Sinistro stradale: cosa accade se la Corte d’appello omette di calcolare gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto? (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, Sentenza 13 gennaio 2023, n. 832)

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Rel. Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35052/2019 proposto da:

(OMISSIS) DOMENICO ROSARIO, rappresentato e difeso dall’avvocato RODARIO ANTONIO (OMISSIS), e con il medesimo elettivamente domiciliato in Roma Via (OMISSIS), 7 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) FRANCESCO;

-ricorrente-

contro

(OMISSIS) ADDOLORATA GIUSEPPA;

-intimata-

nonchè contro

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO (OMISSIS) ed elettivamente domiciliata in Roma in Via (OMISSIS) 38 presso lo studio dell’avvocato FABIO (OMISSIS);

-controricorrente-

avverso la sentenza n. 898/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2022 dalla Dott.ssa MOSCARINI ANNA;

Considerato che:

1. Domenico Rosario (OMISSIS), con atto di citazione del 20/5/2011, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Lecce Cosimo Damiano (OMISSIS) e la Carige Assicurazioni SpA (poi Amissima Assicurazioni SpA) rappresentando di essere rimasto vittima di un sinistro stradale dovuto esclusivamente a fatto e colpa del convenuto (OMISSIS), del quale chiedeva accertarsi la responsabilità e condannarsi al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali per l’importo di €. 1.360.848,31, oltre accessori.

Istituitosi il contraddittorio con la Carige Assicurazioni SpA, restando il (OMISSIS) contumace, fu disposta l’acquisizione di mezzi di prova documentale e testimoniale e una CTU medico-legale sulla persona dell’attore.

2. Nel corso del giudizio il giudice adito, con ordinanza del 17/12/2013, dispose il pagamento, a titolo di provvisionale, in favore dell’attore, della somma di €. 319.110,00, importo che la compagnia pagò in data 31/3/2014.

3. All’esito dell’istruttoria il Tribunale, con sentenza del 173/2016, accertò la responsabilità esclusiva del convenuto (OMISSIS) e lo condannò, in solido con la Carige Assicurazioni SpA, al risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in €. 637.675,00 statuendo che detto importo, liquidato all’attualità, dovesse essere devalutato alla data dell’evento e poi rivalutato di mese in mese, secondo l’indice Istat, con applicazione degli interessi sulla somma via via rivalutata, ed interessi dalla data della sentenza in poi; liquidò poi altre somme, €. 4.544,66 per danno da spese mediche, ed €. 152.354,30 per danno da perdita della capacità lavorativa specifica, disponendo che dall’importo complessivo dovesse detrarsi la somma versata dalla compagnia in esecuzione del provvedimento di concessione della provvisionale.

4. A seguito di appello principale di Amissima Assicurazioni SpA (già Carige Assicurazioni SpA) e incidentale del (OMISSIS), la Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 898 del 29/8/2019, ha, per quanto ancora qui di interesse, accolto il terzo motivo dell’appello principale con il quale la compagnia aveva censurato la sentenza di primo grado per aver previsto che sulla somma complessivamente liquidata, previa devalutazione dalla data del sinistro, fossero applicati gli interessi e solo successivamente a tale calcolo fosse decurtata la somma pagata a titolo di provvisionale, assumendo che si sarebbero applicati interessi su somme già versate sin dal 2013.

La Corte ha accolto questo motivo di appello, ritenendo che la somma dovuta a titolo risarcitorio andasse devalutata alla data del sinistro, detratti gli acconti e sulla somma così ottenuta fossero computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado e sulla complessiva somma i soli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.

Accolto anche l’appello incidentale del (OMISSIS) sulla mancata personalizzazione del danno non patrimoniale la Corte d’Appello ha rideterminato in €. 760.161,20 la somma dovuta al (OMISSIS), oltre interessi da conteggiarsi secondo i criteri ivi indicati /ed ha condannato Amissima Assicurazioni SpA e (OMISSIS) Addolorata, quale erede del defunto (OMISSIS) Cosimo, al pagamento di 2/3 delle spese del grado, compensando il residuo 1/3.

5. Avverso la sentenza Domenico Rosario (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Ha resistito Amissima Assicurazioni SpA con controricorso.

La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale sussistendo i presupposti di cui all’art. 380 bis c.p.c.

Ritenuto che:

1. Con l’unico motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.- il ricorrente lamenta che la sentenza, nel definire i criteri per il calcolo degli interessi, abbia omesso di calcolarli anche per il periodo decorrente dalla data del sinistro fino alla liquidazione dell’acconto ed abbia solo reso omogenee, in punto di rivalutazione, le somme versate a titolo di acconto rispetto a quelle liquidate in via definitiva, abbia operato la detrazione dal dovuto ma, per l’appunto, computato gli interessi solo sul residuo.

Così avrebbe determinato la violazione delle disposizioni in epigrafe che, in tema di liquidazione del danno da illecito extracontrattuale (art. 2056 c.c.) rinvia, quanto ai criteri per la sua determinazione, alle norme generali di cui agli artt. 1223 e 1226 c.c. relative all’inadempimento delle obbligazioni.

Ciò sarebbe in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’obbligazione risarcitoria da illecito extracontrattuale quale debito di valore, comporta, in aggiunta alla rivalutazione monetaria dal momento del fatto fino all’epoca della liquidazione, l’attribuzione in favore del danneggiato, ed a carico di chi sia onerato del pagamento, degli interessi sul credito indennitario via via rivalutato.

La rivalutazione monetaria, infatti, esprime ratio risarcitoria e copre il danno emergente, ripristinando la situazione patrimoniale del creditore al momento del verificarsi dell’illecito, mentre gli interessi integrano una finalità remunerativa, mirando cioè a ristorare il creditore del lucro cessante.

Omettendo di calcolare gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto e, dunque, dal momento del sinistro fino al pagamento dell’acconto, la Corte d’Appello avrebbe violato le disposizioni in epigrafe e contrastato il consolidato orientamento di questa Corte.

1.1 Il motivo è fondato.

Il credito risarcitorio è stato sì reso omogeneo nella devalutazione delle somme dovute nella liquidazione definitiva rispetto a quelle pagate a titolo di acconto ma, a seguito della detrazione degli acconti, solo sulla somma così ottenuta sono stati computati gli interessi dalla data del sinistro sulla somma via via rivalutata sino alla sentenza di primo grado, mentre non sono stati conteggiati gli interessi sulla somma pagata a titolo di acconto.

Ciò contrasta con i principi in tema di liquidazione del danno nelle obbligazioni di valore.

Il danno da fatto illecito forma l’oggetto d’una obbligazione di valore, cioè d’un debito che, al momento in cui nasce, non è predeterminato in una somma di denaro né è monetizzabile con un criterio oggettivo.

Il risarcimento del danno ha lo scopo di riprodurre la condizione patrimoniale in cui si sarebbe trovato il danneggiato se il fatto illecito non si fosse verificato.

Nel caso in cui il risarcimento avvenga tramite il pagamento di acconti seguito poi dalla liquidazione definitiva del danno, se, come nel caso in esame, si omette il computo degli interessi sulla somma versata a titolo di acconto, e cioè dalla data del sinistro fino al pagamento dell’acconto, non si riproduce la condizione patrimoniale in cui il danneggiato si sarebbe trovato se il fatto illecito non si fosse verificato.

La giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, si è da tempo consolidata nel senso che il computo degli interessi debba essere svolto anche sulla somma versata a titolo di acconto.

In particolare, la sentenza di questa Sezione, n. 9950 del 20/4/2017, est. Rossetti, ha interpretato i principi di cui alla pronuncia Cass., S.U. n. 1712 del 1995 relativi alla inapplicabilità alle obbligazioni risarcitorie della mora del debitore (1224 c.c.) e alla applicabilità dei criteri per soddisfare il ritardo nel risarcimento del danno da obbligazioni di valore, riferendosi alla ipotesi, coincidente con quella oggetto di esame, dell’avvenuto pagamento di acconti.

Questa Corte ha statuito che “La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un’obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire:

a) devalutando l’acconto ed il credito alla data dell’illecito;

b) detraendo l’acconto dal credito;

c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull’intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell’illecito al pagamento dell’acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell’acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva.”

Questo orientamento si è ormai consolidato, essendo stato ribadito da più pronunce (Cass., 3, n. 25817 del 31/10/2017; Cass., 3, n. 16027 del 18/5/2022).

Essendosi la sentenza discostata da questo consolidato orientamento, come fondatamente lamentato dall’odierno ricorrente, la stessa va cassata, con rinvio della causa, affinché il giudice del rinvio applichi i principi illustrati.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione, la cassazione della impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Cote accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile del 10/06/2022.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2023.

SENTENZA – copia non ufficiale -.