Separazione, il decreto di trasferimento del minore deve tener conto della volontà del figlio di 9 anni (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza 5 giugno 2023, n. 15710).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Francesco Antonio GENOVESE – Presidente –

Dott. Giuseppe Umberto luigi Cesare SCOTTI – Consigliere –

Dott. Clotilde PARISE – Consigliere –

Dott. Lura TRICOMI – Consigliere –

Dott. Annamaria CASADONTE – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4465-2022 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) elettivamente domiciliato in (OMISSIS);

ricorrente

contro

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS);

intimata

avverso il decreto n. 71/2022 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 03/02/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal consigliere dott.ssa Annamaria Casadonte;

rilevato che:

1.- Il sig. (OMISSIS) (OMISSIS) impugna per cassazione il decreto con cui la Corte d’appello di Trieste ha accolto il reclamo, proposto dalla sig.ra (omissis) avverso il decreto del Tribunale che aveva rigettato la sua richiesta di autorizzazione a trasferirsi in Brasile, paese di origine, insieme al figlio minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS) avuto dalla relazione con il sig. (OMISSIS) e affidato, in forma congiunta, a entrambi i genitori con collocazione presso la madre, in forza del decreto adottato dal tribunale di Trieste a seguito della fine della relazione sentimentale fra i due.

2.- La corte d’appello ha considerato le difficoltà della madre – residente a Trieste dalla nascita del figlio – a reperire un sostegno familiare, se non quello dell’anziana madre, e un lavoro, al fine di raggiungere  l’autonomia economica posto che allo stato vive in un appartamento pagato dal padre del minore, il quale nel frattempo ha ricostituito una propria nuova vita affettiva. Al contempo, la corte territoriale ha osservato che in Brasile la sig.ra (OMISSIS) ha ancora una rete familiare sufficientemente ampia e la possibilità di reperire un’occupazione, oltre a possedere un immobile in cui vivere o comunque avere la possibilità di procurarsene agevolmente uno.

3.- La corte di merito ha inoltre evidenziato come il padre, che lavora sulle navi da crociera, restando a terra cinque settimane, dopo averne lavorate “in mare” altre cinque, non abbia proposto una soluzione residenziale idonea ad assicurare uno stabile per l’accudimento del minore, in assenza della madre, né ha prospettato una situazione alternativa al trasferimento in Brasile del figlio tale che possa ritenere possibile l’adempimento degli obblighi di cura e responsabilità genitoriale da parte del padre, in luogo della madre.

4.- La corte territoriale ha però disatteso le risultanze della ctu, che riconoscendo l’idoneità genitoriale di entrambi i genitori, ha prospettato  quale  soluzione  preferibile – in accordo col miglior interesse del minore – quello di rimanere a (OMISSIS) ove é radicato affettivamente e socialmente.

5.- A questo riguardo la corte territoriale ha diversamente valutato argomentando che tale conclusione non tenesse conto della gestione genitoriale del minore in assenza della madre. Inoltre, la corte di merito ha ritenuto che il padre, sia per le condizioni di vita, sia per le condizioni economiche, non avrebbe avuto difficoltà a raggiungere il figlio in Brasile, durante il lungo periodo di sbarco.

6.- Infine e in considerazione dell’autorizzato trasferimento, la corte d’appello ha disposto i tempi di visita a favore del padre confermando il contributo di mantenimento così come in vigore.

7.- La cassazione del decreto, reso pubblico il 3/2/2022, è chiesta dal sig. (OMISSIS) (OMISSIS) con ricorso notificato il 17/2/2022 e affidato a cinque motivi.

8.- Non ha svolto attività difensiva l’intimata (OMISSIS).

considerato che:

9.- Con il primo motivo (violazione dell’art. 112, cod. proc civ., e/o art. 345 cod. proc. civ, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e/o violazione dell’art. 111 Cost, comma 6 Cost. e dell’art. 132, comma 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) si censura il decreto impugnato sotto i diversi profili della violazione della legge processuale, del difetto assoluto di motivazione e dell’omesso accertamento di fatti decisivi, assumendo che la corte territoriale abbia deciso la lite sulla base del presupposto fattuale dell’ineluttabilità del trasferimento della madre con conferma della residenza del figlio in Italia che, però, non era mai emerso in quanto tale nel corso del giudizio e la cui inevitabilità non era mai stata menzionata nella motivazione del provvedimento.

10.- Con il secondo motivo (violazione dell’art. 111, comma sei, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc.cv., omesso accertamento di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) si censura il fatto che la corte d’appello non abbia fatto ricorso alla prova scientifica ovvero all’integrazione dell’accertamento tecnico psicologico già eseguito per stabilire se il superiore interesse del minore, nel caso di trasferimento unilaterale della madre in Brasile fosse garantito dallo spostamento della residenza oppure lasciandola in Italia.

11.- Con il terzo motivo (violazione dell’art. 12 della Convenzione di New York, dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, dell’art. 315-bis comma 3, cod. proc. civ. e degli artt. 336-bis e art. 337-octies cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. e/o violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comm2, n.4, cod. proc. civ., per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e/o omesso accertamento di fatti decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.) si censura, sotto i diversi profili della violazione della legge sostanziale, difetto assoluto di motivazione e omesso accertamento di fatti decisivi, il fatto che il giudice del reclamo, nel comparare le uniche due soluzioni possibili (la residenza in Brasile con la madre o la residenza in Italia solo con il padre) non aveva considerato che il minore aveva espressamente dichiarato nel corso della ctu di non voler trasferirsi in Brasile per non perdere il contatto con il padre, la nonna e i compagni di scuola.

12.- Con il quarto motivo (violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. per difetto assoluto di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) si censura che le previsioni relative al diritto di visita del padre erano state assunte senza alcuna motivazione nel decreto e sono contenute solo nel dispositivo del provvedimento.

13.- Con il quinto motivo (violazione dell’art. 111, comma 6, Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. e/o omesso accertamento di fatti decisivi in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.) si censura la statuizione relativa al contributo mensile del mantenimento a favore del figlio minore, confermato in euro 1.000,00 mensili senza motivazione e, in particolare, senza tenere in considerazione il notoriamente diverso costo della vita in Italia e Brasile.

14.- Appare prioritario, rispetto a ogni altro, l’esame del terzo motivo, che è fondato.

15.- La corte territoriale nel valutare le possibili soluzioni poste al suo esame ha omesso del tutto di considerare quanto dichiarato dal minore nel corso dell’ascolto.

16.- L’ascolto del minore costituisce, infatti, adempimento necessario ai sensi dell’art. 315 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, in tutte le questioni e procedure che lo riguardano, in attuazione dell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo.

17.- Ciò posto, va osservato che, del contenuto delle dichiarazioni rese dal figlio minore delle parti al ctu a tale fine incaricato, e puntualmente riportate nel ricorso (cfr. pagg. 23 e 24), la corte territoriale non dà alcun conto, come avrebbe invece dovuto, tanto più in considerazione del prospettato rischio dell’insorgenza di un disturbo dell’adattamento in caso di trasferimento in Brasile.

18.- Invero, anche alla luce dell’art. 8 CEDU, costituisce necessario corollario del diritto del minore a essere ascoltato, la regola secondo la quale l’autorità giudiziaria, chiamata a pronunciarsi su decisioni che lo riguardano, debba esaminare in maniera dettagliata e analitica le dichiarazioni rese, in sede di ascolto, dal minore dotato di capacità di discernimento, sicché, in caso di opposizione di quest’ultimo al trasferimento all’estero è obbligatoria la considerazione di tale volontà e anche la verifica di tutte le circostanze fattuali che la giustifichino, al fine di pervenire a conclusioni che tengano in considerazione il suo miglior interesse per come si atteggia nello specifico caso in esame (cfr. Cass.5237/2014; id. 32359/2018; id. 21055/2022).

19.- Il figlio della coppia, peraltro, pur essendo infradodicenne ha, nondimeno, l’età di nove anni che normalmente si accompagna ad una certa capacità di discernimento, compatibile con la possibilità di fornire elementi utili ai fini della decisione sul mutamento del contesto di vita, come quello in esame, connesso con il trasferimento in Brasile di un bambino che, fin dalla nascita, è vissuto in una realtà oggettivamente assai diversa.

20.- La mancata considerazione di tali circostanze e regole da parte della corte triestina comporta, con l’assorbimento di ogni altra censura sui tempi di permanenza del minore con ciascun genitore e sul mantenimento del figlio minore d’età, la cassazione della decisione impugnata, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, il 19 aprile 2023.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.