Scontro tra veicoli: come può essere effettuato l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti? (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 28 novembre 2022, n. 34895)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. ROSSELLO Carmelo Carlo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13330/2021 proposto da:

(OMISSIS) Anna, (OMISSIS) Ciro, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avvocato Alfredo (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato Francesco (OMISSIS);

-ricorrenti-

contro

(OMISSIS) Dario, (OMISSIS) Valentina, (OMISSIS) Vincenzo, (OMISSIS) Adriana, UnipolSai Assicurazioni Spa;

-intimati-

avverso l’ordinanza n. 6941/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata l’11/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2022 dal cons. Dott. Lina Rubino.

FATTI DI CAUSA

1. Con ordinanza n. 6941 pubblicata in data 11 marzo 2021, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da Dario, Vincenzo e Valentina (OMISSIS) avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 330/2018, depositata il 22 gennaio 2018, all’esito del giudizio relativo al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso a Dario (OMISSIS), in Napoli, nel novembre del 2002, per effetto della collisione tra il suo motociclo e la vettura di proprietà di Adriana (OMISSIS), nei confronti della compagnia di assicurazioni per la r.c.a. dell’autoveicolo, Unipolsai Assicurazioni S.p.a., e di Adriana (OMISSIS).

2. Il giudice di appello riconosceva la concorrente responsabilità di Dario (OMISSIS), nella misura del 50%, nella causazione del sinistro stradale, rideterminando, inoltre, la somma dovuta a titolo di risarcimento danni al medesimo (OMISSIS) ed ai sui familiari (il padre Vincenzo (OMISSIS) e la madre Anna (OMISSIS), nonché i germani Ciro e Valentina (OMISSIS)) non solo in ragione del riconosciuto concorso di responsabilità, ma anche di una diversa quantificazione del pregiudizio da risarcire a ciascuno di essi.

3. L’ordinanza n. 6941/2021 ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, proposto da Dario, Valentina e Vincenzo (OMISSIS) e, ritenuto assorbito il terzo motivo, ha rinviato alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, per la decisione nel merito, del ricorso, invitandola ad attenersi al seguente principio di diritto:

in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, idonea a liberare quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente“.

4. Con la medesima ordinanza n. 6941 del 2021 la Corte di cassazione dichiarava l’inammissibilità del parallelo ricorso incidentale, contenuto nel controricorso proposto autonomamente dalle altre vittime riflesse del sinistro, Anna (OMISSIS) e Ciro (OMISSIS), ritenendolo tardivo.

La tardività discende, nella ricostruzione operata da Cass. n. 6941 del 2021, dal fatto che, avendo la (OMISSIS) e (OMISSIS) Ciro ricevuto la notifica del ricorso principale il 13 dicembre 2018, i ricorrenti incidentali avviavano per la notificazione il proprio ricorso solo il 23 gennaio 2019, e dunque solo al quarantunesimo giorno, oltre il termine perentorio di quaranta giorni fissato dalla legge.

5. Avverso l’ordinanza n. 6941/2021, i ricorrenti incidentali Anna (OMISSIS) e (OMISSIS) Ciro propongono ricorso per revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., sulla base di un motivo, denunciando l’errore di fatto risultante dagli atti e documenti di causa in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato, per avere la Corte di Cassazione erroneamente affermato la tardività della notifica del ricorso incidentale.

6. Gli intimati, Unipolsai S.p.a., Dario (OMISSIS), Vincenzo (OMISSIS) e Valentina (OMISSIS) non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

7. La causa è stata avviata alla trattazione, in udienza pubblica, il 26 ottobre 2022.

7.1 ricorrenti hanno depositato memoria.

8. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte con le quali chiede l’accoglimento del ricorso per revocazione.

In relazione ai motivi dell’originario ricorso per cassazione proposto dalla (OMISSIS) e da Ciro (OMISSIS), chiede il rigetto del primo, che si dichiari inammissibile il secondo e l’accoglimento del terzo per motivi analoghi a quelli che hanno portato all’accoglimento del ricorso principale, assorbito il quarto.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, i ricorrenti censurano l’ordinanza impugnata per “erronea applicazione dell’art. 395, n.4 c.p.c.”.

I ricorrenti Anna (OMISSIS) e Ciro (OMISSIS) segnalano che il controricorso contenente il ricorso incidentale da loro proposto venne tempestivamente notificato ed erroneamente, per un errore di fatto nella lettura dei documenti prodotti, è stato ritenuto tardivo.

In particolare, essi deducono che le notificazioni vennero inoltrate a mezzo P.E.C. in data 18 gennaio 2019 e non in data 23 gennaio 2019, come erroneamente indicato nella ordinanza impugnata, verso i difensori di tutte le parti costituite in primo e in secondo grado, così come attestato dalle ricevute di accettazione ed avvenuta consegna delle PEC, dalla relata di notifica ed anche dall’attestazione di conformità, documenti che riportano non solo le date della PEC ma anche gli orari delle singole notifiche, documenti tutti prodotti nel giudizio di legittimità ed oggi nuovamente prodotti nel giudizio di revocazione.

L’ errata percezione, da parte della Corte, dell’essenziale elemento dell’avvio della notifica del ricorso incidentale in data 18/01/2019 ha indotto una rappresentazione della realtà processuale frontalmente difforme dal vero.

La Corte ha preso in considerazione soltanto la PEC del 23 gennaio 2019, con la quale i ricorrenti incidentali provvedevano alla rinnovazione della notifica dell’atto nei soli confronti della resistente (OMISSIS) nel suo nuovo domicilio eletto con il controricorso notificato in data 17/01/2019.

Difatti, la notifica del 23 gennaio 2019 veniva eseguita a mezzo PEC solo nei confronti del nuovo difensore della (OMISSIS), a valere al più come atto di integrazione del contraddittorio.

2. Il ricorso per revocazione merita accoglimento.

L’ordinanza revocanda premette, del tutto correttamente, che “Deve, infatti, ribadirsi che il “principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale” (da ultimo, Cass. Sez. 2, sent. 14 gennaio 2020, n. 448, Rv. 656830-01), “la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., *indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi […]” (“ex multis“, Cass. Sez. Lay., sent. 20 marzo 2015, n. 5695, Rv. 634799-01; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 9 febbraio 2016, n. 2516, Rv. 638617-01)”.

A questa corretta enunciazione di principio segue però l’affermazione secondo cui il controricorso di (OMISSIS) Anna e (OMISSIS) Ciro, contenente anche ricorso incidentale, sarebbe stato notificato tardivamente, oltre il termine di quaranta giorni, con la conseguenza di rendere inammissibile il ricorso incidentale proposto, affermazione che è frutto di errore di fatto che rende l’ordinanza suscettibile di revocazione ex art. 391 bis c.p.c.

Di questo mezzo di impugnazione risultano presenti tutti i requisiti, in quanto l’errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione non soltanto deve essere la conseguenza di una falsa percezione di ciò che emerge direttamente dagli atti, concretatasi in una svista materiale o in un errore di percezione, ma deve anche avere carattere decisivo, nel senso di costituire il motivo essenziale e determinante della pronuncia impugnata per revocazione.

Nel caso in esame l’errore di fatto della sentenza impugnata attiene alla supposizione di inesistenza di un fatto (vale a dire l’inesistenza di una notifica eseguita entro il termine di quaranta giorni dalla notifica del ricorso) la cui verità era invece positivamente stabilita, in quanto, verificati gli atti, il ricorso incidentale proposto dagli attuali ricorrenti in revocazione appare essere stato tempestivamente notificato a tutte le parti il 18 gennaio 2019 (nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della notifica del ricorso principale).

Solo nei confronti della controricorrente (OMISSIS) è stata rinnovata la notifica oltre il termine, perché eseguita la prima volta nei confronti del suo difensore costituito nel giudizio di merito: a fronte della sua già avvenuta costituzione nel giudizio di legittimità, la notifica è stata rinnovata al domicilio del nuovo difensore.

Esiste inoltre il presupposto della decisività dell’errore e quello che il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare.

E’ pertanto affetta da errore di fatto la statuizione contenuta nella ordinanza impugnata laddove si afferma che il procedimento notificatorio del ricorso incidentale era stato posto in essere dai controricorrenti solo in data 23.1.2019, e quindi oltre la scadenza del termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso principale e non, come risulta dalla documentazione in atti, il 18.1.2019.

L’ordinanza n. 6941 del 2021 è pertanto revocata nella parte in cui dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Anna (OMISSIS) e Ciro (OMISSIS).

4. Conclusa la fase rescindente con l’accoglimento del ricorso per revocazione, deve darsi luogo alla fase rescissoria, riprendendo in considerazione i motivi di ricorso per cassazione proposti dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS) e finora non esaminati, essendo il loro ricorso incidentale stato dichiarato erroneamente tardivo.

Come già ritenuto da questa Corte (Cass. n. 14400 del 2018; Cass. n. 13299 del 2011), l’avvenuta fissazione della trattazione di un ricorso per revocazione in udienza pubblica – anziché, come prescritto dall’art. 391 bis cod. proc. civ., in camera di consiglio – è pienamente legittima, in quanto non determina alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti, considerato che l’udienza pubblica rappresenta, anche nel procedimento davanti alla Corte di cassazione, lo strumento di massima garanzia di tali diritti, consentendo ai titolari di questi di esporre compiutamente i propri assunti.

Inoltre in tale evenienza, ove il ricorso sia ritenuto ammissibile e fondato, non occorre il rinvio a diversa udienza pubblica per la fase rescissoria – che sarebbe, al contrario, contrastante con i principi di concentrazione della attività processuale e di ragionevole durata del processo – potendo la Corte, nella stessa udienza pubblica, decidere il ricorso per revocazione ed eventualmente, in caso di suo accoglimento, anche il ricorso in precedenza deciso con la pronuncia oggetto di revocazione.

5. Questi i motivi di ricorso incidentale dei signori (OMISSIS) Anna e (OMISSIS) Ciro:

5.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale è denunciata – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità del procedimento per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 cod. proc. civ., ovvero “errore in procedendo e extra petita partium“.

In particolare, la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. è dedotta in relazione all’eccezione – formulata della compagnia assicuratrice con il secondo motivo di gravame – relativa al concorso di responsabilità del (OMISSIS), nella misura del 30%, nella causazione del sinistro, atteso che la stessa avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta per la prima volta in appello.

Difatti, se è vero che il concorso di colpa può essere rilevato d’ufficio dal giudice nella sua attività di ricostruzione del fatto, ciò può avvenire – secondo i ricorrenti incidentali – a condizione che “la colpa del danneggiato sia ricavabile dagli elementi di fatto e non costituisca eccezione in senso stretto”.

Nella specie, avendo l’appellante fatto riferimento all’ipotesi del “concorso di colpa effettivo” (di cui al comma 1 dell’art. 2054 cod. civ.), in presenza di una “eccezione in senso stretto”, non proposta in primo grado, la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevarne l’inammissibilità, per violazione del divieto di “nova” in appello.

Difatti, quand’anche si ritenesse che “l’accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituisse motivazione implicita dell’impugnata sentenza” di primo grado, “in ogni caso, non avendo l’accertamento della corresponsabilità del danneggiato costituito oggetto del giudizio di primo grado, il giudice del gravame, in presenza di una domanda nuova, avrebbe dovuto rilevare la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.” (è citata Cass. Sez. 3, ord. 29 settembre 2017, n. 22811).

Quanto alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., essa è ipotizzata in relazione alla riconosciuta operatività, da parte della Corte di Appello, dell’ipotesi “del pari concorso di colpa di ciascun conducente, disciplinata dal secondo comma dell’art. 2054 cod. civ”, giacché essa “deve essere esplicitamente invocata dalle parti in causa”.

5.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – denuncia “errore in procedendo per violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ.”.

Si censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato inammissibile il gravame incidentale della (OMISSIS), essendo esso privo dei requisiti della specificità, non avendo le censure con lo stesso formulate individuato – tanto in punto ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto – gli argomenti da contrapporre a quelli contenuti nella pronuncia del primo giudice.

5.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. – è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e dell’art. 2054, comma 2, cod. civ., oltre che dell’art. 111 Cost., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per contrasto con i “principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali”, censurandosi, infine, la sentenza impugnata pure “per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio”.

Il motivo contesta la legittimità della sentenza impugnata laddove è stata affermata l’eguale responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro, mentre avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità esclusiva del conducente dell’autovettura, sulla scorta, da un lato, delle gravi infrazioni accertate a suo carico e, dall’altro, degli elementi raccolti in relazione alla concreta dinamica del sinistro che avrebbero dovuto portare a ritenere accertata l’assenza di alcuna condotta colposa in capo al danneggiato.

Sostengono i ricorrenti, analogamente alla tesi sviluppata nel ricorso principale dai congiunti (OMISSIS) Dario, Vincenzo e Valentina, che la corte d’appello abbia violato i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità in ordine alla esclusione del concorso di colpa in caso di scontro tra veicoli, in base ai quali la presunzione di pari responsabilità prevista dall’art. 2054 comma 1 c.c. è esclusa qualora sussistano due elementi: uno, negativo, di non aver violato norme del codice della strada, e l’altro, positivo, di aver dimostrato, anche mediante prove indirette, l’assenza assoluta di una reale possibilità di evitare l’incidente.

5.4. Da ultimo, con il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2059 cod. civ. e degli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., oltre che degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. “per violazione dei principi in tema di allegazione e valutazione della prova e per travisamento delle risultanze e dei documenti processuali”.

Si censura, in questo caso, la decisione sul quantum laddove si è deciso di liquidare, in euro 15.000,00 per la (OMISSIS) e in euro 5.000,00 per Ciro (OMISSIS), l’importo del danno da lesione del rapporto parentale, avendo la Corte territoriale “ritenuto non provati specifici elementi di personalizzazione”, quali, in particolare, la “circostanza della convivenza”, quello dell’accudimento “durante la lunga degenza” e, infine, quello della natura dei rapporti o relazioni che essi avevano con Dario (OMISSIS).

Nel premettere che nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, dovendosi preferire l’uniformità assicurata dal cd. “sistema tabellare” (è citata Cass. Sez. 3, sent. 18 maggio 2017, n. 12470), i ricorrenti evidenziano, inoltre, come questa Corte, nella liquidazione del danno da lesione del rapporto parentale, abbia ritenuto poco significativo il criterio della convivenza, che può costituire solo un indizio sulla base del quale ricostruire l’esistenza di vincoli affettivi, da valutarsi, però, in un contesto più ampio.

Nella specie, la sentenza impugnata – oltre ad aver ignorato la condivisione dell’attività lavorativa con il fratello Ciro, nonché la circostanza, emersa dalle testimonianze, che dopo l’incidente Dario (OMISSIS) (perché impossibilitato a camminare) era sempre stato a casa con la madre – non si sarebbe fatta carico “della gravità dell’illecito, dell’età della persona offesa e del dolore arrecato ai familiari”, sicché l’ammontare liquidato sarebbe “palesemente non congruo rispetto al caso concreto, perché irragionevole e sproporzionato per difetto” in relazione a quello previsto dalle “Tabelle di Milano”.

6. Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile, per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., in quanto nel dedurre che la questione del concorso di colpa del (OMISSIS) sia stata sollevata dalla compagnia di assicurazioni solo in appello i ricorrenti avrebbero dovuto riprodurre, o quanto meno richiamare con un preciso riferimento alla loro collocazione negli atti in questa sede prodotti, le conclusioni tratte dalla compagnia di assicurazioni in primo grado, ed anche, con le medesime modalità, atte a consentire a questa Corte il dovuto controllo sulla rispondenza delle affermazioni di parte agli atti processuali, le conclusioni tratte nel giudizio di appello.

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale, che denuncia il difetto di specificità dell’appello incidentale proposto dalla (OMISSIS), è anch’esso inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, riproducendo considerazioni di carattere generale sui caratteri dell’atto di appello, senza alcun riferimento all’atto in concreto proposto dalla (OMISSIS), in violazione, anche in questo caso, del principio di specificità fissato dall’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

8. Il terzo motivo del ricorso incidentale pone con argomentazioni analoghe la questione posta dal primo e secondo motivo del ricorso principale dei signori (OMISSIS), ovvero se, in caso di scontro di veicoli, a fronte dell’accertamento in concreto della responsabilità di uno dei due conducenti nel provocare lo scontro, permanga ugualmente la corresponsabilità dell’altro in mancanza di una prova diretta che questi abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Il motivo va accolto, conformemente a quanto ha già ritenuto questa Corte in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, in tutto analoghi nelle argomentazioni al terzo motivo di ricorso incidentale qui accolto, con l’ordinanza n. 6941 del 2021, il cui percorso motivazionale, di seguito riportato, si condivide appieno:

“11.1.1. Invero, la sentenza impugnata, pur accertata l’esistenza di una doppia infrazione stradale a carico del conducente dell’autovettura che ebbe a scontrarsi con il motoveicolo del (OMISSIS) (ovvero, da un lato, l’effettuazione di un’inversione di marcia in un tratto di strada in cui essa era vietata per la presenza della striscia continua nella mezzeria, inversione, peraltro, compiuta attraverso due distinte manovre, la seconda delle quali implicante l’uso della retromarcia, nonché, dall’altro, l’omissione dell’obbligo di dare precedenza ai veicoli che procedevano in senso contrario), ha ritenuto di non poter superare la presunzione – di cui alla norma suddetta – di eguale responsabilità del conducente dell’altro veicolo coinvolto, in assenza di prova che il medesimo si fosse uniformato alle regole della circolazione stradale, ovvero a quelle di comune prudenza.

È, questa, un’affermazione errata – come si dirà di seguito – “in iure” e, quindi, suscettibile di sindacato da parte di questa Corte.

11.1.2. Deve, invero, disattendersi l’eccezione, formulata soprattutto dalla controricorrente Unipolsai, secondo cui i motivi di ricorso in esame tenderebbero ad una rivisitazione del giudizio di fatto, sulla dinamica del sinistro, operato dalla Corte territoriale.

Ancora di recente, infatti, è stato osservato che nel paradigma del n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ. il vizio denunciabile davanti a questo giudice di legittimità è, com’è noto, individuato sia nella violazione che nella falsa applicazione delle norme di diritto essendosi, inoltre, ribadito “che il vizio di falsa applicazione sottende il c. d. vizio di sussunzione”, ipotizzabile “quando il giudice di merito”, dopo avere individuato e ricostruito – e ciò “sulla base delle allegazioni e delle prove offerte dalle parti e comunque all’esito dello svolgimento dell’istruzione cui ha proceduto” – “la «quaestio facti», cioè i termini ed il modo di essere della c.d. fattispecie concreta dedotta in giudizio, procede a ricondurre quest’ultima ad una fattispecie giuridica astratta piuttosto che ad un’altra cui sarebbe in realtà riconducibile oppure si rifiuta di ricondurla ad una certa fattispecie giuridica astratta cui sarebbe stata riconducibile o ad una qualunque fattispecie giuridica astratta, mentre ve ne sarebbe stata una cui avrebbe potuto essere ricondotta, in tal modo incorrendo in errore” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 29 agosto 2019, n. 21772, Rv. 655084-01).

Pertanto, “la valutazione così effettuata dal giudice di merito e la relativa motivazione, non inerendo più all’attività di ricostruzione della «quaestio facti» e, dunque, all’apprezzamento dei fatti storici in funzione di essa, bensì all’attività di qualificazione «in iure» della «quaestio» per come ricostruita, risulta espressione di un vero e proprio giudizio normativo”, sicché “il relativo ragionamento” operato dal giudice di merito, “connotandosi come ragionamento giuridico (espressione del momento terminale del broccardo «da mihi factum dabo tibi ius») è controllabile e deve essere controllato dalla Corte di Cassazione nell’ambito del paradigma del n. 3) dell’art. 360 cod. proc. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. 21772 del 2019, cit.).

Si tratta di affermazione, questa, assurta ormai al rango di vero e proprio “diritto vivente”, essendo costante e pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – anche al suo più elevato livello nomofilattico – il principio secondo cui “il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma é esteso alla sussunzione del fatto, accertato dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa” (così, Cass. Sez. Un., sent. 18 gennaio 2001, n. 5, Rv. 543247-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 16 agosto 2004, n. 15968, Rv. 575757-01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 maggio 2006, n. 11037, Rv. 589059- 01; Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2007, n. 24756, Rv. 600470-01, oltre a Cass. Sez. 3, sent. n. 21772 del 2019, cit.).

11.1.3. Tanto chiarito, deve evidenziarsi l’erroneità dell’affermazione con cui la Corte territoriale – sebbene riconosca essere pacifici» tanto il compimento della vietata manovra dì inversione “ad U”, da parte dell’autovettura che venne a scontrarsi con il motoveicolo del (OMISSIS), quanto la mancata concessione allo stesso della precedenza – reputa tale duplice “circostanza, di per sé, non sufficiente per affermare la responsabilità del conducente dell’auto”.

E ciò in quanto, essa prosegue, in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della responsabilità di uno dei conducenti “non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancita dall’art. 2054 cod. civ.” (o meglio, dal suo secondo comma), “essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro”, prova, nelle specie, ritenuta mancante, visto che “i testi non hanno riferito niente circa la condotta di guida del motociclista”, e non essendo neppure “nota la velocità della moto”.

11.1.4. Orbene, il vizio di sussunzione – nei termini già sopra chiariti – in cui è incorsa la Corte partenopea è reso evidente dalle considerazioni che seguono.

11.1.4.1. Costituisce “ius receptum” nella giurisprudenza di questa Corte la constatazione che la “presunzione di pari responsabilità sancita dall’art. 2054, comma 2, cod. civ. ha carattere sussidiario”, operando, pertanto, vuoi “quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei due conducenti”, vuoi “qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro” (così, da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 12 marzo 2020, n. 7061, Rv. 657299-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 12 aprile 2011, n. 8409, Rv. 617095-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 agosto 2004, n. 15434, Rv. 576166-01).

È, inoltre, tale presunzione un principio “informatore” – persino nell’accezione adoperata dalla giurisprudenza costituzionale per individuare un limite al giudizio di equità “necessaria” ex art. 113, comma 2, cod. proc. civ., ovvero per evitare che l’equità divenga “fonte autonoma e alternativa alla legge” (Corte cost., sent. 5 luglio 2004, n. 206) – della materia dei danni da circolazione stradale.

Difatti, la norma in esame “senza dettare regole in punto di incidenza del rischio della mancata prova di una circostanza rimasta incerta nel giudizio, stabilisce una presunzione che costituisce applicazione dei criteri generalissimi in materia di concorso di cause, criteri ai quali risulta conformata tutta la disciplina della responsabilità da fatto illecito (art. 41 cod. pen.)” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2011, n. 19871, Rv. 619533-01).

Si tratta, peraltro, di affermazioni – queste appena illustrate – che riflettono, pienamente, le scelte che ispirarono i codificatori del 1942. Si legge, infatti, nella relazione al codice civile, del Ministro Guardasigilli al Re, che la “disciplina accolta” con l’art. 2054, comma 2, cod. civ. “è coerente con i criteri posti dall’art. 1227, primo comma, là dove si regola il concorso di colpa del danneggiante e del danneggiato”.

Difatti, nel caso di scontro di veicoli, “il concorso delle colpe contrapposte è presunto; rimane quindi ferma la presunzione che grava su ciascun conducente, essendosi ritenuto di non adottare l’opinione secondo la quale, considerate le reciproche presunzioni si eliderebbero, per lasciar posto all’accertamento della responsabilità di ciascuno secondo i criteri ordinari”.

Resta, tuttavia, inteso – anche nelle intenzioni del “conditor legis” – che “il concorso delle due colpe non porta neppure ad addossare a ciascun conducente l’intera responsabilità del danno cagionato all’altro veicolo, perché il danno stesso è la conseguenza dì una colpa presunta, comune ad entrambi i conducenti.

E allora si applica il principio consacrato nell’art. 1227, primo comma: i conducenti, considerati coautori del danno risentito da ciascun veicolo, ne rispondono in proporzione alla gravità della rispettiva colpa e all’entità delle conseguenze che ne sono derivate” (così, testualmente, il § 796 della citata relazione ministeriale).

11.1.4.2. Orbene, in coerenza con tale impostazione – che è quella di una riconduzione (quasi in un rapporto di “specie a genere”) della previsione di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ., a quella di cui al comma 1 dell’art. 1227 dello stesso codice – si comprendono gli indirizzi assunti da questa Corte.

Essa, invero, così come consente al giudice di merito, in applicazione della norma da ultimo indicata, di stabilire anche “ex officio” se la condotta dello stesso danneggiato si ponga come “causa prossima di rilievo del danno” (per un’applicazione recente del principio si veda, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2020, n. 1165, Rv. 656688-01; ma cfr. anche, giacché riferita ad un’ipotesi di danno da circolazione stradale, Cass. Sez. 3, sent. 6 maggio 2016, n. 9241, Rv. 639708-01), analogamente, ritiene che “nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell’altro dall’art. 2054, comma 2, cod. civ., ma è tenuto a verificare in concreto se quest’ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta” (da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 20 marzo 2020, n. 7479, Rv. 657167-01; nello stesso senso, tra le molte, con riferimento alla violazione dell’obbligo di dare precedenza, si veda Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2018, n. 3696, non massimata).

Nondimeno, costituisce principio altrettanto pacifico nella giurisprudenza di legittimità, che la Corte partenopea ha invece disatteso, quello secondo cui, sempre nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento “della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro”, idonea a liberare “quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno”, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero dimostrando la conformità del suo contegno alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma “anche indirettamente”, ovvero “tramite l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente” (così da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 9 marzo 2020, n. 6655, Rv. 657166-01; nello stesso senso già Cass. Sez. 6-3, ord. 21 maggio 2019, n. 13672, Rv. 654218- 01; Cass. Sez. 3, sent. 22 aprile 2009, n. 9550, Rv. 608197-01; Cass. Sez. 3, sent. 10 marzo 2006, n. 5226, Rv. 588251-01; Cass. Sez. 3, sent. 16 luglio 2003, n. 11143, Rv. 565147-01; Cass. Sez. 3, sent. 19 aprile 1996, n. 3723, Rv. 497161-01).

Da quanto precede, pertanto, emerge che la Corte territoriale, accertata la consumazione, da parte del conducente l’autovettura di proprietà della (OMISSIS), di ben due, gravi, infrazioni stradali (ovvero, si ribadisce, l’invasione dell’opposta corsia di marcia e la mancata concessione della precedenza ai veicoli che procedevano lungo di essa, e in particolare, al motoveicolo guidato dal (OMISSIS)), non doveva affermare la necessità – perché il (OMISSIS) potesse essere liberato dalla presunzione di eguale responsabilità di cui all’art. 2054, comma 2, cod. civ. – della dimostrazione che egli si fosse “pienamente uniformato alle norme della circolazione e a quelle di comune di prudenza”, nonché di aver “fatto tutto il possibile per evitare il sinistro”.

Essa, per contro, avrebbe dovuto interrogarsi – in particolare, a fronte di un quadro probatorio che non aveva restituito “evidenze” (ma mere congetture) sul contegno di guida del motociclista, essendo rimasta ignota persino la velocità impressa dallo stesso al proprio veicolo – sull’idoneità del comportamento dell’automobilista ad integrare la causa esclusiva del sinistro, potendo essa costituire prova “indiretta”, comunque idonea a vincere quella presunzione di legge”.

9. Il quarto motivo del ricorso incidentale, afferente al quantum debeatur come il terzo motivo del ricorso principale, rimane assorbito, dal momento che la necessità per il giudice del rinvio di pronunciarsi ex novo sul profilo concernente l’an della responsabilità implica evidentemente la necessità di procedere anche a una rinnovata quantificazione dei danni risarcibili.

10. Pertanto, il ricorso per revocazione è accolto, e l’ordinanza n. 6941 del 2021 è revocata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto da Anna (OMISSIS) e Ciro (OMISSIS); procedendo all’esame del ricorso incidentale, i primi due motivi sono inammissibili, il terzo è fondato e va accolto, il quarto è assorbito, la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 330\2018 è cassata in relazione all’accoglimento del terzo motivo, e la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, per la decisione nel merito alla luce del seguente principio di diritto:

in caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell’altro, idonea a liberare quest’ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall’art. 2054, comma 2 cod. civ., nonché dall’onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, può essere effettuato acquisendo tale prova liberatoria non necessariamente in modo diretto, ovvero attraverso la dimostrazione della conformità del suo contegno di guida alle regole della circolazione stradale o di comune prudenza, ma anche indirettamente, ovvero tramite il riscontro del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell’evento dannoso col comportamento dell’altro conducente“.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione, revoca l’ordinanza n. 6941 del 2021 della Corte di cassazione nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale; procedendo nell’esame di tale ricorso, dichiara inammissibili il primo il secondo motivo, accoglie il terzo, assorbito il quarto.

Cassa in relazione alla sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 330 del 2018, rinviando alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, all’esito di udienza pubblica della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 26 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.