale corrisponde al luogo in cui si trova di fatto il centro della sua vita, dev’essere stabilita sulla base di un’analisi globale delle circostanze di fatto proprie di ogni caso specifico, spettando ai giudici nazionali accertare la situazione.
Analogamente, secondo il principio più volte affermato dalle Sezioni Unite, ai fini della corretta individuazione della giurisdizione in un giudizio di separazione personale tra coniugi cittadini di diversi Stati membri dell’Unione ex art. 3 cit. la “residenza abituale” è il luogo della residenza effettiva, in cui vi è concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa alla data di proposizione della domanda (Cass., sez. un., 31 marzo 2022, n. 10443; Cass., sez. un.,17 febbraio 2010, n. 3680).
4. – Il controricorrente, innanzi al tribunale italiano, ha invocato il foro alternativo previsto dall’art. 3, par. 1, lett. a), ultimo alinea, producendo il proprio certificato anagrafico di residenza che attesta la circostanza.
Nonostante la residenza anagrafica di Aldo (OMISSIS) sia attestata dal relativo certificato in La Spezia dal 28 novembre 2018, la ricorrente sostiene la falsità di tale risultanza, in quanto non si tratterebbe di residenza effettiva.
La ricorrente assume, nella sua prospettazione, trattarsi di residenza meramente formale, in quanto invece controparte vivrebbe stabilmente all’estero: nonostante La Spezia sia la sua città di origine ed in essa vivano i genitori, sarebbe quindi un artificio artatamente organizzato per scegliere il foro competente.
5. – Nel ricorso viene invocato il principio per il quale – in tema di notificazioni –le risultanze anagrafiche rivestono un valore presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni (Cass. 18 maggio 2020, n. 9049, non mass., in motivazione; Cass. 12 febbraio 2020, n. 3378, in motivazione; Cass. 20 settembre 2019, n. 23521; Cass. 3 agosto 2017, n. 19387; Cass. 18 maggio 2016, n. 10170; Cass. 14 maggio 2013, n. 11550; Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; v. pure Cass. 17 settembre 2020, n. 19431).
Orbene, occorre precisare che il principio attiene al contraddittorio processuale ed al tema delle notificazioni, dunque in sé non automaticamente trasponibile nella materia de qua agitur; peraltro, come sopra esaminato, la giurisprudenza eurounitaria e quella delle Sezioni unite, specificamente in tema di competenza giurisdizionale, reputano del pari che occorra tenere conto della residenza abituale, intesa come avente un grado di sufficiente stabilità.
Ciò posto, occorre qui evidenziare che i registri dello stato civile, come altri albi e registi previsti dall’ordinamento, hanno una essenziale funzione, quella della certezza giuridica.
Questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare come costituisca interesse generale, tanto più nelle società complesse, che determinati fatti giuridici siano resi conoscibili a chiunque: da qui la previsione, in tutti gli ordinamenti moderni, del sistema della pubblicità, realizzata attraverso il sistema dei registri.
I principali di essi attengono a fatti relativi alle persone (l’anagrafe, o registro della popolazione, che riguarda soprattutto residenza e composizione del nucleo familiare; lo stato civile, quali nascita, matrimonio e cittadinanza; il registro delle persone giuridiche; il registro delle tutele e delle curatele; il registro dei piloti e il registro d’iscrizione del personale di volo; ecc.), ai beni immobili (pubblici registri immobiliari; catasto; registro dei diritti sulle zone di demanio marittimo; ecc.), a date categorie di beni mobili (registro automobilistico, navali, aereonautico; registro delle navi in costruzione), di beni immateriali (i registri della proprietà industriale o letteraria: registro dei brevetti, dei brevetti Europei e italiano dei brevetti Europei, dei marchi, registro pubblico generale delle opere protette, registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, ecc.) o infine all’attività economica organizzata (registro delle imprese, albo delle imprese artigiane, registro prefettizio delle cooperative, registro delle imprese di navigazione aerea, registro dei protesti, ecc.).
I pubblici registri, che sono tali perché accessibili a chiunque e l’ufficio che li detiene ha tale natura, svolgono funzioni di pubblicità, tradizionalmente distinta in pubblicità-notizia, dichiarativa e costitutiva.
Essi hanno enorme importanza, economica e sociale, in quanto producono o fanno circolare delle “speciali forme di sicurezza” circa eventi, che, direttamente o indirettamente, rendono sicuri, o quantomeno più agevoli, i rapporti economici e sociali.
Il “cardine” intorno cui ruotano questi procedimenti è la nozione di certezza: tali strumenti hanno un tratto strutturale e funzionale comune, che consiste nel dar certezza di fatti giuridicamente rilevanti.
In tal modo, i pubblici registri realizzano lo scopo della sicurezza giuridica. La loro essenziale caratteristica è perciò l’idoneità alla formazione di documenti di cui permettono la conservazione e la facile esibizione in modo duraturo, in quanto interessano un numero indeterminabile di figure soggettive presenti e future.
La rilevanza di tali registri è evidenziata, ove occorra, dagli studi sociologico-giuridici sulle collettività statali non adeguatamente sviluppate e da ciò che vi accade in mancanza di registri dello stato civile, anagrafici, immobiliari, delle imprese ed altro (in questi termini, v. Cass., ord. interl. 17 luglio 2015, n.15096).
Ne deriva che una forza probatoria assistita da efficacia predetta rivestono le certificazioni provenienti da tali registri.
Allorché si intenda, quindi, sostenere la falsità della risultanze di una certificazione di simili registri, laddove tale prova sia ammessa, come per il certificato di residenza nelle controversie come la presente, è tuttavia necessario che tale prova sia estremamente rigorosa nella sua evidenza e certa nei suoi esiti.
6. – Tale risultato probatorio non sussiste nel caso in esame, non essendo gli assunti della ricorrente idonei a superare la certificazione anagrafica di residenza.
In particolare, essa sostiene che sino al 27 dicembre 2018 il (OMISSIS) non risiedeva in La Spezia (onde ciò, sebbene per pochi giorni, renderebbe inapplicabile il criterio dei sei mesi di residenza), incentra la propria tesi sull’attestazione a firma del funzionario vicario dell’Ambasciata d’Italia a Doha del 27 dicembre 2018, sopra riportata.
Tuttavia, l’interpretazione dell’atto non è affatto univoca, come pretenderebbe la ricorrente, e si tratta di un unico elemento non decisivo, neppure suffragato dagli ulteriori assunti, del tutto privi di concludenza, circa la improbabilità della scelta di una residenza in provincia da parte del marito, considerate le sue abitudini di vita e di lavoro.
Viceversa, esistono altri elementi che proprio con quella residenza sono coerenti, e che proprio per tale ragione non occorre partitamente esaminare, non trattandosi di prova a carico del controricorrente (ma si vedano: la “rete” di amicizie e contatti, ed i medici che lo hanno in cura, nonché la funzione di amministratore di una società paterna, circostanze ammesse nello stesso ricorso; proprietà immobiliare; iscrizione nell’albo dei promotori finanziari ed al Servizio Sanitario Italiano; utenza telefonica italiana; disdetta del contratto di locazione dell’appartamento in Doha in data 16 settembre 2018).
7. – In definitiva, deve essere dichiarata la giurisdizione italiana sulla controversia e le parti rimesse innanzi al Tribunale di La Spezia per il prosieguo, demandando al medesimo anche la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni unite, dichiara la giurisdizione del giudice italiano nella causa e rimette le parti dinanzi al Tribunale di La Spezia per l’ulteriore corso, nonché per la liquidazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2023.