REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SETTIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Anna – Rel. Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) Nazario nato a (OMISSIS) (OMISSIS) il 04/01/19xx;
avverso la sentenza del 26/11/2019 della CORTE APPELLO di BARI;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Anna CRISCUOLO.
Motivi della decisione
Il difensore di (OMISSIS) Nazario ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa il 19 settembre 2017 dal G.u.p. del Tribunale di Foggia, previo riconoscimento di attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva semplice, ha rideterminato la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il reato di evasione con la diminuente per il rito e conferma del beneficio della sospensione condizionale.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto sussistente il reato di evasione, nonostante la mancanza di dolo, desumibile dalla circostanza che in precedenza l’imputato aveva chiesto l’intervento dei CC, rappresentando l’impossibilità di proseguire la convivenza a causa dei dissidi con la madre e di volersi trasferire presso l’abitazione della compagna, ove era stato poi rintracciato.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato perché articolato in fatto e diretto a proporre una lettura alternativa dell’episodio, a fronte della corretta ricostruzione contenuta in sentenza.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte integra il reato di evasione qualsiasi allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la sua durata, la distanza dello spostamento o i motivi che inducono il soggetto ad eludere la vigilanza sullo stato custodiale (Sez. 6, n. 28118 del 09/06/2015. Rapino, Rv. 263977) né rileva la circostanza indicata dalla difesa, non integrando la stessa una causa di esclusione del dolo.
Ed infatti, integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché per chiedere di essere ricondotto in carcere, in quanto il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio (Fattispecie nella quale l’imputato si allontanava dal domicilio per recarsi in caserma, rappresentando l’insostenibilità della convivenza con il padre e la volontà di rientrare in carcere. Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018 Natale, Rv. 274295- 01).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28 gennaio 2021.
Depositato in Cancelleria l’8 marzo 2021.