Scagionato l’automobilista che tampona un ciclista in caso di condotta non prevedibile né evitabile (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 19 ottobre 2021, n. 37717).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Rel. Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) MATTEO nato a PISTOIA il 16/11/1981;

avverso la sentenza del 18/09/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE PAVICH;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. SIMONE PERELLI che ha concluso chiedendo;

udito il difensore.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Firenze, in data 8 settembre 2020, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale fiorentino, in data 1 aprile 2019, aveva condannato Matteo (OMISSIS) alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di lesioni personali colpose stradali (art. 590-bis cod.pen.) in danno di Carlo (OMISSIS), contestato come commesso in Campi Bisenzio il 27 ottobre 2016.

La Corte di merito riassume i fatti nei termini seguenti:

– il (OMISSIS), alla guida di una Chevrolet, percorreva via Sant’Angelo;

– giunto all’altezza dell’incrocio con via Crocicchio d’Oro, svoltava a sinistra per immettersi in quest’ultima strada;

– nel frattempo, sopraggiungeva nella corsia opposta il velocipede condotto dallo (OMISSIS), che aveva superato il semaforo posizionato in corrispondenza dell’incrocio e che trovava la propria corsia di marcia impegnata dalla vettura del (OMISSIS);

– perciò andava a impattare contro la parte antero-laterale destra dell’auto predetta.

Lo (OMISSIS), in seguito all’urto con la ruota anteriore destra dell’autovettura, cadeva in terra e riportava le lesioni meglio descritte in atti.

Nel proprio percorso argomentativo, la Corte gigliata ha ravvisato un comportamento colposo nella condotta del (OMISSIS) il quale eseguì una manovra di svolta e impegnò l’opposta corsia di marcia senza avvedersi del sopraggiungere del velocipede, non assumendo rilievo il fatto che la visuale sulla destra della vettura del (OMISSIS), fosse impegnata da un autotreno di grosse dimensioni, alla destra del quale vi era lo spazio in cui era posizionata la bicicletta dello (OMISSIS): il quale superava l’autotreno e, urtando l’auto condotta dall’imputato, rovinava a terra.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il (OMISSIS), per il tramite del suo difensore di fiducia.

Il ricorso é affidato a due motivi.

2.1. Il primo motivo é teso a denunciare vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione fattuale dell’accaduto, con particolare riguardo all’impossibilità che l’imputato si rendesse conto del sopraggiungere del velocipede condotto dallo (OMISSIS) (che era coperto alla visuale del (OMISSIS) dall’autotreno ad esso affiancato); ricostruendo i contributi dichiarativi assunti in dibattimento, il ricorrente evidenzia che la bicicletta, al momento dell’impatto, stava effettuando un sorpasso da destra del TIR, fermo alla sua sinistra: manovra che, sebbene consentita in prossimità di un incrocio regolato da impianto semaforico, é stata effettuata a velocità sostenuta e senza le norme di cautela di cui all’art. 148 comma 2 Cod. Strada.

Trattavasi, oltretutto, di una bicicletta da corsa, con maggiori difficoltà per il ciclista di fermarsi al semaforo, mentre il (OMISSIS) procedeva a velocità più che moderata. In definitiva, la condotta del ciclista fu per il (OMISSIS) non prevedibile né evitabile.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione sempre con riguardo alla dedotta imprevedibilità della condotta dello (OMISSIS) alla guida del suo velocipede, nonché all’inevitabilità dell’evento, richiamando alcuni arresti giurisprudenziali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I due motivi di ricorso possono essere congiuntamente trattati, investendo entrambi la questione dell’evitabilità dell’evento e della prevedibilità della condotta della persona offesa.

Si tratta di motivi fondati, nei sensi di cui appresso.

Occorre sgombrare il campo dalle questioni, pure proposte dal ricorrente, riguardanti la ricostruzione della dinamica del sinistro: dinamica che, invero, risulta pacifica.

E’ incontestato fatto che, giunto al semaforo, il (OMISSIS) aveva svoltato sinistra a velocità moderata; é altrettanto pacifico che, nell’opposto senso di marcia, fosse fermo al semaforo un autotreno di grosse dimensioni, che impediva al (OMISSIS) la visuale dello spazio lasciato dallo stesso autotreno sulla sua destra, spazio nel quale si era però inserito lo (OMISSIS) che, conducendo il proprio velocipede a velocità sostenuta, superava l’autotreno e raggiungeva il centro dell’incrocio, ove però urtava la parte antero-laterale destra dell’auto del (OMISSIS).

Il giudizio della Corte di merito con il quale é stata ritenuta insufficiente la cautela del (OMISSIS) nell’affrontare a bassa velocità la manovra di svolta a sinistra, in relazione all’incertezza circa possibili veicoli che sopraggiungessero dalla destra della corsia di marcia ove si trovava l’autotreno, non sembra tenere conto della peculiarità del caso: anche a prescindere dal fatto che per il ciclista il semaforo segnasse luce verde o rossa, l’elevata velocità con la quale egli affrontava un incrocio – con l’evidente possibilità che altri veicoli transitassero dallo stesso impegnando la corsia di transito del velocipede – pone il problema di accertare se, nelle circostanze date, il (OMISSIS) avesse in concreto la possibilità e il tempo di rendersi conto del sopraggiungere della bicicletta dello (OMISSIS), che procedeva a velocità elevata e che, nel superare a destra l’autotreno (sia pure in corrispondenza di un incrocio semaforico) ebbe certamente a violare le disposizioni e le regole di prudenza di cui all’art. 148, comma 2, Cod. Strada.

E’ al riguardo pertinente il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza in tema di principio di affidamento, in base alla quale detto principio trova applicazione anche in relazione ai reati colposi commessi a seguito di violazione di norme sulla circolazione stradale, ed impone di valutare, ai fini della sussistenza della colpa, se, nelle condizioni date, l’agente dovesse e potesse concretamente prevedere le altrui condotte irregolari (Sez. 4, Sentenza n. 46741 del 08/10/2009, Minunno, Rv. 245663: nella fattispecie era stata ritenuta in concreto imprevedibile per l’imputato – che, a bordo di una autovettura, percorreva una strada statale, e stava avviando manovra di svolta a sinistra per accedere ad un’area di servizio che si trovava sul lato opposto della carreggiata, profittando del fatto che alcuni veicoli, tra cui in particolare un autoarticolato, che procedevano nell’opposto senso di marcia, si erano fermati per favorire la manovra – la condotta della parte lesa, una ciclomotorista che aveva sorpassato scorrettamente sulla destra la colonna ferma di autoveicoli, omettendo inoltre di fermarsi o rallentare in prossimità dell’ingresso all’impianto di distribuzione di carburanti).

Il criterio della prevedibilità in concreto si sostanzia nell’assunto che la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto).

Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate si presentano come regole “elastiche”, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, é comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga attraverso un apprezzamento della concreta prevedibilità ed evitabilità dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050).

Tali richiami giurisprudenziali, riportati al caso che ne occupa, pongono il problema della concreta prevedibilità ed evitabilità nelle condizioni date, da parte del ricorrente, dello sviluppo antigiuridico della condotta dello (OMISSIS), anche in considerazione del fatto che la valutazione in concreto della prevedibilità non può, nella specie, prescindere dal fatto, pacificamente acclarato, che la vittima non era visibile mentre, affrontando un incrocio, effettuava la ridetta manovra di sorpasso a velocità sostenuta e sicuramente tale da rendere meno prevedibile, per gli altri utenti della strada, l’avvicinamento al crocevia; ciò, com’è agevole comprendere, rendeva necessaria una completa caratterizzazione e ricostruzione del fatto.

2. Vi é poi da osservare che, in tale contesto, non pare neppure esaustiva l’analisi del comportamento alternativo lecito del (OMISSIS): ossia di quale condotta, diversa da quella di procedere a lenta velocità nella manovra di svolta a sinistra, egli avrebbe dovuto tenere per evitare, nelle circostanze date, l’impatto tra la sua autovettura e la bicicletta della persona offesa.

Si manifesta perciò l’esigenza che, nella ricostruzione dell’accaduto, sia compiutamente chiarito l’aspetto della concreta possibilità, per il (OMISSIS), di avvistare il sopraggiungere del velocipede condotto dallo (OMISSIS) e di arrestare in tempo la marcia, alla luce delle circostanze predette, in ordine alle quali la motivazione resa dalla Corte gigliata si appalesa carente.

3. La sentenza impugnata va perciò annullata, con rinvio ad altra Sezione della predetta Corte per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 13/10/2021.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.