Spaccio di stupefacente: l’imputato ha dimostrato una speciale «insensibilità» all’effetto special preventivo delle ripetute condanne (Corte di Cassazione, Sezione IV Penale, Sentenza 29 marzo 2021, n. 11665).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente –

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere –

Dott. CENCI Daniele – Consigliere –

Dott. DAWAN Daniela – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) FOUAD nato il 13/09/19xx;

avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Daniela DAWAN;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. Giulio ROMANO che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Brescia, revocata la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ha confermato nel resto la pronuncia resa dal Gup del Tribunale di Brescia nei confronti di (OMISSIS) Fouad che, per il reato di cui all’art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90, applicata la contestata recidiva, ritenuta la continuazione e con la diminuente per il rito, lo condannava alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa.

2. Alla luce del compendio probatorio, acquisito ai sensi dell’art. 442, comma 1-bis cod. proc. pen., il primo giudice ha ricostruito i fatti nei seguenti termini.

In data 06/01/2018, (OMISSIS) Fouad, sottoposto a pedinamento discreto, era osservato incontrarsi con altro connazionale che gli consegnava del denaro; i due venivano seguiti da personale di p.g.

Mentre il (OMISSIS) riusciva a dileguarsi, l’altro soggetto, poi identificato in (OMISSIS) Youness, veniva fermato e sottoposto a perquisizione con rinvenimento sulla sua persona di un involucro contenente sostanza risultata essere cocaina per 0,7 grammi.

Sentito a sommarie informazioni, il (OMISSIS) confermava di avere contattato il (OMISSIS), di cui forniva le utenze telefoniche, di essersi quindi incontrato con lui e di avere dallo stesso acquistato la sostanza stupefacente al prezzo di 40 euro.

L’acquisizione dei tabulati telefonici delle utenze in uso al prevenuto consentiva agli inquirenti di enucleare i numeri di telefono a maggiore ricorrenza.

I relativi intestatari, escussi a sommarie informazioni e sottoposti a riconoscimento fotografico, erano tutti risultati essere acquirenti di stupefacente dall’imputato.

3. Avverso la prefata sentenza ricorre l’imputato a mezzo dei difensori sollevando due motivi:

3.1. Carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova in ordine alla responsabilità penale dell’imputato, ed erronea applicazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. peri.

Le dichiarazioni rese a s.i.t. dai soggetti tossicodipendenti, fondanti la pronuncia di penale responsabilità dell’imputato, sono poco credibili e prive di riscontro.

Sul punto, la Corte territoriale non ha risposto adeguatamente alle doglianze difensive.

3.2. Carenza, manifesta illogicità, contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento della contestata recidiva; violazione di legge in relazione all’art. 99, comma 4 cod. pen.; violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. con riguardo agli aumenti di pena a titolo dì continuazione.

Già il giudice di primo grado, nell’individuare la pena base, si era incomprensibilmente discostato dai minimi edittali, fornendo sul punto una motivazione generica; ha operato un aumento di pena per i reati satellite assolutamente sproporzionata, senza peraltro specificare il calcolo relativo ai singoli capi di imputazione.

4. Il ricorso è inammissibile.

5. Il primo motivo, oltre a connotarsi per genericità, è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata ricorda, infatti, come la colpevolezza dell’imputato sia comprovata dalle convergenti dichiarazioni di sei testimoni diversi, separatamente identificati dalla p.g. a seguito dell’analisi svolta sui tabulati telefonici relativi alle utenze intestate e in uso all’imputato; e come all’individuazione delle utenze telefoniche si sia pervenuti a seguito della cessione di stupefacente effettuata dal (OMISSIS) in favore del (OMISSIS) in data 06/01/2018, cessione direttamente constatata dai Carabinieri e seguita dal sequestro della droga rinvenuta in possesso del (OMISSIS) che ha indicato nel prevenuto il cedente e fornito i numeri delle sue utenze.

Il giudice di appello richiama le argomentazione del primo giudice concernenti la spontaneità, la coerenza e l’attendibilità delle anzidette dichiarazioni, osservando come le censure dell’imputato al riguardo si appalesino vuote formule assertive, di ben scarsa consistenza a fronte di dichiarazioni non sconfessate da alcuna prova in contrario e nemmeno fronteggiate da una formale negazione degli addebiti, visto, in particolare, che il (OMISSIS) si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia.

6. Analoga valutazione di manifesta infondatezza spetta al secondo motivo.

La motivazione è adeguata e congrua sia con riguardo alla ritenuta recidiva, sia con riguardo agli aumenti operati sui reati satelliti.

La Corte territoriale, infatti, condividendo, in ragione del disvalore della condotta dell’imputato, la determinazione della pena base in anni 1 di reclusione ed euro 1.500 di multa, ha osservato che il «marginale discostamento dal minimo edittale è ben giustificato dalle modalità circostanziali in termini di continuità, diffusione territoriale, articolazione e capillare fidelizzazione della clientela e delle correlative fonti di approvvigionamento dimostrate dagli addebiti» ascritti all’imputato.

Sul riconoscimento della contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, la sentenza impugnata richiama le argomentazioni del giudice di primo grado che dava conto di una «speciale insensibilità» dell’imputato all’effetto special preventivo delle ripetute condanne riportate ed effettivamente scontate.

Osserva, altresì, che la particolare inclinazione e la specializzazione verso l’attività di spaccio di stupefacenti, che hanno portato l’imputato a collezionare svariate condanne per reati di detenzione e spaccio (dal 2005 al novembre 2017), dimostrano una capacità a delinquere ed una pericolosità specifica tali da ben giustificare il relativo aggravamento di pena.

Quanto, infine, all’aumento operato a titolo di continuazione, la Corte di appello – atteso che risulta accertato che il prevenuto ha posto in essere oltre un centinaio di episodi di cessione nei confronti di sei acquirenti – afferma, con motivazione incensurabile, che l’aumento ai sensi dell’art. 81 cod. pen. effettuato dal primo giudice, appare tutt’altro che eccessivo, risolvendosi in un aumento marginale assai modesto e senz’altro attagliato al disvalore complessivo del fatto.

7. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna di ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/12/2020.

Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.