Sottrae con la forza alcuni beni della vittima perché convinto che quest’ultima gli avesse in precedenza sottratto un telefono cellullare. E’ rapina (Corte di Cassazione, Sezione II Penale, Sentenza 28 gennaio 2021, n. 3556).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GALLO Domenico – Presidente –

Dott. TUTINELLI Vincenzo – Consigliere –

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Rel. Consigliere –

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere –

Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) nato in Nigeria il 14/05/1990;

avverso la sentenza dell’11/07/2019 della Corte di Appello di Venezia;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Luigi Agostinacchio;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza dell’11/07/2019 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova del 04/12/2013, confermava il giudizio di penale responsabilità dell’imputato appellante (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) per i reati di rapina (capo a) e lesioni (capo b) a costui ascritti, riducendo la pena inflitta.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, eccependo la violazione di legge (art. 393 cod. pen.) ed il vizio di motivazione, in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti di cui al capo a) per aver agito nella convinzione di esercitare un proprio diritto ossia di aver sottratto con la forza alcuni beni della vittima perché convinto che quest’ultima gli avesse in precedenza sottratto un telefono cellullare.

3. Il ricorso si basa su argomentazioni manifestamente infondate oltre che reiterative rispetto ai precedenti gradi del giudizio.

Ha infatti correttamente sottolineato il giudice di merito con doppia pronuncia conforme di condanna che l’azione si sottrazione dell’imputato non aveva ad oggetto il cellulare che si assumeva indebitamente sottratto ma altri oggetti di proprietà della persona offesa.

Orbene, per pacifica giurisprudenza, i delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone si caratterizzano – distinguendosi dalla estorsione e dalla rapina – in relazione al profilo della tutelabilità dinanzi all’autorità giudiziaria del preteso diritto cui l’azione del reo era diretta, giacché tale requisito – che il giudice è preliminarmente chiamato a verificare – deve ricorrere per la configurabilità del primo, mentre, se manca, determina la qualificazione del fatto alla stregua degli altri reati (Cass. sez. 2, sent. n. 52525 del 10/11/2016 – dep. 12/12/2016 – Rv. 268764).

4. Nel caso di specie la dedotta pretesa di restituzione del cellulare non giustificava certamente l’appropriazione di altri oggetti di proprietà della parte offesa posto che l’ordinamento non riconosce al creditore un’azione diretta all’apprensione di beni del debitore a saldo del dovuto, essendo a tal fine necessario non solo l’accertamento del credito ma, a fronte dell’inadempimento, l’espropriazione forzata nelle forme di legge mediante ufficiale giudiziario.

5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il giorno 21 gennaio 2021.

Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.