Segnale stradale, l’omessa indicazione sul retro dell’ordinanza di apposizione non ne determina l’illegittimità (Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, Sentenza 27 maggio 2022, n. 17303).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24065-2021 proposto da:

(OMISSIS) SNC , elettivamente domiciliato in ROMA, VIA (OMISSIS) n. 8, presso lo studio dell’avvocato EMILIO (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3119/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 19/02/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE;

RILEVATO CHE:

1. La società (OMISSIS) snc ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Roma di conferma della sentenza del giudice di pace di rigetto di opposizione a sanzione amministrativa..

2. La Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale Del Governo è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

CONSIDERATO CHE:

1. Con due motivi di ricorso si contesta la omessa pronuncia sulla questione preliminare circa la genericità della contestazione per mancata indicazione del provvedimento istitutivo della zona a traffico illimitato e la mancanza di prova circa l’esistenza di tale provvedimento.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

I motivi sono manifestamente inammissibili.

In particolare, per potersi ritenere in capo agli automobilisti un dovere di comportamento di carattere derogatorio rispetto ai principi generali in tema di circolazione veicolare, è necessario il perfezionamento di una fattispecie complessa, costituita da un provvedimento della competente autorità impositiva dell’obbligo (o del divieto) e dalla pubblicizzazione di detto obbligo attraverso la corrispondente segnaletica predeterminata dalla legge, con la conseguenza che la conoscenza del provvedimento amministrativo acquisita “aliunde” dall’utente è del tutto inidonea a far sorgere qualsivoglia obbligo specifico nei suoi confronti, costituendo la segnaletica stradale non una forma di pubblicità-notizia del comportamento imposto, bensì un elemento costitutivo della fattispecie complessa da cui l’obbligo stesso scaturisce. Sez. 2, Sentenza n. 3660 del 13/02/2009.

Inoltre In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare ex plurimis Sez. 2, Sentenza n. 12431 del 20/05/2010.

In sostanza l’automobilista è avvertito del divieto dalla segnaletica stradale fermo restando che l’obbligatorietà della prescrizione ivi contenuta rimane condizionata dal riscontro della sussistenza del provvedimento in esecuzione del quale è stato apposto cosa che nella specie è avvenuta.

3. Il Collegio condivide la proposta del Relatore.

4. La società ricorrente non ha depositato memoria.

5. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla sulle spese in quanto il Ministero si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale discussione del ricorso.

6. Ricorrono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, in data 21 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2022.

SENTENZA – copia non ufficiale -.