Se il marito è facoltoso paga alla ex anche le spese condominiali (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 23 novembre 2021, n. 36088).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2849/2018 proposto da:

(omissis) (omissis), rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell’avvocato (omissis), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (omissis), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 14/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/09/2021 dal cons. Dott.ssa IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n.406/2017, depositata in data 14/6/2017, – in controversia concernente domanda promossa da (omissis), nei confronti di(omissis), di declaratoria della cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto inter partes nel maggio 1997, con provvedimenti conseguenziali, riguardanti, in particolare, la figlia maggiorenne, non autosufficiente economicamente, la casa famigliare, di proprietà esclusiva del (omissis), e l’assegno divorzile, richiesto dalla ex moglie,  –  ha parzialmente riformato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando i provvedimenti già adottati in sede di separazione personale dei coniugi, fissando l’obbligo del padre di corrispondere alla moglie, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne, ma non autosufficiente economicamente, € 1.000,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed al 100% delle spese condominiali della casa famigliare, assegnata alla madre quale genitore convivente con la figlia, e determinando in € 1.500,00 mensili l’assegno divorzile a favore della stessa.

In particolare, i giudici d’appello, premesso che oggetto di impugnazione del (omissis) erano esclusivamente le statuizioni riguardanti il carico integrale delle spese condominiali della casa familiare e l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge, hanno sostenuto che, quanto alle spese condominiali, essendo la casa coniugale una componente dell’assegno di mantenimento dei figli e tenuto conto della stabilità della condizione economica dell’ex marito, in mancanza di diverse allegazioni da parte dell’onerato, non vi erano le condizioni per un mutamento anche dell’obbligo dello stesso di provvedere integralmente alle relative spese.

Quanto all’assegno divorzile, emergendo una forte differenza tra i redditi dei coniugi e una contrazione dei redditi della moglie (che aveva svolto attività di mosaicista, comunque sempre molto modesta), rispetto all’epoca della separazione, con incapacità della stessa, anche per la necessità di assistere la figlia maggiorenne ma non autosufficiente in considerazione «delle difficoltà allegate», di disporre di mezzi «adeguati a garantirsi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio>>, appariva congruo limitare l’importo dell’assegno ad € 1.200,00 mensili, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Avverso la suddetta pronuncia, (omissis) propone  ricorso per cassazione, notificato l’11/1/2018, affidato a due motivi, nei confronti di (omissis) (che resiste con controricorso, notificato il 16/2/2018).

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’art.5, comma 6, 1.898/1970, in relazione all’affermazione dell’obbligo dell’ex marito  di corrispondere all’ex coniuge l’assegno divorzile, seppure in importo ridotto, essendo mancata da parte della Corte distrettale un’effettiva valutazione della incapacità della (omissis) per ragioni oggettive, di procurarsi un’indipendenza o autosufficienza economica (non risultando peraltro la figlia affetta da concrete patologie ma solo da disturbi comportamentali che avevano reso necessario un percorso terapeutico individuale), il cui onere della prova ricadeva sul coniuge richiedente l’assegno, ed essendosi dato rilievo al criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ormai superato dal nuovo orientamento espresso in materia da questo giudice di legittimità;

con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., degli artt. 5, comma 6, I. 8989/1970 e 337 ter comma 4 c.p.c., in punto di statuizione sull’obbligo del (omissis) di provvedere integralmente al carico, in aggiunta all’assegno divorzile, delle spese condominiali relative alla casa familiare, di proprietà esclusiva del medesimo ma assegnata alla ex moglie, convivente con la figlia, maggiorenne ma non autosufficiente.

2. La prima censura è infondata.

La Corte d’appello, nel confermare l’obbligo dell’ex marito di contribuire al mantenimento dell’ex moglie ha evidenziato il mantenimento della «forte differenza» dei redditi dei coniugi, già emersa in sede di separazione, ed anzi una contrazione dei redditi della moglie, pur rilevando che «la redditività dell’attività di mosaicista è sempre stata molto limitata negli anni senza manifestare variazioni ed incrementi significativi», e ha concluso per la non ravvisabilità di elementi che permettano di «considerare la sussistenza di mezzi per garantirsi un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e capacità di procurarseli».

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte d’appello non abbia vagliato il presupposto del riconoscimento dell’assegno ex art.5 comma 6 della legge n. 898 del 1970, come modificato dalla legge n. 74 del 1987, costituito dalla inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente l’assegno e dall’impossibilità dello stesso di procurarseli per ragioni oggettive.

Orbene, questa Corte, a Sezioni Unite, con la recente sentenza n. 18287/2018, ha  chiarito,  con  riferimento  ai  dati  normativi  già esistenti, che:

1) «il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa  e perequativa,  ai sensi dell’art. 5, comma 6, della I. n. 898 del 1970, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico­ patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto»;

2) «all’assegno divorzi/e in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo­ compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate»;

3) «la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi».

In conformità, questa Corte ha ulteriormente ribadito che «i criteri attributivi e determinativi de/l’assegno divorzi/e non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale, il cui accertamento è necessario per l’applicazione dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della I. n. 898  del 1970, in ragione della finalità composita assistenziale perequativa e compensativa del detto assegno» (Cass. 32398/2019; nella specie, questa Corte ha cassato la sentenza impugnata che, nel riconoscere l’assegno di divorzio, aveva fondato il proprio accertamento esclusivamente sul criterio del tenore di vita godibile durante il matrimonio, senza verificare in concreto l’incidenza dei parametri integrati) e che «l’assegno divorzile, che va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all’art. 5, comma 6, prima parte, della I. n. 898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, deve assicurare all’ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri mediante complessiva ponderazione dell’intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato l’esigenza perequativa» (Cass. 4215/2021).

3. In definitiva, ai fini del riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, è necessario compiere un accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno, con una necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l’assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto.

Ora, la Corte di merito, sulla premessa di un’acclarata e non contestata permanenza  della precondizione  fattuale costituita dallo squilibrio tra le posizioni  economico-patrimoniali delle parti, pur avendo  richiamato il criterio tradizionale del tenore di vita, ha svolto un accertamento puntuale sulla mancanza di autosufficienza economica della ex moglie, sulla sua “modesta” capacità lavorativa e sulla sua dedizione esclusiva alla famiglia, in particolare alla figlia, bisognosa di cure.

Così operando  la Corte ha dato rilievo sia al profilo assistenziale, cui ha attribuito un peso rilevante, attesa l’espressa riconduzione della mancanza di autosufficienza economica alla mancanza di un’occupazione lavorativa e all’assenza di una specifica professionale, sia al profilo perequativo, avendo  rilevato come la conduzione della vita familiare fosse fondata su una definizione dei ruoli endofamiliari diversamente incidente sullo squilibrio rilevato alla cessazione del rapporto.

La statuizione risulta quindi conforme anche ai principi di diritto da ultimo espressi dalle Sezioni Unite.

4. La seconda censura, per come prospettata, si rivela inammissibile, in quanto fondata sulla non riconducibilità agli obblighi contributivi nei confronti della figlia degli oneri condominiali relativi alla casa familiare.

Al riguardo, tuttavia, la Corte d’appello, a pag. 5 della pronuncia impugnata, ha espressamente ricondotto questa voce al complessivo obbligo di mantenimento della figlia, in forza di  una  valutazione fattuale del criterio della “proporzionalità”, alla base dell’obbligo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente economicamente.

La conferma della statuizione di primo grado si è infatti fondata sulla rilevante capacità economico – patrimoniale del padre, sulla stabilità e non mutazione di questa condizione, rispetto al primo grado, e sulla comparazione e netta sproporzione rispetto a quella materna (qui tuttavia considerata in ordine all’obbligo di mantenimento della figlia).

L’obbligo relativo agli oneri condominiali integra  in  conclusione  il  contributo  al  mantenimento  della  figlia, secondo la valutazione, fondata su accertamento di fatto insindacabile della Corte territoriale.

Per questa finalizzazione, non censurabile, non trovano applicazione i principi affermati da questa Corte in relazione all’attribuibilità degli oneri condominiali in capo all’assegnatario, in quanto superata; dall’accertamento in concreto svolto, mentre il rilievo positivo del godimento della casa familiare anche da parte dell’ex coniuge è stato valutato espressamente dalla Corte d’appello con la  riduzione dell’assegno divorzile.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

6. Le spese processuali, in considerazione del cristallizzarsi della posizione di questo giudice di legittimità solo successivamente alla proposizione del ricorso, vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a  quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

Così deciso, a Roma, nella camera di consiglio del 24 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2021.

SENTENZA – copia conforme -.