Solo la contrattuale “disponibilità di locali” per un periodo di tempo determinato può qualificarsi come locazione in senso proprio e stretto, riguardando soltanto la detenzione provvisoria un immobile considerato nella sua consistenza fisica e funzionale; situazione che non ricorre allorché questa detenzione è strettamente collegata a una serie di servizi e di forniture, che concretizzano ulteriori prestazioni nient’affatto “accessorie” o “complementari”, poiché senza di esse la pura disponibilità dei locali è inidonea a soddisfare le esigenze che muovono l’Amministrazione a contrarre: elementi tutti che realizzano insieme la causa concreta del contratto con un nesso funzionale inscindibile tra locazione di spazi idonei, fornitura di materiali e suppellettili, prestazione di servizi, elementi che solo nel loro complesso organizzato rispondono alle finalità perseguite dall'Amministrazione.