Simulano un tamponamento con la vittima, così i complici gli svaligiano la casa (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 5 ottobre 2021, n. 36172).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente – 

Dott. NARDIN Maura – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere –

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) MARIO nato a PALERMO il 10/08/19xx;

avverso l’ordinanza del 25/02/2021 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa DONATELLA FERRANTI;

sentite le conclusioni del PG, Dott.ssa FELICETTA MARINELLI per il rigetto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ ordinanza in epigrafe il Tribunale della Libertà di Palermo ha rigettato l’istanza di riesame proposta da (OMISSIS) Mario avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Palermo l’11.02.2021 che ha applicato la custodia cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad episodio di furto in concorso commesso presso l’abitazione di (OMISSIS) Giuseppe ove si impossessavano di vari oggetti per un valore di 86.000,00 euro.

In particolare nell’imputazione cautelare al (OMISSIS) veniva contestato di aver simulato unitamente ai complici (OMISSIS) e (OMISSIS) un sinistro stradale tra lo scooter in uso al (OMISSIS) e l’autovettura della persona offesa, che quindi si era intrattenuta a discutere della dinamica dell’incidente mentre gli altri complici, (OMISSIS) e (OMISSIS), si introducevano nella sua abitazione, asportando gli oggetti di valore (preziosi e argenteria) ivi custoditi, descritti nelle denunce del 7 e del 22.10.2020.

Con l’aggravante di aver commesso il furto in più persone riunite e di aver profittato di circostanze di tempo e luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa avendo commesso il fatto ai danni di persona di età avanzata cui facevano credere di aver subito un sinistro stradale.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato (OMISSIS) deducendo:

2.1. vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla valutazione e al travisamento degli elementi indiziari e in punto di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.

Lamenta che il coinvolgimento nella vicenda del (OMISSIS) deriva dalle dichiarazioni della persona offesa che ha indicato l’imputato come una delle due persone che l’avevano chiamata per farle constatare l’incidente-tamponamento poi rivelatosi simulato.

Non era stata presa in considerazione la tesi difensiva del (OMISSIS) che aveva dichiarato in sede di interrogatorio di essersi avvicinato alla persona offesa che stava discutendo con il (OMISSIS) solo per curiosità ma che era estraneo all’azione delittuosa e che dai tabulati telefonici non erano risultati contatti tra l’indagato e i correi; che le attività di perquisizione avevano dato esito negativo presso l’abitazione del (OMISSIS) e che la persona offesa non aveva mai indicato il (OMISSIS) tra i sospettati.

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al pericolo di recidivanza nonché all’adeguatezza e proporzionalità della misura cautelare in considerazione del ruolo assolutamente marginale assunto dall’indagato nella vicenda secondo anche la ricostruzione fattuale assunta dal Tribunale del riesame.

Il (OMISSIS) tra l’altro ha solo un precedente assai modesto che risale al 2015; deduce la mancata verifica della attualità delle esigenze cautelari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In punto di diritto va rilevato che, nella fase cautelare, si richiede non la prova piena del reato contestato (secondo i criteri di cui all’art. 192 cod. proc. pen.) ma solo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Questo Collegio, in particolare, condivide il maggioritario indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “in tema di misure cautelari personali, la nozione di gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 c.p.p. non si atteggia allo stesso modo del termine indizi inteso quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza.

Pertanto, ai fini dell’adozione di una misura cautelare, è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in ordine ai reati addebitatigli e gli indizi non devono essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti per il giudizio di merito dall’art. 192 c.p.p., comma 2, come si desume dall’art. 273 c.p.p., comma 1 bis, che richiama i commi terzo e quarto dell’art. 192 c.p.p., ma non il comma 2 dello stesso articolo che richiede una particolare qualificazione degli indizi (non solo gravi ma anche precisi e concordanti)”: Cass. 36079/2012 Rv. 253511; Cass. 7793/2013 Rv. 255053; Cass. 18589/2013 Rv. 255928; Cass. 16764/2013 Rv. 256731.

1.1. Occorre ancora ricordare che la scelta e la valutazione delle fonti di prova rientrano tra i compiti istituzionali del giudice di merito e sfuggono al controllo del giudice di legittimità se adeguatamente motivate e immuni da errori logico-giuridici.

Invero a tali scelte e valutazioni non può infatti opporsi, laddove esse risultino, come nella specie, correttamente motivate, un diverso criterio o una diversa interpretazione, anche se dotati di pari dignità (Cass. Penale sez. 6^, 3000/1992, Rv. 192231 Sciortino).

1.2. Inoltre va sottolineato che il ricorso per cassazione, il quale deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza oltre che assenza delle esigenze cautelari è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando -come nel caso di specie- propone e sviluppa censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017 Cc. (dep. 26/06/2017 ) Rv. 270628-01;Sez. 5^, 46124/2008, Rv.241997, Magliaro.).

1.3. Alla luce dei principi sopra menzionati il primo motivo è inammissibile per genericità e aspecificità a fronte delle puntuali argomentazioni del Tribunale del riesame con riferimento alla gravità indiziaria.

Le doglianze del ricorrente sono volte essenzialmente a proporre una diversa alternativa lettura degli elementi valorizzati dal Tribunale circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza risultanti in particolare dalle dichiarazioni della persona offesa che ha affermato di essere stata avvisata del tamponamento “simulato” della sua autovettura Fiat Panda, provocato dal motociclo di (OMISSIS) Alessio, da due soggetti tra cui il (OMISSIS) che ha riconosciuto con certezza oltre che dall’esame della videocamera che aveva ripreso il (OMISSIS) alle 9,56 mentre discuteva proprio con il (OMISSIS), poco dopo il transito dello (OMISSIS) e l’allontanamento di (OMISSIS) che, successivamente, proprio approfittando del fatto che la persona offesa era tenuta occupata a discutere con (OMISSIS) e (OMISSIS) per la verifica delle conseguenze del tamponamento, erano entrati nell’abitazione della (OMISSIS) sottraendo vari oggetti di valore.

Sul punto il Tribunale del riesame ha motivato in maniera logica e coerente riportando la cronologia delle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e i riscontri derivanti dalle dichiarazioni della persona offesa evidenziando che il (OMISSIS) aveva svolto un ruolo marginale ma che aveva fornito uno specifico contributo al delitto, chiamando la vittima per attirarla in strada e consentire al (OMISSIS) di intrattenerla cercando di attivarsi per risarcire il presunto danno al paraurti mentre gli altri complici svaligiavano il suo appartamento (fol 4 e 5).

Va sottolineata la piena legittimità del richiamo dell’ordinanza genetica, tale da saldare in un unico corpo le valutazioni di merito.

Deve rilevarsi inoltre che non occorre una risposta puntuale per ogni tema, ben potendosi ammettere una valutazione complessiva destinata implicitamente a superare le doglianze dedotte.

Il Tribunale ha dunque, con motivazione ineccepibile in quanto a logicità e correttezza, ritenuto comprovato sotto il profilo della gravità indiziaria il coinvolgimento del (OMISSIS) nella attività di delittuosa mediante una ricostruzione in fatto derivante dalla valutazione complessiva e non frammentaria del materiale di indagine, con un apprezzamento che compete in via esclusiva al giudice di merito e non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164).

2. Il secondo motivo appare fondato nei termini appresso indicati.

Occorre rammentare che l’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47/2015, stabilisce che le misure cautelari personali possono essere disposte, con riferimento al pericolo di recidivanza, soltanto quando il pericolo medesimo presenta i caratteri della concretezza e dell’attualità, ricavabili dalle specifiche modalità e circostanze del fatto e dalla personalità della persona sottoposta alle indagini desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali; con l’ulteriore precisazione per cui le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere comunque desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede.

Tuttavia, come già osservato da questa Corte, la nuova disposizione non ha fatto altro che codificare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui per l’applicazione della misura cautelare sulla base di un giudizio prognostico basato su dati concreti, che ben possono essere tratti dagli aspetti fattuali della vicenda, come dimostra la stessa previsione di cui all’art. 274 lett. c) mediante il riferimento alle specifiche modalità e circostanze del fatto, alla personalità dell’imputato o indagato desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265985; Sez. 5, Sentenza n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902).

Si è altresì precisato che il requisito dell’attualità, pur non costituendo una mera ripetizione di quello della concretezza, richiama necessariamente l’esigenza di elevata probabilità di suo verificarsi rispetto tuttavia non già all’occasione del delinquere, ma alla sua occasionalità; in questo senso dunque deve ritenersi che il pericolo non è attuale se la condotta criminosa si appalesa del tutto sporadica ed occasionale, mentre sussiste laddove l’illecito possa ripetersi in ragione delle modalità del suo estrinsecarsi, della personalità del soggetto, indipendentemente dalla imminenza di sua verificazione (Sez. 6, n. 9894 del 16/02/2016, Criscuolo, Rv. 266421; Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016, Draghici, Rv. 267965).

Nello specifico, è stato più volte affermato come ai fini dell’individuazione dell’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il giudice possa porre a base della valutazione della personalità dell’indagato le stesse modalità del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravità del medesimo (Sez. 1 n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 5 n. 35265 del 12/3/2013, Castelliti, Rv. 255763).

2.1. Sul punto la motivazione del Tribunale del riesame non appare congrua ed adeguata, in quanto deduce gli elementi concludenti atti a cogliere l’attualità, concretezza del pericolo di reiterazione del reato e l’adeguatezza e proporzionalità della misura coercitiva, dalla sola gravità astratta della condotta che definisce tale da rivelare professionalità ed escludere la mera occasionalità del fatto, ciò in maniera apodittica e contraddittoria con quanto evidenziato nel corpo della motivazione, circa il ruolo marginale assunto nella vicenda dal (OMISSIS), anche in considerazione dell’assenza di contatti telefonici con i complici (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), contatti registrati dai tabulati telefonici che, invece, quest’ultimi avevano mantenuto fin dalle prime ore del mattino del 7.10.2020 oltre che durante la perpetrazione del furto (fol 5 e 6 ordinanza genetica).

Il Tribunale non specificava le ragioni per le quali non era possibile adottare una misura meno afflittiva anche in considerazione del fatto che il (OMISSIS) risultava gravato da un unico modesto precedente del 2015, per il quale aveva beneficiato della sospensione della pena.

2.2. Va disposto pertanto l’annullamento dell’ordinanza limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo.

Così deciso il 22.9.2021.

Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.