Separazione: addebito al marito per le violenze psicologiche sulla moglie.

La separazione va addebitata al coniuge che, con minacce, ingiurie e violenze, abbia assunto nei confronti del partner un atteggiamento aggressivo tanto da aver portato all’abbandono del tetto coniugale.
I giudici della nona sezione civile del Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4669/2015, hanno dichiarato la separazione con addebito nei confronti di un marito che si era reso colpevole di numerosi atteggiamenti ostili nei confronti della moglie, rendendo di fatto incompatibile la convivenza.
Nel caso in esame emergono con evidenza comportamenti lesivi della dignità della donna, ad esempio aggressioni, anche di natura psicologica, documentate da numerosi messaggi minatori inviati dal marito e dalle testimonianze dei vicini: i dirimpettai, infatti, raccontano di violente liti durante le quali l’uomo sarebbe addirittura arrivato a cacciare di casa la donna seminuda.
Per i giudici, simili comportamenti sono dotati di indubbia incidenza causale sulla richiesta separazione, senza necessità di indagare per rintracciare ulteriori circostanze che possano confermare l’addebito al coniuge.
Anzi, l’abbandono del tetto coniugale da parte della donna, vera e propria vittima, è un comportamento motivato che giustifica a sua volta anche la successiva richiesta di separazione con addebito al partner, stante l’insanabile frattura del rapporto coniugale.
Per il Tribunale meneghino “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza“.
Quando si verifica una simile situazione di intollerabilità, anche rispetto ad un solo coniuge “deve ritenersi che questo abbia diritto a chiedere la separazione“, con la conseguenza che “la relativa domanda costituisceesercizio di un suo diritto“.
L’atto di violenza è in re ipsa “fatto idoneo a determinare o aggravare l’intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi“.