Rinnovo della carta di soggiorno all’immigrato con lavoro in Italia e che abbia solo un precedente alle spalle (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 10 aprile 2024, n. 9603).

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ANTONIO VALITUTTI                       Presidente

MARINA MELON!                             Consigliere

LAURA TRICOMI                               Consigliere – Rel.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE     Consigliere

ELEONORA REGGIANI                     Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13672/2023 R.G. proposto da:

(omissis) (omissis) elettivamente domiciliato in RICCIONE (omissis) (omissis) presso lo studio dell’avvocato (omissis) (omissis), che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELL’ INTERNO, in persona del Ministro p.t., e QUESTURA DELLA PROVINCIA DI RIMINI, in persona del Questore p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege.

-resistenti-

Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA n. 1035/2023 depositata il 11/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere dr.ssa LAURA TRICOMI.

RILEVATO CHE:

1.- (omissis) (omissis) nato in (omissis) con ricorso depositato in data 2.3.2018, propose impugnazione avanti al Tribunale di Bologna avverso il provvedimento emesso dalla Questura di Rimini Prot. nr.30/18-MP del 18.1.2018, notificato in data 2.2.2018, con il quale è stato disposto il rifiuto della domanda di rinnovo della carta di soggiorno per familiare EU, presentata il 6.6.2017, e chiese l’accertamento del proprio diritto all’unità familiare in quanto coniuge di cittadina comunitaria e, quindi, in possesso di carta di soggiorno come familiare UE, avendo contratto matrimonio in data (omissis) con la cittadina (omissis) (omissis) nata a (omissis) il (omissis).

Sia in primo che in secondo grado il cittadino straniero é rimasto soccombente.

II cittadino straniero ha proposto ricorso con tre mezzi, illustrati da memoria, chiedendo la cassazione della sentenza della Corte di appello di Bologna in epigrafe indicata.

2.- II Ministero dell’Interno e la Questura di Rimini hanno depositato mera costituzione formale.

É stata disposta la trattazione camerale.

CONSIDERATO CHE:

2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 30/2007.

Il ricorrente lamenta che la Corte di appello di Bologna abbia confermato la sussistenza della pericolosità sociale, ostativa al rinnovo della carta di soggiorno, senza compiere la relativa valutazione all’attualità della sua effettiva pericolosità. Lamenta che tale pericolosità sia stata desunta in presenza di una sola condanna  definitiva per fatti risalenti al 2004 e deduce che la frequentazione del Sert era piuttosto da ritenere indice dell’impegno a superare i problemi di dipendenza.

2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 30/2007, in relazione all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007.

Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha male interpretato le disposizioni in esame, nella parte in cui stabiliscono i requisiti economici per il diritto al soggiorno di durata superiore a tre mesi, perché i documenti prodotti dimostravano il costante inserimento negli anni nel mondo del lavoro, sia suo proprio che della moglie.

2.3.- Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 30/2007, in relazione all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 30/2007.

A parere del ricorrente, la sentenza e errata anche laddove afferma che la scelta dei coniugi di vivere in Italia non e dovuta ad un effettivo radicamento in Italia, circostanza totalmente smentita dai fatti.

3.1.- II primo motivo é fondato e va accolto.

In caso di richiesta di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2007 agli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5 (al quale e stato anche aggiunto il comma 5-bis), del d.lgs. n. 286 del 1998, la sussistenza di ragioni ostative al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, per effetto della pericolosità sociale del richiedente, implica la formulazione di un giudizio in concreto, tale da indurre a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, si da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nell’art. 5, comma 5, cit., quali la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e sociali con il paese di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del permesso di soggiorno pregresso.

Ne consegue che, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, é onere dell’autorità amministrativa, prima, e di quella giurisdizionale, poi, esplicitare, in base ai richiamati parametri normativi ed agli elementi di fatto aggiornati all’epoca della decisione ovvero a presunzioni fondate su circostanze concrete ed attuali, le ragioni di tale pericolosità, rispetto alle quali il richiamo a precedenti penali del richiedente, se risalenti nel tempo, può avvenire solo come elemento di sostegno indiretto, quale indicatore della personalità dello stesso (Cass. n. 30342/2021; Cass. n. 7842/2021). Elementi in tal senso possono trarsi, peraltro, anche da C. Cost. n. 88/2023, sebbene riferita al permesso di lavoro.

Nella specie, la Corte d’appello ha fatto riferimento a reati concernenti fatti risalenti (2004 e 2013, peraltro questi ultimi ancora in corso di accertamento), e ad una condizione di tossicodipendenza fino al 2017.

Difetta, di conseguenza, un accertamento di una situazione concreta ed attuale di pericolosità dello straniero (omissis) (omissis) a fronte della permanenza in Italia fin dal 2002, ove ha sposato nel 2012 una cittadina comunitaria (omissis) (omissis).

3.2.- Anche il secondo ed il terzo motivo sono fondati.

La stessa Corte di appello ha esaminato la documentazione dalla quale si desumeva lo svolgimento di attività lavorativa, anche se non continuativa dei coniugi.

Tale elemento, unitamente alla sussistenza di legami familiari significativi dello straniero, l’assenza di pericolosità concreta, la permanenza nel territorio da più di vent’anni, e l’attitudine lavorativa dimostrata, dovranno essere valutati, in sede di rinvio, anche in assenza di un reddito adeguato.

4.- In conclusione, ii ricorso va accolto; la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio della causa, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2024.

Il Presidente

Antonio Valitutti

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2024.

SENTENZA – copia non ufficiale -.