Secondo la Cassazione, non è punibile quel genitore che non fa frequentare le medie al figlio (Corte di Cassazione, Sezione III Penale, Sentenza 3 agosto 2020, n. 23488).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone – Presidente

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Rel. Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) Antonella, nata a Cosenza il xx.xx.xxxx;

avverso la sentenza in data 23.10.2018 del Giudice di Pace di Cosenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Donatella Galterio;

lette le richieste ai sensi dell’art. 83, comma 12-ter d.l. n. 18/2020 del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perché il fatto non è previsto come reato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 23.10.2018 il Giudice di Pace di Cosenza ha condannato Antonella (OMISSIS) alla pena di C 30,00 di ammenda ritenendola colpevole del reato di cui all’art. 731 cod. pen. per aver omesso in qualità di genitore affidatario del minore Alex (OMISSIS), nato il xx.xx.xxxx, di far impartire al figlio l’istruzione obbligatoria non avendo costui frequentato nell’anno 2015 l’Istituto comprensivo statale del Comune di (OMISSIS), dove era stato iscritto.

2. Avverso il suddetto provvedimento l’imputata ha proposto, per il tramite del proprio difensore, atto di appello innanzi al Tribunale di Cosenza, debitamente riconvertito, in ragione dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell’ammenda ex art. 593, 3 comma cod. proc. pen..

L’impugnativa si compone di un unico motivo con il quale si eccepisce che, attesa l’abrogazione dell’art. 8 L. 759/1972 ad opera del d. Igs. 212/2010, il fatto non è più previsto dalla legge come reato, essendo venuto meno il riferimento normativo che consentiva di estendere la previsione dell’art. 731 cod. pen. alla violazione dell’obbligo di frequentare la scuola media inferiore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento.

Come infatti già affermato da questa Corte l’inosservanza, da parte dell’esercente la potestà genitoriale, dell’obbligo di far frequentare al minore la scuola media inferiore non integra alcuna ipotesi di reato, in quanto il D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, all. I, parte 52, ha abrogato l’art. 8 della legge n. 1859 del 1962, che estendeva l’applicazione delle sanzioni previste per l’inadempimento dell’obbligo di istruzione elementare, di cui all’art. 731 cod. pen., anche alle violazioni dell’obbligo scolastico della scuola media (Sez. 3, n. 4520 del 06/12/2016 – dep. 31/01/2017, Gabrielli e altro, Rv. 268951; Sez. 3, n. 4523 del 06/12/2016 – dep. 31/01/2017, Pedrazzi, Rv. 269266).

Rinviandosi a quanto diffusamente chiarito nelle due pronunce citate, va rilevato, in sintesi, che l’estensione dell’obbligo scolastico, previsto secondo l’originaria disposizione del codice penale per il solo ciclo elementare, fino al conseguimento del diploma di licenza di scuola media (scuola secondaria di primo grado) o al compimento del quindicesimo anno di età se il minore dimostri dì aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico (comma 2), discende dall’art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, che prevedeva al contempo l’applicabilità, in caso di violazione, delle “sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all’obbligo della istruzione elementare”.

Poiché tale norma è allo stato non più vigente a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. 212/2010 contenente l'”abrogazione di disposizioni legislative statali a norma dell’art.14-quater della legge 28 novembre 2005 n. 246″, così venendo meno la sanzionabilità sotto il profilo penale dell’inadempimento all’obbligo della frequentazione scolastica per la scuola media inferiore, a ragione la ricorrente contesta la condanna pronunciata dal Giudice di Pace cosentino nei suoi confronti: secondo la normativa vigente l’inadempimento all’obbligo della frequentazione scolastica è infatti sanzionato esclusivamente nell’ipotesi originariamente prevista dall’art. 731 c.p., ovverosia limitatamente all’istruzione elementare.

L’intervenuta abrogazione della previsione che consentiva di estendere l’applicabilità della norma codicistica alla violazione dell’obbligo scolastico relativo alla scuola media inferiore impone, conseguentemente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 3.7.2020.

Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2020.

SENTENZA – copia non ufficiale -.