Scende dall’autobus, attraversa di corsa la strada e viene investita mortalmente: condotta prevedibile e automobilista colpevole (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 13 dicembre 2021, n. 45588).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUARTA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI SALVO Emanuele – Presidente –

Dott. SERRAO Eugenia – Rel. Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) CESARE nato a BRESCIA il 10/07/19xx;

avverso la sentenza del 17/12/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa EUGENIA SERRAO;

letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente al corretto calcolo della cornice edittale.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio la pronuncia emessa a seguito di rito abbreviato dal Tribunale di Brescia il 10 ottobre 2017 nei confronti di (OMISSIS) Cesare, imputato del reato previsto dagli artt. 41, 589, commi 1 e 3, cod. pen. perché, in concorso di fattori colposi indipendenti, per colpa generica nonché per violazione degli artt. 140 e 191 d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, procedendo alla guida del veicolo VW Transporter sulla via Malta di Brescia, giunto all’altezza del civico 12, omettendo di moderare adeguatamente la velocità in considerazione della presenza di un attraversamento pedonale e di una fermata di autobus con presenza sul ciglio della strada di pedoni in procinto di attraversarla, aveva investito (OMISSIS) Ma Dharyl, pedone che aveva iniziato ad attraversare la strada sulle strisce pedonali da destra verso sinistra, cagionandole lesioni personali gravissime dalle quali era derivata la morte; in Brescia in data 8 gennaio 2016.

2. Cesare (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 589 cod. pen. nonché degli artt. 140 e 191 cod. strada.

Essendo pacifica la dinamica del sinistro, ritiene che sussista la violazione di legge per avere i giudici di merito affermato la colpa dell’imputato.

Quest’ultimo era in procinto di superare un autobus fermo allorché dal lato destro della carreggiata, totalmente coperta dall’autobus in sosta, la signora (OMISSIS) aveva deciso repentinamente di attraversare la strada, correndo sulle strisce pedonali poste davanti alla fermata.

La difesa nell’atto di appello aveva sostenuto che non vi fosse alcuna violazione di regole di diligenza, tanto che nessuna sanzione amministrativa era stata elevata a carico dell’imputato, ma la Corte territoriale ha ritenuto apoditticamente che la condotta della persona offesa non fosse imprevedibile e che l’imputato avrebbe dovuto moderare ancora di più la già modesta velocità, senza confrontarsi né con la circostanza che la velocità fosse già ridotta rispetto ai limiti, come da consulenza tecnica della difesa, né con la mancata elevazione di qualsivoglia contestazione in ordine alla condotta di guida dell’automobilista.

2.1. Con un secondo motivo, ha dedotto illogicità ovvero mancanza di motivazione per avere la Corte trascurato di affrontare il tema proposto nell’atto di appello, ossia il tema dell’imprevedibilità della condotta di un pedone che attraversa la strada, giungendo dalla parte in cui la visuale degli automobilisti è ostruita dal mezzo pubblico, correndo, così comparendo all’improvviso dinanzi all’automobilista.

2.2. Con un terzo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione dell’art. 589, commi 1 e 2, e dell’art. 2 cod. pen.

La Corte territoriale ha riconosciuto l’errato calcolo della pena ad opera del giudice di primo grado che, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, cod. pen., nella motivazione aveva effettuato un giudizio di equivalenza.

Nel correggere la sanzione, tuttavia, la Corte ha errato nell’individuazione della cornice edittale applicabile in relazione al tempus commissi delicti.

All’epoca del fatto, infatti, il comma 2 dell’art. 589 cod. pen. configurava una circostanza aggravante, per cui la cornice edittale applicabile a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee si sarebbe dovuta ricondurre a quella di cui all’art. 589, comma 1, cod. pen., che prevedeva la pena da sei mesi a cinque anni di reclusione.

La Corte di appello ha invece individuato la cornice edittale ricavabile dall’art. 589 bis cod. pen., introdotto successivamente al fatto oggetto di reato.

2.3. Con un quarto motivo, deduce mancanza di motivazione in ordine alla doglianza difensiva relativa al trattamento sanzionatorio, non essendo motivato il discostamento dal minimo edittale di sei mesi.

3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’accoglimento con rinvio limitatamente al corretto calcolo della cornice edittale applicabile al caso concreto, ovvero partendo dalla pena base di cui all’art. 589, comma 1, cod. pen. (ovvero da sei mesi a cinque anni di reclusione); inammissibilità nel resto.

4. Il primo e il secondo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.

Correttamente i giudici dei due gradi di merito hanno escluso che la condotta della vittima potesse ritenersi così imprevedibile da rendere inesigibile una condotta alternativa da parte dell’automobilista.

Essendo pacifica la presenza di un attraversamento pedonale, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto sussistente il comportamento imprudente dell’automobilista, in linea con il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità a mente del quale «il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare, in prossimità degli attraversamenti pedonali, la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate».

Si tratta, peraltro, di una generale regola di prudenza correlata al diritto di precedenza riconosciuto al pedone che la Corte di Cassazione ritiene applicabile a tutela dell’incolumità dei pedoni anche nel caso in cui l’attraversamento avvenga nelle vicinanze delle strisce (Sez. 4, n. 47204 del 3 F 14/11/2019, Sapienza, Rv. 277703; Sez. 4, n. 47290 del 09/10/2014, S., Rv. 261073) e anche a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità da parte dell’automobilista (Sez. 4, n. 7093 del 27/01/2021, Di Liberto, Rv. 280549).

4.1. L’applicazione del principio di colpevolezza esclude, è vero, qualsivoglia automatico addebito di responsabilità a carico di chi è imputato per un reato colposo, imponendo che la verifica in concreto della violazione da parte di tale soggetto di regole cautelari (generiche o specifiche) sia causalmente correlata all’evento dannoso che la regola cautelare mirava a prevenire (la c.d. «concretizzazione» del rischio): infatti, l’individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l’evento (ciò che si risolve nell’accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare (generica o specifica) (ciò che si risolve nell’accertamento dell’elemento oggettivo della colpa), ma anche se l’autore della stessa potesse prevedere ex ante quello specifico sviluppo causale e attivarsi per evitarlo.

4.2. Ma nelle conformi sentenze dei due gradi di merito il tema della prevedibilità della condotta del pedone è stato adeguatamente sviluppato correlando, con motivazione ineccepibile, la condotta del pedone investito alle pacifiche circostanze della presenza di un autobus fermo per permettere la discesa dei passeggeri e della presenza di un attraversamento pedonale esistente davanti alla fermata del mezzo pubblico.

5. Il terzo motivo di ricorso è da ritenersi infondato.

La Corte territoriale, rideterminando la pena in mesi dieci, giorni venti di reclusione (pena base anni due di reclusione, ridotta ex art. 62 bis cod. pen. ad anni uno e mesi quattro, ulteriormente ridotta per il rito abbreviato), ha correttamente individuato la pena base, non trascurando che all’epoca del fatto l’art. 589, comma 2, cod. pen. (modificato da ultimo dall’art. 1, comma 1, lett. c), legge 23 marzo 2016, n. 41, ma a decorrere dal 25 marzo 2016, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 8, della medesima I. n. 41/2016), a mente del quale se il fatto fosse stato commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale la pena era della reclusione da due a sette anni, costituiva circostanza aggravante.

In ragione del giudizio di bilanciamento operato dal giudice di merito tra circostanze eterogenee, la pena base di riferimento è stata congruamente individuata nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 589, comma 1, cod. pen., ossia entro la forbice edittale da sei mesi a cinque anni di reclusione.

6. Il rilievo inerente al vizio della motivazione sotto il profilo della eccessività della pena deve ritenersi inammissibile.

Occorre, in proposito, ricordare che una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella determinazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta implicitamente basata sui criteri di cui all’art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 27124301; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.25835601; Sez.2, n.28852 del 8/05/2013, Taurasi, Rv.25646401; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.25619701).

7. Per tali ragioni, il ricorso deve essere rigettato.

Segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria, il 13 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.