Salire su un treno, insieme ad altre 28 persone, senza biglietto costringendo l’intervento della Polfer con conseguenza fermo del treno è un reato lieve (Corte di Cassazione, Sezione VI Penale, Sentenza 10 gennaio 2020, n. 607).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – rel. Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Ivan, nato il xx/xx/xxxx a (OMISSIS),

avverso la sentenza del 29/05/2019 della Corte di appello di Torino;

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Massimo Ricciarelli;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 29/5/2019 la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato quella del Tribunale di Vercelli in data 13/10/2016, riducendo con le attenuanti generiche la pena irrogata ad (OMISSIS) Ivan per il reato di cui all’art. 340 cod. pen., consistito nel salire con altre 28 persone a bordo del treno regionale 2030 sprovvisto di biglietto, ciò che aveva comportato il fermo del treno per l’intervento della Questura di Vercelli e del posto Polfer, con conseguente ritardo di 145 minuti.

2. Ha proposto ricorso l'(OMISSIS) tramite il suo difensore.

Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen.

La Corte aveva dato rilievo ad una successiva condanna per rapina rilevando che dunque non si era trattato di condotta isolata ed episodica.

Ma in tal modo aveva violato la norma di riferimento, in quanto la condotta in sé non era grave e non era stato grave il danno arrecato alla persona offesa, il ricorrente non era delinquente abituale o professionale o per tendenza, il reato oggetto del procedimento non era della stessa indole di quello successivamente commesso; infine il reato si era estrinsecato come unico comportamento deviante, non ravvisandosi nella sentenza impugnata una valida argomentazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., correlata alla particolare tenuità del fatto, la Corte ha contrapposto che non si sarebbe tratto di condotta episodica e isolata, avuto riguardo alla successiva condanna per rapina riportata dal ricorrente.

3. Si tratta di valutazione giuridicamente erronea, in quanto priva di specifico riferimento ai presupposti contemplati dalla norma, che fa riferimento alla particolare tenuità dell’offesa, in relazione alle modalità della condotta e all’esiguità del danno o del pericolo, nonché al difetto di abitualità, semmai da valutarsi in relazione alla commissione di più reati, almeno altri due, della stessa indole (Cass. Sez. U. n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, rv. 266591).

In definitiva la valutazione deve inerire alle connotazioni del fatto o alla sua relazione con altri reati, in quanto presentino almeno caratteri fondamentali comuni, mentre il mero riferimento ad un solo ulteriore reato, rispetto al quale non è stata neppure prospettata la medesima indole, risulta inidoneo a sorreggere il giudizio richiesto dall’art. 131-bis cod. pen.

4. Si impone dunque l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio a altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 19/12/2019.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.pdf