Scatta il reato di fatture false per il notaio che abbatte i ricavi gonfiando i costi della società (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 12 marzo 2020, n. 9881).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda –  Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

D’ALESSANDRO LUIGI nato a ROMA il 05/04/1956;

GIUGGOLINI FABRIZIO nato a ROMA il 02/10/1967;

avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO SOCCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio sulle generiche e l’ inammissibilità dei ricorsi nel resto;

udito il difensore, avv. Fabrizio Hinna Danesi, si riporta ai motivi e ne chiede l’accoglimento e in subordine chiede la prescrizione per il capo A;

udito il difensore, avv. Matteo Melandri, chiede l’accoglimento del ricorso;

Il difensore, avv. Gianluca Tognozzi, chiede l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma con sentenza del 4 marzo 2019 in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 22 febbraio 2018 ha assolto D’Alessandro Luigi e Giuggiolini Fabrizio dai reati sub L, M, N, O e P perché il fatto non sussiste e dichiarato di non doversi procedere in ordine ai capi C e D limitatamente alle fatture emesse fino ad aprile 2011, e per i capi G ed H limitatamente alle fatture emesse fino ad aprile 2011 perché i reati sono estinti per prescrizione, rideterminando la pena per Luigi D’Alessandro, riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 13 bis, d. Igs. 74/2000 in ordine ai capi A e B dell’imputazione, e per Giuggiolini Fabrizio in anni 1 e mesi 8 di reclusione ciascuno, pena sospesa per entrambi, relativamente ai reati loro ascritti;

D’Alessandro, art. 2, d. Igs. 74 del 2000 – capo A; commesso il 19 luglio 2011 -,

art. 2, d. Igs. 74 del 2000 – capo B, commesso il 30 luglio 2012 -,

art. 2, d. Igs. 74 del 2000 – capo I bis, commesso il 4 settembre 2013 -;

Giuggiolini, art. 8, d. Igs 74 del 2000 – capo C, commesso dal 29 gennaio 2010 al 30 dicembre 2010 -,

art. 8, d. Igs. 74 del 2000 – capo D, commesso dal 31 gennaio 2011 al 3° dicembre 2011 -,

art. 2, d. Igs. 74 del 2000 – capo E, commesso il 27 luglio 2011 -,

art. 2, d. Igs. 74 del 2000 – capo F, commesso il 31 luglio 2012 -,

art. 8, d. Igs. 74 del 2000 – capo G, commesso dal 3 febbraio 2010 al 21 dicembre 2010 -,

art. 8, d. Igs. 74 del 2000 – capo H, commesso dal 17 gennaio 2011 al 27 dicembre 2011 -,

art. 8, d. Igs. 74 del 2000 – capo I, commesso dal 31 gennaio 2011 al 30 aprile 2012.

2. I due imputati hanno proposto ricorso in cassazione deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2.1. Luigi D’Alessandro. Violazione di legge (art. 1, lettera A e B, e 2, d. Igs. 74 del 2000); insussistente esposizione di elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni dei redditi e sul valore aggiunto.

Per gli anni di imposta dal 2010 al 2012 il ricorrente non aveva indicato nelle sue dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi.

Anche qualora fossero ritenute incluse nel contratto con la società Corporate s.r.I., oltre alla prestazione dei dipendenti, anche altre prestazioni di servizi o di cessione di beni (ad esempio la fornitura di materiale di cancelleria) l’inosservanza della relativa prestazione sarebbe solo di rilievo civile tra i due contraenti (per la risoluzione del contratto o per il risarcimento dei danni da inadempimento) e non fiscale e soprattutto penale. Le fatture sono state integralmente pagate, e assoggettate ad IVA con l’aliquota massima.

Per il Notaio D’Alessandro le fatture per le complessive somme di C 840.000,00 per gli anni 2010, di C 840.000,00 per il 2011 nonché di C 266.200,00 per il 2012 hanno costituito un costo vero – in quanto pagate effettivamente -. Nessuna prova del mancato pagamento è stata fornita in giudizio.

Non è stato neanche messo in dubbio il mancato pagamento delle fatture.

2.2. Violazione di legge (art. art. 1, lettera A e B, e 2, d. Igs. 74 del 2000; art. 1362 e 1363 cod. civ.; art. 2 e 3, d.P.R. 633 del 1972).

I contratti di assistenza conclusi dal ricorrente con le due società, la Corporate s.r.l. e la S.T. Dream s.r.l. anche se avessero ricomprese le prestazioni di servizi e di beni (ad esempio materiale di cancelleria) non prestati la questione sarebbe di rilievo interno tra i contraenti, ma mai di rilevo fiscale o penale.

Comunque, dai contratti, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, non sussistevano altre prestazioni all’infuori di quelle relative al personale per lo studio notarile e dei consulenti esterni per le eventuali pratiche connesse agli atti notarili. L’interpretazione data dalla sentenza impugnata ai due contratti è in palese violazione delle norme del codice civile sull’interpretazione dei contratti, art. 1362 e 1363.

L’oggetto dei contatti era l’impegno delle società a fornire esclusivamente i sevizi e le prestazioni per l’amministrazione e la gestione commerciale dello studio del committente Notaio (clausola 4.1 dei contratti).

Da nessuna parte dei contratti risulta che le spese per l’assistenza informatica, per le visure catastali e per i materiali di cancelleria fossero a carico dei prestatori, le due società.

Palese, quindi, la violazione di legge laddove la sentenza impugnata sostiene che, secondo i contratti, anche altri oneri economici fossero a carico del prestatore. Erano, del resto, contratti a corpo – a costo fisso e predeterminato – rendeva irrilevante per le due società se il ricorrente avesse affidato ad altre agenzie adempimenti dei contratti.

2.3. Carenza e manifesta illogicità della motivazione. Per la sentenza impugnata la Corporate s.r.l. era priva di una sua struttura operativa.

La stessa si è costituita il 1/03/2006 e non risulta una cartiera, all’inizio aveva l’oggetto sociale di ristrutturazione e compravendita di immobili, poi si è aggiunta la prestazione di servizi. La società aveva assunto numerosi dipendenti che svolgevano il lavoro nello studio notarile del ricorrente. Il volume di affari era stato di C 3.438,400 nel 2010 e di C 1.480,486 nel 2011 e, quindi, superiore a quanto corrisposto dal Notaio D’Alessandro (C 1.020.000,00 ed C 1.010.800,00). Le somme versate dal ricorrente Notaio erano solo una minima parte del bilancio della società; conseguentemente la stessa non poteva essere una cartiera, fittizia.

Lo svolgimento del lavoro nello studio notarile dei dipendenti della società era legato ad una migliore logistica (presenza di Notartel, archivio ecc. nello studio). Non risulta vero che le fatture erano in parte per il personale e in parte per altre prestazioni. L’importo di ogni fattura doveva necessariamente includere il profitto e l’accantonamento dell’IRES. Si emettevano fatture ogni mese a corpo per € 70.000,00 senza altre distinzioni (personale ed altro). L’Iva era applicata nella sua aliquota massima, senza distinzione dei servizi e dei beni. Nessuna indebita duplicazione dei costi è pertanto avvenuta.

La difesa non aveva mai prospettato degli affari fuori Roma, come invece sostenuto dalla sentenza impugnata assertivamente, ma solo che le altre fatture portate in detrazione (diverse da quelle della Corporate e della S.T. Dream) erano costi effettivamente sostenuti per spese professionali, come risulta dalla testimonianza di Azara Alessandra che lavorava nell’agenzia ACTA, utilizzata dal Notaio per alcune prestazioni. Del resto. i contratti in atti non assicuravano alle due società nessuna esclusiva. Per le prestazioni in zone limitrofe a Roma (ad esempio Ladispoli) ci si avvaleva di altre agenzie.

Per la sentenza impugnata le due società avrebbero fatturato prestazioni inesistenti, svolte da altri soggetti (duplicate, quindi), ma ciò risulta manifestamente illogico in quanto le fatture sono vere e regolarmente pagate, relative a prestazioni effettive come le altre di altri soggetti.

2.3.1. Anche se i rapporti tra la società Ottantotto e la Corporate non hanno formato oggetto di contestazione al D’Alessandro si deve rilevare come tali rapporti sono stati utilizzati dalla sentenza, in via indiretta per giustificare la pretesa duplicazione dei costi per il ricorrente.

La sentenza impugnata ha ritenuto che la società Corporate per evadere a sua volta – in maniera speculare – utilizzava le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla società Ottantotto. In relatà le fatture emesse erano effettive, per le prestazioni di Giuggiolini (consulenze).

Per il contratto la Corporate poteva avvalersi di consulenti esterni. Il Notaio D’Alessandro rogava una enorme quantità di atti (circa 1,5 milioni di euro per ogni anno di compensi professionali) e per gli stessi si presentavano diverse problematiche. Conseguentemente le prestazioni erano effettive anche per la società Ottantotto.

Per la sussistenza delle consulenze (di Giuggiolini) i testi Vallefuoco Nicola, Nuzzi Pier Francesco e Lupi Luigi riferivano che erano stati seguiti dall’Avv. Giuggiolini per l’assistenza nelle operazioni immobiliari per gli atti rogati dal Notaio D’Alesandro.

Inoltre, oltre agli affari inerenti agli atti notarili la società riceveva anche altre consulenze relative ad operazioni immobiliari in genere.

2.4. Violazione di legge (art. 2, d. Igs. 74 del 2000) relativamente all’insussistenza del dolo specifico del reato. La norma richiede il fine specifico dell’evasione delle imposte.

L’autore è punibile solo ove avesse conseguito un risparmio economico sulle imposte. Le fatture sono state tutte pagate e conseguentemente nessun risparmio di imposta sussisteva. Il risparmio tributario (qualora alcune prestazioni non fossero state effettuate) risulterebbe inferiore all’esborso del pagamento delle fatture. Anche nell’ipotesi (per assurdo) della duplicazione dei pagamenti per la stessa prestazione. Nessuno ha mai messo in dubbio l’omesso pagamento delle fatture.

2.5. Violazione di legge (art. 10 bis, comma 13, legge n. 212 del 2000, in relazione all’art. 2, cod. pen.), in relazione all’abuso del diritto e non all’evasione.

I fatti andrebbero configurati quale abuso del diritto e non quali ipotesi di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. D’Alessandro avrebbe pattuito con le suddette società un corrispettivo troppo alto, fuori mercato – ovvero, eccedente il valore normale di cui all’art. 9 d.P.R. 917/1986 e 14 d.P.R. 633/1972 -. Le prestazioni erano solo relative ai dipendenti e non ad altro (C 242.869,35 nel 2010, C 248.082,11 nel 2011 ed C 93.078,15 nel 2012).

Le fatture non erano, infatti, per operazioni inesistenti poiché le fatture per importi superiori alle prestazioni rese dovrebbero essere comunque non pagate; nel nostro caso le fatture (pur se in sovrafatturazione) erano state pagate (Cassazione n. 45056 del 2010 e n. 28352 del 2013).

La conciliazione processuale con l’Agenzia delle entrate evidenzia, inoltre, come il fisco aveva riconosciuto VIVA versata dal Notaio di cui alle fatture in oggetto, convalidando in tal modo la sussistenza di effettive prestazioni (ovvero la non inesistenza delle stesse).

Ed ancora, con sentenza del 1 giugno 2016 il G.U.P. del Tribunale di Roma per identici fatti (annualità diverse, 2008 e 2009) emetteva sentenza di non luogo a procedere relativamente al reato di cui all’ad 2, d. Igs. 74 del 2000.

La sentenza si è fondata sull’accertamento peritale (che è mancato nel giudizio in oggetto) di tutta l’attività dello studio notarile dei ricavi e dei costi.

Infine, con la sentenza della Cassazione civile n. 16859/2013 è stata ritenuta sussistente solo l’elusione e non l’evasione di imposte in un caso di recupero di costi di uno studio notarile per prestazioni fornite da una società (partecipata al 90 % dallo stesso Notaio) allo studio con assunzione delle dipendenti che lavorano dal Notaio.

2.6. Omessa motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Con l’appello era stata richiesta la concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. poiché il ricorrente risulta incensurato ed è uno stimato professionista, inoltre aveva conciliato tutte le sue pendenze con il fisco.

La Corte di appello ha omesso di motivare, e non si può ritenere neanche valido un richiamo alla decisione di primo grado in quanto il ricorrente è stato assolto da alcuni reati, i presupposti pertanto erano cambiati.

2.7. Con successiva memoria D’Alessandro evidenziava la manifesta illogicità della motivazione in quanto le fatture in oggetto non distinguevano il costo dei dipendenti da altre spese, ad esempio per la fattura n. 9 – ma le altre sono identiche – l’importo era di 70.000,00 euro senza alcuna specificazione.

La Corte di appello riteneva che le somme di C 242.860,35 per il 2010 ed euro 248.082,11 per il 2011 erano relative al pagamento dei dipendenti mentre altre fatture (ma non specifica quali) erano per altri servizi e prestazioni. La duplicazione dei costi ritenuta dalla sentenza di appello è frutto di un’errata lettura delle dichiarazioni fiscali del ricorrente.

Gli altri costi per servizi di euro 930.000,00 per gli anni 2010 e 2011 sono ricompresi nell’ammontare complessivo dei costi di euro 1240693,00 per il 2010 e non costi diversi e aggiunti; il totale dei costi passivi per la Corte di appello sarebbe spropositato, euro 2.033.327,91 per il 2010 (somma di C 840.000,00 delle fatture della Corporate e di C 1.193.327,91 altri costi); identicamente per il 2011.

La svista è palese, come si desume anche dalla sentenza di primo grado che invece aveva analiticamente indicato i costi in oggetto, senza errori.

Le somme per i compensi a terzi erano del resto relative ad altre prestazioni fornite da soggetti diversi della Corporate; nessuna duplicazione. L’illogica ed errata interpretazione delle voci del passivo ha comportato l’erroneità della decisione finale di condanna. Nessuna duplicazione di costi è stata effettuata, e comunque le fatture sono state pagate per intero.

Ribadiva poi la sussistenza di elusione fiscale e non di evasione (anche richiamando la norma dell’art. 21 d.P.R. 633/1972).

3. Giuggiolini Fabrizio.

Carenza, illogicità ed apparenza della motivazione; violazione di legge (art. 546, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) per i capi C, D, E, F, I, relativamente alla qualità di legale rappresentante della società S.T. Corporate s.r.l.

La sentenza di appello non risponde adeguatamente alle doglianze dell’atto di appello del ricorrente. Le affermazioni risultano apodittiche sulla responsabilità, pur pervenendo a parziali assoluzioni per alcuni capi di imputazione (art. 11, d. Igs. 74 del 2000).

La Corte di appello comunque ha ritenuto di accogliere la richiesta del ricorrente di inutilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati rese in violazione dei diritti di difesa, nel corso delle indagini, senza assistenza di un legale.

La Corte di appello non ha valutato la circostanza che in identica fattispecie il G.U.P. del Tribunale di Roma aveva emesso sentenza di proscioglimento del ricorrente per altre annualità ritenendo un’ipotesi di elusione e non di evasione, con richiami alla sentenza della Cassazione civile n. 16859 del 2013.

La Corte di appello si richiama alle motivazioni del primo giudice senza una propria valutazione, in relazione alle specifiche argomentazioni dell’impugnazione.

L’appello evidenziava come fosse stata omessa la valutazione della documentazione prodotta dal Notaio D’Alessandro sulle pratiche dello studio (estratte a campione). Lo studio notarile lavorava pratiche numerose e complesse e conseguentemente era normale la fruizione di servizi di consulenza come quelli resi dalla società Corporate s.r.l. in forza delo specifico contratto di servizi.

D’Alessandro è uno dei Notai più avviati della capitale e in quanto tale si avvaleva di più società di prestazione di servizi, non essendoci un’esclusiva con la Corporate s.r.I., come anche riferito dal teste Azara (per la società di servizi Acta s.r.1.). Per la sentenza di appello le fatture dovevano ritenersi inesistenti per la parte eccedente il costo del personale fornito allo studio notarile.

Sul punto l’accertamento dell’Agenzia delle entrate è stato solo cartolare, in ordine all’inesistenza delle prestazioni ulteriori rese dalla società allo studio notarile. Per gli anni 2008 e 2009 in altro procedimento penale, prima citato, il consulente tecnico nominato 2,/n Cf. dalla Procura della Repubblica aveva escluso l’esistenza di fatture per operazioni inesistenti, ritenendo effettive le prestazioni in favore dello studio notarile.

La sentenza non spiega perché le prove dettagliate e decisive della difesa sono state ritenute non attendibili, in violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. Le prestazioni ed i pagamenti dell’importo delle fatture erano effettivi, reali.

3.1. Carenza, illogicità ed apparenza della motivazione; violazione di legge (art. 546, commi 1 e 3, cod. proc. pen.) per i capi G e H, relativamente alla qualità di legale rappresentante della società Ottantotto s.r.l.

L’emissione di fatture della società Ottantotto in favore della Corporate s.r.l. è stata relativa a reali prestazioni di servizi. Sulla effettiva operatività della società Ottantotto manca, del resto, ogni concreto accertamento; solo il pregiudizio derivato dai rapporti tra l’altra società (la Corporate s.r.I.) ed il Notaio D’Alessandro ne ha fatto ritenere (illogicamente) la sua non operatività (cartiera).

La sentenza infatti rileva una coincidenza temporale, ma non tiene presente che il ricorrente è uno stimato professionista esperto in diritto urbanistico ed immobiliare, con propria autonomia, come riferito in giudizio da numerose testimonianze tutte disattese dalla sentenza impugnata (teste Nuzzi, udienza del 27 ottobre 2016).

L’inesistenza delle prestazioni di cui alle fatture risulta desunta da indici formali senza reali accertamenti in fatto. Nel contratto stipulato tra il Notaio e la Corporate s.r.l. era espressamente previsto che la Corporate avrebbe potuto avvalersi a sua discrezione anche di consulenti esterni.

La Corporate si è, quindi, avvalsa della collaborazione di Giuggiolini attraverso la società Ottantotto, per la prestazione dei servizi da effettuare allo studio notarile. Le fatture emesse dalla società Ottantotto a cadenza mensile erano di importo sempre diverso, n. 19 in tutto.

L’attività era variabile sia nella quantità e sia nella qualità delle prestazioni. Le fatture erano emesse a fronte dell’effettivo lavoro di Giuggiolini.

Il teste Garritano (ex agente immobiliare) aveva riferito chiaramente in udienza che l’Avv. Fabrizio Giuggiolini era un professionista esperto nelle soluzioni delle problematiche immobiliari che si avvaleva di collaboratori e prestava servizi allo studio notarile D’Alessandro.

I testi Nuzzi, Vallefuoco, Lupi e Rosone riferivano come in occasione di operazioni immobiliari da loro realizzate fossero stati seguiti dal ricorrente e poi avevano rogato presso il Notaio D’Alessandro. Tutte le problematiche tecniche – giuridiche erano state affrontate e risolte dal ricorrente. I pagamenti tra le due società sono avvenuti sempre in modo tracciato e risultano dagli estratti conto delle società.

3.2. Mancanza della motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Nonostante specifica richiesta, nell’appello, la sentenza impugnata omette la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente risulta incensurato, ha conciliato la sua posizione con l’Agenzia delle entrate ed è inserito socialmente svolgendo la sua professione.

L’incensuratezza risulta valutata, dalla sentenza impugnata, solo per la sospensione condizionale della pena.

Hanno chiesto, quindi, l’annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili perché i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, generici, e ripetitivi dei motivi di appello, senza critiche specifiche alle motivazioni della sentenza impugnata.

Inoltre, i ricorsi, articolati in fatto, valutati nel loro complesso richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità.

La decisione della Corte di appello (e la sentenza di primo grado, in doppia conforme) contiene adeguata motivazione, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, sulla responsabilità dei due imputati, in relazione all’emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti (art. 2 ed 8, d. Igs. 74 del 2000).

La sentenza rileva preliminarmente come non possa configurarsi l’elusione, l’abuso del diritto, in quanto la duplicazione dei costi attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (in parte) il Notaio D’Alessandro ha abbassato i ricavi con evasione di imposte.

La società Corporate aveva fornito, certamente, allo studio notarile il personale ma solo per 242.869,35 euro per il 2010 e 248.000,00 euro per il 2011, e gli altri importi erano per prestazioni inesistenti; infatti il Notaio aveva inserito altre voci di costo sovrapponibili a quelle delle fatture in oggetto.

Infatti, i reati ex art 2 e 8, del d. Igs. 74 del 2000 sono integrati anche se le prestazioni delle fatture sono esistenti solo in parte e non nell’effettivo ammontare fatturato: “In tema di reati finanziari, il delitto previsto dall’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 e dall’art. 4, comma primo, lett. d) legge n.516 del 1982, intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e l’espressione documentale di essa e non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione.

La falsa fatturazione quantitativa è punita non solo nel caso in cui la divergenza tra il reale ed il rappresentato è totale, ma anche quando è parziale e l’operazione economica si sia effettivamente verificata tra i soggetti indicati in fattura, ma in termini minori rispetto al dichiarato” (Sez. 3, n. 5804 del 21/01/2004 – dep. 12/02/2004, Cartocci, Rv. 22784201; vedi anche Sez. 3, n. 6935 del 23/11/2017 – dep. 13/02/2018, Fiorin, Rv. 27281401).

La falsa fatturazione (e di conseguenza l’utilizzo della stessa) non può consistere in un’elusione o abuso del diritto ma – appunto – in una falsa fatturazione e conseguente utilizzo rilevanti, ex art 2 e 8 citati, per l’evasione delle imposte. Il dolo d’evasione è rappresentato proprio dall’immutazione del vero al fine del mancato pagamento delle imposte: “In materia di reati tributari, il “dolo di elusione”, ossia la generica volontà consapevole di avvalersi degli strumenti negoziali previsti dagli artt. 37 e 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per ottenere vantaggi fiscali non dovuti, non si identifica con il dolo specifico di evasione che, in quanto integrato dalla deliberata ed esclusiva intenzione di sottrarsi al pagamento delle imposte nella piena consapevolezza della illiceità del fine e del mezzo, esprime un disvalore ulteriore idoneo a selezionare gli illeciti penalmente rilevanti da quelli che tali non sono” (Sez. 3, n. 43809 del 24/10/2014 – dep. 30/10/2015, Gabbana e altri, Rv. 26512001).

2. La Corte di appello (e il Giudice di primo grado, in doppia conforme), come visto, ha con esauriente motivazione, immune da vizi di manifesta illogicità o contraddizioni, dato conto del suo ragionamento che ha portato alla dichiarazione di responsabilità dei due imputati per i reati di falsa fatturazione e di utilizzo delle fatture false come nell’imputazione; con accertamenti di fatto insindacabili in sede di legittimità. Non sono rilevanti sul punto le motivazioni della sentenza del G.U.P. di proscioglimento per altre annualità. Si tratta di due giudizi diversi.

Neanche rileva la decisione della Cassazione civile, citata nei ricorsi, che ha ritenuto legittima – sotto il profilo fiscale- la costituzione di una società che prestava servizi (ivi compreso il personale) allo studio notarile, in quanto quello che rileva è l’evasione delle imposte con le fatture per prestazioni inesistenti (anche se in parte), non la formalità giuridica-contrattuale dei rapporti tra le parti.

I ricorsi, articolati in fatto, generici, reiterano gli stessi motivi dell’appello senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della decisione impugnata.

Si richiede, in sostanza alla Corte di Cassazione una rivalutazione totale del fatto, non consentita nel giudizio di legittimità.

2.1. Relativamente alla prospettata illogicità della motivazione laddove la Corte di appello individua negli altri costi per servizi (euro 926.567,53 per il 2010 ed euro 930.310,74 per il 2011) la duplicazione dei costi si deve rilevare come la sentenza della Corte di appello richiama la decisione di primo grado che sul punto (come anche sostenuto nei ricorsi e nella memoria del ricorrente D’Alessandro) ha ben specificato le singole voci dei costi.

Pertanto, nessuna confusione sussiste sui costi, così come espressamente ricostruiti nelle due decisioni di merito, in doppia conforme.

Neanche si riscontrano violazioni degli art. 1362 e 1363 cod. civ. in quanto la sentenza ricostruisce in maniera logica e non contraddittoria i contratti tra le società ed il Notaio D’Alessandro, rilevando che per l’ampiezza delle previsioni dell’oggetto erano ricompresi tutti i costi di mantenimento, gestione e funzionamento di uno studio notarile.

3. Anche relativamente alle fatture emesse dalla società Ottantotto s.r.l. (amministrata da Giuggiolini) ed utilizzate dalla società Corporate s.r.l. lo schema era identico, in quanto la Ottantotto fatturava alla Corporate le prestazioni che quest’ultima avrebbe dovuto prestare in favore dello studio notarile, pervenendo in tal modo all’evasione delle imposte per riduzione dei ricavi.

Sul punto il ricorso di Giuggiolini risulta generico ed articolato in fatto. Si limita a sostenere la competenza di Giuggiolini nel settore del diritto urbanistico senza prospettare reali motivi di legittimità avverso le due decisioni di merito (in doppia conforme).

4. Anche per l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche i ricorsi risultano manifestamente infondati, in quanto la sentenza adeguatamente motiva sull’entità della pena irrogata ai due imputati, rilevando l’ adeguatezza e la congruità della stessa alla luce dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.; pena comunque al di sotto della media edittale.

Infatti, la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi implicita nella valutazione della congruità della pena: “La richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche deve ritenersi disattesa con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, fondata su analogo ordine di motivi.

4.1. In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure l’impugnata sentenza d’appello che, nel confermare la determinazione della pena effettuata dal primo giudice, aveva evidenziato la pregnanza delle circostanze aggravanti, dando implicitamente conto dell’impossibilità di addivenire ad una mitigazione della pena inflitta -” (Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019 – dep. 21/03/2019, DULAN CRISTIAN, Rv. 27505701).

5. I ricorsi quindi devono dichiararsi inammissibili.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2000,00, ciascuno, e delle spese del procedimento, ex art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 24/01/2020.

Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.