REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI – Presidente –
Dott. UGO BELLINI – Consigliere –
Dott. ALESSANDRO RANALDI – Relatore –
Dott. FRANCESCO LUIGI BRANDA – Consigliere –
Dott. DANIELE CENCI – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) (OMISSIS) nato a (OMISSIS) il xx/xx/xxxx;
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APP. SEZ. MINORENNI di Milano;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30.1.2024, la Corte di appello di Milano – sez. penale per i minorenni, ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato il minore (OMISSIS) (OMISSIS) responsabile del reato di tentato furto di una batteria del valore di euro 129,00 in danno dell’esercizio commerciale (OMISSIS) s.r.l.
2. Avverso la prefata sentenza propane ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, att. cod. proc. pen.) quanto segue.
I) Violazione di legge, per inosservanza dell’art. 98 cod. pen., conparticolare riferimento all’incapacità di intendere e di volere dell’imputato minorenne, aspetto che, secondo il ricorrente, non é stato approfondito dalla Corte di appello, nonostante il prevenuto, di etnia rom, al momento dei fatti avesse meno di quindici anni.
II) Vizio di motivazione, avendo la Corte territoriale argomentato in termini dubitativi in ordine alla ritenuta imputabilità del minore.
III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla omessa valutazione della questione concernente l’applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., per avere l’imputato cagionato all’esercizio commerciale un danno patrimoniale di speciale tenuità.
3. II Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’annullamento della sentenza limitatamente alla questione concernente la configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. e per il rigetto del ricorso nel resto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi di ricorso sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
2. É pacifico in giurisprudenza che, ai fini dell’accertamento dell’imputabilità del minore, l’indagine sulla sua personalità non richiede necessariamente l’audizione di esperti o di persone che abbiano avuto con esso rapporti, come indicato dall’art. 9, comma 2, d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, potendo essere condotta sulla base di tutti gli elementi desumibili dagli atti, tra cui le modalità del fatto, rapportate all’età del predetto (Sez. 4, n. 3276 del 11/01/2023, Rv. 284089 – 01; in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che, valutando di media gravita il ritardo mentale del minore, aveva ravvisato la capacità di intendere e di volere del predetto alla luce delle modalità del fatto, della natura del reato, di disvalore agevolmente percepibile, della condotta tenuta successivamente alla sua commissione e delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio).
L’indagine sulla personalità del minore non richiede necessariamente un accertamento di tipo psichiatrico, in quanto l’esame della maturità mentale del minore può legittimamente essere condotto attraverso la valutazione degli esperti o delle persone che abbiano avuto rapporti con l’imputato ed in base a tutti gli elementi desumibili dagli atti e, tra questi, dalle modalità del fatto, esaminate anche in considerazione dell’età del minorenne, le quaIi dimostrino la sussistenza di detta imputabilità (cfr. Sez. 1, n. 18345 del 21/12/2016 – dep. 2017, Rv. 269815; fattispecie in cui in motivazione la S.C. ha precisato che l’incapacita di intendere e di volere da immaturità ha carattere relativo nel senso che, trattandosi di qualificazione fondata su elementi non solo biopsichici ma anche socio – pedagogici, relativi all’età evolutiva, va accertata con riferimento al reato commesso, sulla base degli elementi offerti dalla realtà processuale).
3. Nel caso di specie, occorre convenire con ii Procuratore generale nel senso che la Corte territoriale ha correttamente argomentato la valutazione di sussistenza dell’imputabilità ai sensi dell’art. 98, comma primo, cod. pen., sottolineando che il minore era gravato di precedente penale per il reato di tentato furto in concorso, della stessa tipologia di quello per cui si procede, e tenendo conto della sua presumibile capacità di percepire l’antigiuridicità di una condotta elementare, consistente nel tentativo di appropriarsi di cosa altrui, e della mancata prospettazione di fattori in senso contrario.
La contestazione di tale valutazione da parte della difesa ricorrente appare generica e trascende nel merito, limitandosi ad addurre vaghe argomentazioni correlate all’ambiente socioculturale in cui l’imputato é cresciuto, senza confrontarsi con l’esauriente e lineare percorso motivazionale della sentenza impugnata.
4. É invece fondato il terzo motivo di ricorso.
5. La sentenza impugnata non ha risposto allo specifico motivo di appello concernente l’invocata applicabilità della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen., trattandosi di un tentativo di furto di merce per un valore di euro 129,00 in danno di un esercizio commerciale di grandi dimensioni. Sul punto vi é totale assenza di motivazione da parte della Corte territoriale, idonea a configurare il vizio motivazionale di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
6. Consegue l’annullamento parziale della sentenza impugnata, con rinvio alla medesima sezione minorenni della Corte d’appello di Milano, in diversa composizione (cfr. Sez. 1, 13725 del 07/11/2019 – dep. 2020, Rv. 278972 – 02), per nuovo esame della questione concernente l’eventuale concessione al prevenuto della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4), cod. pen.
7. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla questione concernente l’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Milano Sezione minorenni in diversa composizione.
Rigetta ii ricorso nel resto.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso il 20 novembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Alessandro Ranaldi Francesco Maria Ciampi
Depositato in Cancelleria, oggi 17 febbraio 2025.
Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Irene Caliendo