Sparò al ladro. La Cassazione: “non c’era alcun pericolo per la sua famiglia, sparò per uccidere” (Corte di Cassazione, Sezione I Penale, Sentenza 20 dicembre 2021, n. 46419).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. DI GIURO Gaetano – Rel. Consigliere –

Dott. TALERICO Palma – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

ONICHINI WALTER nato a PADOVA il 27/12/19xx;

avverso la sentenza del 12/06/2019 della CORTE APPELLO di VENEZIA;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GAETANO DI GIURO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore l’avvocato (OMISSIS) Nunzia conclude chiedendo il rigetto del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;

l’avvocato (OMISSIS) Ernesto conclude chiedendo l’accoglimento del proprio ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in rubrica la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova in data 18/12/2017, che affermava la penale responsabilità di Walter Onichini in ordine al tentato omicidio di Ndreca Elson, aggravato ai sensi dell’art. 61 n. 8 cod. pen. (per avere l’imputato, subito dopo il fatto, caricato la vittima nel bagagliaio del proprio veicolo, abbandonandola poi in un fossato, senza avvertire i carabinieri su dove si trovasse, in tal modo aggravando le conseguenze del reato e in particolare incidendo sulla misura del pericolo di vita di Ndreca, rimasto privo di soccorsi per diverso tempo), e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla suddetta aggravante, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi undici di reclusione.

1.1 Questa la ricostruzione dei fatti svolta dai Giudici del merito.

Ndreca era entrato nel cuore della notte per rubare, con dei complici, in casa di Onichini e quest’ultimo, avendolo sorpreso mentre stava cercando di impossessarsi dell’auto posteggiata nel cortile della sua abitazione (dopo essersi già appropriato di una somma in contanti e delle chiavi della macelleria dell’imputato), aveva sparato due colpi nella sua direzione, il secondo dei quali mentre Ndreca, sceso dal veicolo, aveva cercato di allontanarsi, in tal modo attingendolo con numerosi pallini in molteplici distretti corporei a livello cutaneo e a livello degli organi interni.

Successivamente lo aveva caricato in auto e lo aveva gettato in un fossato.

La persona offesa veniva ritrovata sulla carreggiata nei pressi di detto fossato dai carabinieri in esito alla segnalazione di un passante.

Le lesioni riscontrate sulla stessa e l’indubbio pericolo di vita ad esse connesso avevano richiesto un intervento chirurgico urgente con successivo ricovero in rianimazione, derivandone una malattia della durata di novanta giorni e l’indebolimento della funzione prensile della mano destra.

1.2. Sia il primo che il secondo Giudice ritengono infondate le questioni processuali riproposte in questa sede, di cui si dirà in seguito, ed escludono la sussistenza della scriminante della legittima difesa, anche nella forma putativa e dell’eccesso colposo (la Corte territoriale confrontandosi, altresì, con le modifiche normative sulla legittima difesa domiciliare intervenute nelle more del presente processo).

2. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, Walter Onichini.

2.1 Con il primo motivo viene denunciata violazione degli artt. 185, comma 1, e 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per erronea mancata declaratoria di nullità derivata di consulenza tecnica basata su altra consulenza tecnica nulla e per mancato riconoscimento di inutilizzabilità di prova dichiarativa, affetta da nullità derivata, e segnatamente delle dichiarazioni dibattimentali rese dai consulenti tecnici sugli accertamenti tecnici e in particolare sulla consulenza tecnica affetta da nullità derivata; nonché mancanza di motivazione della sentenza laddove fonda la responsabilità su una consulenza tecnica affetta da nullità derivata e su prove dichiarative inutilizzabili.

Rileva la difesa che:

– come già aveva fatto il Tribunale di Padova, anche la Corte di appello di Venezia ha riconosciuto la nullità della consulenza tecnica depositata il 13 dicembre 2013 dai consulenti tecnici del Pubblico ministero, (OMISSIS) e (OMISSIS), relativa al materiale genetico acquisito sul luogo del delitto, in quanto, pur concernendo accertamenti tecnici aventi carattere irripetibile, che avevano comportato, invero, l’esaurimento definitivo del materiale genetico analizzato, ciò nondimeno veniva espletata ai sensi dell’art.359 cod. proc. pen., senza le garanzie del contraddittorio prescritte dall’art. 360 cod. proc. pen.;

– ciò avrebbe dovuto comportare l’inutilizzabilità degli esiti di siffatti accertamenti documentanti la presenza sui reperti del solo profilo genetico di Ndreca Elson;

– su tali risultanze, richiamate integralmente, faceva, invece, affidamento la consulenza tecnica balistica, svolta dai suddetti consulenti e dall’App. Scelto (OMISSIS), relativa alla dinamica del fatto in cui ha riportato lesioni Ndreca;

– tale ultima consulenza risulta, pertanto, affetta da nullità derivata ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen. ed è dunque inutilizzabile ai fini del decidendum, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni dibattimentali dei consulenti tecnici riguardanti la stessa;

– il Tribunale di Padova respingeva l’eccezione, rilevando che la consulenza balistica si era basata in misura preponderante sui rilievi biologici effettuati in occasione dell’espletamento di altra consulenza (“biologica”) disposta ex art. 360 cod. proc. pen. il 26 settembre 2016 per la rilevazione di ulteriori tracce biologiche sull’autovettura di Onichini;

– la Corte di appello, pur premettendo che le conclusioni relative alla posizione della vittima al momento del secondo sparo sarebbero inutilizzabili ove fondate esclusivamente sui prelievi ematici effettuati sul manto stradale e sul cancello senza le garanzie del contraddittorio, le ha ritenute utilizzabili osservando che si era pervenuti all’individuazione della suddetta posizione tramite la sinergia di fonti di prova ulteriori rispetto ai prelievi ematici effettuati senza il rispetto del principio del contraddittorio, che, quindi, fungerebbero da mera integrazione rispetto a tali fonti di prova.

Aggiunge il difensore che:

– i rilievi di cui alla consulenza genetica depositata il 13 dicembre 2013, nulli per violazione del contraddittorio, concernono reperti importanti per la ricostruzione dei fatti perché raccolti nella parte interna ed esterna dell’autovettura dell’imputato, sul cancello della strada e sul manto stradale ad esso antistante;

– diversamente i reperti analizzati ex art. 360 cod. proc. pen. erano stati acquisiti solo ed esclusivamente all’interno e all’esterno dell’auto, dimodoché dall’analisi genetica disposta erroneamente ex art. 359 cod. proc. pen. si traevano informazioni non ricavabili dall’estrazione del Dna effettuata con le garanzie del contraddittorio;

– per stabilire le traiettorie degli spari e la posizione delle parti, come richiesto dal quesito posto agli esperti balistici, fondamentali erano gli esiti dell’estrazione del Dna dai campioni prelevati sia dall’auto che dal cancello e dal manto stradale, questi ultimi oggetto di indagine della consulenza disposta erroneamente ex art. 359 cod. proc. pen. e rilevanti onde stabilire la traiettoria del secondo sparo;

– le conclusioni, della cui utilizzabilità si discute, erano frutto della combinazione di più fonti di prova, ivi compresi gli accertamenti tecnici poi dichiarati nulli;

– nessuna delle summenzionate fonti di prova costituiva mero strumento integrativo a corroborare una versione dei fatti già risultante da altri mezzi probatori;

– ciò dicasi anche per le analisi genetiche inutilizzabili per violazione dell’art. 360 cod. proc. pen.;

– del tutto indebita è l’affermazione della Corte territoriale;

– stante la nullità degli accertamenti genetici e la nullità derivata della successiva consulenza tecnica balistica, la sentenza di appello è viziata anche per difetto di motivazione, in quanto, per fondare la responsabilità penale dell’imputato per il reato ascrittogli, fa riferimento alla consulenza tecnica balistica affetta da nullità e a prove dichiarative inutilizzabili perché affette da nullità derivata ex art. 185, comma 1, cod. proc. pen.

2.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 stesso codice, per erronea ritenuta inammissibilità del secondo motivo di appello per asserita genericità per mancata indicazione delle parti di interrogatorio dell’imputato non utilizzate in dibattimento per le contestazioni ex art. 503 cod. proc. pen.

Rileva il difensore che:

– nell’atto di appello lamentava l’acquisizione al fascicolo dibattimentale dei verbali degli interrogatori resi dall’imputato durante le indagini preliminari per intero e non solamente nelle parti impiegate per le contestazioni, pur in mancanza di apposito consenso prestato ai sensi dell’art. 493 cod. proc. pen., e la loro utilizzazione per intero ai fini del decidendum, come emergente dalla profusa menzione da parte del Tribunale di Padova delle intere dichiarazioni;

– il Giudice di appello imputa all’appellante di non aver indicato quali sarebbero state le parti di interrogatorio, non oggetto di contestazione, utilizzate in modo determinante, con conseguente asserita inammissibilità del motivo di appello;

– nel caso di specie, onde comprendere le parti d’interrogatorio delle quali si lamentava l’inutilizzabilità, al Giudice di secondo grado sarebbe bastato raffrontare i verbali degli interrogatori resi dall’imputato con le parti impiegate ai fini della contestazione e con i passaggi richiamati, invece, nella sentenza di primo grado, sicché non poteva essere fatta alcuna questione di genericità del motivo d’appello;

– il motivo di appello era ab origine ammissibile e l’impugnante attraverso il motivo aggiunto non voleva sanare la genericità del motivo di appello, come censurato dalla Corte territoriale, ma, riportando gli estratti degli interrogatori impiegati dal Pubblico ministero per le contestazioni, intendeva solo facilitare il Giudice di secondo grado nell’individuazione dei passaggi indebitamente utilizzati ai fini della decisione.

2.3. Col terzo motivo di ricorso si deduce violazione del principio in dubbio pro reo di cui all’art. 533, comma 1, cod. proc. pen., laddove si assume come funzionante l’illuminazione pubblica.

Rileva il difensore che il teste carabiniere (OMISSIS), escusso all’udienza del 7 aprile 2017, ha riferito quanto all’illuminazione pubblica esistente nel luogo dei fatti di non ricordare se quella notte fosse accesa o spenta e che, a fronte del dubbio espresso dal suddetto sulla funzionalità dell’illuminazione in oggetto, la Corte ha ritenuto per acquisito che i piloni della luce pubblica in tale via (via Montegrappa) fossero accesi e rischiarassero la visuale degli abitanti della zona, con conseguente violazione del principio sopra indicato.

2.4. Con il quarto motivo di impugnazione si denuncia violazione dell’art. 59, ultimo comma, cod. pen. in relazione all’art. 52, primo e secondo comma, lett. b), cod. pen.

Rileva il difensore che:

– nell’atto di appello si sosteneva che Onichini aveva agito nell’incolpevole convinzione di trovarsi in una situazione scriminata quantomeno ai sensi dell’art. 52, secondo comma, cod. pen.;

– l’uomo invero aveva sparato due colpi convinto di esservi stato costretto dalla necessità di difendere un bene patrimoniale di sua proprietà (l’auto), nonché l’incolumità del figlio del quale aveva supposto essere in corso il rapimento;

– la Corte di appello esclude la legittima difesa domiciliare putativa facendo errata applicazione del suddetto disposto normativo, ritenendo che l’imputato non fosse affatto preoccupato per il figlio e non approfondendo la percezione di Onichini anche in ordine alla sottrazione del bene patrimoniale;

– la Corte di appello adotta una prospettiva ex post nella valutazione dei fatti che la conduce inevitabilmente ad escludere la necessità di difesa e non invece una prospettiva ex ante, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente approfondimento della supposizione dell’agente.

2.5. Col quinto motivo di ricorso si rileva erronea applicazione dell’art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen. in punto di pericolo di aggressione.

Rileva il difensore che:

– la Corte di appello erra laddove mostra di ritenere che per applicarsi l’art. 52, secondo comma, cod. pen., nell’ipotesi sub b), debba esservi, oltre all’assenza di desistenza, un pericolo d’aggressione all’incolumità propria o di altri assunto come attuale;

– tale impostazione differisce da quello che è l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità più recente, la quale. ritiene che l’attualità sia connotato esclusivo dell’offesa all’incolumità personale o al bene patrimoniale, non investendo la stessa anche il pericolo di cui all’art. 52, secondo comma, lett. b), cod. pen., che sussisterebbe ogni qualvolta sia ragionevole credere che in assenza di desistenza una diversa difesa potrebbe provocare un’aggressione fisica.

2.6. Col sesto motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione in relazione al ritenuto mancato convincimento dell’imputato di agire in presenza di una causa di giustificazione ingenerato da errore determinato da colpa.

Lamenta la difesa che la Corte di appello esclude che fosse incolpevole il convincimento dell’imputato di agire in presenza di una causa di giustificazione e scarta finanche l’ipotesi di convincimento ingenerato da errore determinato da colpa, con eliminazione di qualsivoglia spazio applicativo all’art. 59, ultimo comma, seconda parte cod. pen.; e ciò con motivazione apodittica.

2.7. Con il settimo motivo di ricorso si denuncia travisamento della prova per mancata valutazione di prova decisiva e in particolare delle dichiarazioni testimoniali di Sara Scolaro in data 5 giugno 2017 e del Luogotenente (OMISSIS) in data 7 aprile 2017, nonché dell’elenco delle denunce per furto di giugno 2012 – luglio 2013, con conseguente illogicità della motivazione della sentenza in punto di esclusione della supposizione dell’imputato di agire in presenza di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, primo e secondo comma, cod. pen.

Rileva la difesa che:

– dalle prime dichiarazioni testimoniali emerge che sia la donna che il suo compagno Onichini erano venuti a conoscenza di vari furti in zona e avevano anche subito furti nelle rispettive aziende;

– ciò veniva confermato dal summenzionato elenco e dalla deposizione del teste (OMISSIS);

– pertanto sussistevano tutti i presupposti per ingenerare nell’imputato il convincimento di dover agire per difendere i propri beni e la propria famiglia dal pericolo attuale di un’offesa ingiusta.

2.8. Con l’ottavo motivo di ricorso si deduce travisamento della prova per mancata valutazione di prova decisiva risultante da atto processuale e in particolare dalle dichiarazioni del Luogotenente (OMISSIS) del 7 aprile 2017, con conseguente illogicità della motivazione della sentenza in punto di esclusione della legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, quarto comma, cod. pen.

Rileva il difensore che nelle more del processo è entrata in vigore la I. n. 36 del 26 aprile 2019 di modifica al codice penale e altre disposizioni in materia di legittima difesa; e che nel fatto di reato ascritto vi erano tutti i presupposti applicativi della legittima difesa domiciliare contemplata dal comma quarto dell’art. 52 cod. pen., avendo Onichini agito per respingere un’intrusione, in uno dei luoghi di privata dimora, perpetrata con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica.

Rileva, invero, il difensore, che nel caso in esame era in atto un’aggressione al domicilio e veniva usata un’arma regolarmente detenuta per respingere l’intrusione in atto, posta in essere con violenza da parte di più persone.

Lamenta, quindi, che la Corte territoriale esclude che l’intrusione sia avvenuta con violenza alle cose, omettendo di valutare, quale prova decisiva, le dichiarazioni del suddetto Luogotenente, che parla di segni di effrazione seppure lievi mostratigli da Onichini; e valorizza, invece, il verbale di accertamenti urgenti del RONI – e la sentenza di condanna esecutiva per il delitto di furto che si basa su detti accertamenti – che, richiamando le dichiarazioni della Scolaro, ipotizza un possibile ingresso da una finestra dalla suddetta lasciata aperta, trascurando che nulla si dice sulla porta di ingresso che, invece, secondo le dichiarazioni di Soldano presentava segni di effrazione.

2.9. Col nono motivo di impugnazione viene lamentato vizio di motivazione come mancata valutazione di prova decisiva risultante da atto processuale indicato nell’appello e nella memoria difensiva, e in particolare del verbale relativo alle operazioni di visione degli indumenti di Ndreca Elson da parte del consulente tecnico del P.m., Dott. (OMISSIS), in data 17 ottobre 2013, con conseguente illogicità della motivazione della sentenza in punto di esclusione della legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, quarto comma, cod. pen. per la ritenuta assenza di violenza alle cose nell’intrusione nel domicilio dell’imputato.

Rileva la difesa che:

– nella memoria difensiva si invitava a considerare il ritrovamento di una forchetta dal manico rosso nel canale d’acqua in cui era stato ritrovato Ndreca, nonché di una punta da trapano nei pantaloni indossati dal medesimo (di cui a detto verbale);

– la Corte di appello scartava l’attribuibilità della forchetta alla persona offesa e non si esprimeva in alcun modo sulla punta da trapano, nonostante fosse evidente che Ndreca, ladro professionista, portava con sé tale strumento in quanto utensile da impiegarsi per lo scasso di infissi e l’intrusione nelle abitazioni altrui;

– omettendo la valutazione di siffatta evidenza probatoria, la Corte di appello ha negato la prospettazione difensiva circa l’intrusione perpetrata con violenza alle cose.

2.10. Col decimo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 614, primo comma, cod. pen. in relazione all’art. 52, quarto comma, cod. pen., per mancato riconoscimento del luogo tutelato dalla norma incriminatrice delle appartenenze dell’abitazione con conseguente rilevanza dell’intrusione nelle stesse ai fini della presunzione di legittima difesa domiciliare.

Rileva il difensore che nel provvedimento impugnato l’operatività della legittima difesa domiciliare è scartata anche perché non vi sarebbe alcuna contestualità tra l’intrusione nel domicilio della persona offesa e l’atto finalizzato al suo respingimento; e che tale valutazione è errata, trovandosi Ndreca al momento della reazione di Onichini ancora all’interno della sua proprietà e segnatamente non nell’abitazione, ma nel giardino antistante la villetta di residenza dell’imputato.

Il difensore alla luce di tali motivi chiede in via principale l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e in via subordinata l’annullamento con rinvio della stessa.

3. Risultano presentati motivi nuovi, in cui si ripercorrono il primo, il quarto e l’ottavo motivo di impugnazione, insistendosi sull’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.

1.1. Infondati sono il primo motivo di impugnazione e il primo motivo nuovo che ad esso si ricollega (nel quale si fa leva sull’impossibilità di un’utilizzazione parziale delle conclusioni dei consulenti balistici).

Ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi a quello dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, nel senso che l’atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica di quelli successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne seguono (Sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci, Rv. 256829: fattispecie in cui, a fronte della dichiarazione di nullità solo parziale di una consulenza tecnica, la Corte ha ritenuto legittima l’escussione del consulente su circostanze relative alla parte non annullata del suo elaborato).

Orbene, nel caso in esame la Corte di appello di Venezia motiva puntualmente e logicamente le ragioni della validità della consulenza tecnica balistica avente ad oggetto la ricostruzione della dinamica dell’evento (da p. 25 della sentenza impugnata).

Invero, come evidenziato dallo stesso ricorrente (e riportato in punto di fatto), detta Corte rileva che la nullità derivata lamentata dalla difesa «dovrà riguardare solo quelle conclusioni che eventualmente si basassero esclusivamente sui prelievi ematici effettuati su campioni non più riutilizzabili[…]», e «in nessun caso potrà investire punti della valutazione che prescindono da tale accertamento e, in nessun caso, potrà riguardare gli esiti della consulenza (OMISSIS) (OMISSIS) (OMISSIS) che esulano dallo stesso, proprio per la complessa natura dell’elaborato, che attinge le proprie conclusioni da fonti di prova diverse da quelle acquisite tramite gli accertamenti, già ritenuti inutilizzabili dal Tribunale di Padova».

Osserva che, a tale riguardo, «è appena il caso di evidenziare che i consulenti individuano la posizione della vittima nel momento in cui è stata attinta dal secondo colpo anche attraverso le dichiarazioni di Ndreca e la ritenuta compatibilità delle stesse, con gli accertamenti svolti nella consulenza medico legale (OMISSIS), i cui esiti non sono stati in alcun modo censurati nell’atto di appello».

Aggiunge, poi, che i prelievi ematici sono indicati ad integrazione di altri accertamenti e che è la stessa consulenza della difesa redatta dal dott. (OMISSIS) che prende in considerazione la posizione della vittima al momento del secondo sparo nell’azione di scavalcare il cancello, come attestato dagli accertamenti sui prelievi ematici dichiarati inutilizzabili; e che «nulla impedisce di pervenire ad accertare la natura delle tracce rilevate nei punti esterni al veicolo, a prescindere dagli esiti dell’esame dei tamponi, prelevati senza il rispetto del contraddittorio, ma attraverso la valutazione integrata di molteplici fonti di prova, ritualmente assunte, quali: il verbale di accertamenti R.O.N.I., di data 23/7/2013, che descrivevano tali tracce e ne davano documentazione fotografica, effettuata nell’immediatezza il 22/7/2013, le dichiarazioni del Maresciallo (OMISSIS), intervenuto alle ore 4,40 presso l’abitazione dell’imputato, quelle di Scolaro Sara e della parte civile Ndreca Elson[…]».

1.2. Inammissibile, in quanto generico e aspecifico, è il secondo motivo di ricorso.

Invero, la Corte di appello di Venezia, a p. 30 della sentenza impugnata, si confronta con la richiesta difensiva di inutilizzabilità dei verbali degli interrogatori resi dall’imputato il 22 luglio 2013 e il 13 dicembre 2013, utilizzati ai sensi dell’art. 503 cod. proc, pen., nella parte in cui non si riferivano alle contestazioni effettuate.

Rilevando, invero, come tale richiesta muova dal presupposto che il Tribunale possa avere utilizzato integralmente gli interrogatori resi, senza consenso del difensore alla loro acquisizione al fascicolo del dibattimento, osserva la Corte che dalla lettura del verbale stenotipico dell’esame dell’imputato, reso all’udienza del 3 novembre 2017, risultano chiari i passaggi contestati e che il motivo di appello risulta generico e non specifico laddove non indica quali sarebbero state le parti di interrogatorio, non oggetto di contestazione, utilizzate in modo determinante per la discussione.

Aggiunge che di tale evidente carenza di specificità la difesa si è avveduta, giacché solo nei motivi aggiunti fa riferimento alle specifiche contestazioni, e che l’originaria genericità del motivo di appello non può essere sanata dalla presentazione di un motivo aggiunto che ne specifica il contenuto.

Tali argomentazioni della sentenza di appello non solo sono scevre da vizi logici e giuridici, ma sono altresì conformi agli arresti di questa Corte.

Si è, invero, affermato nella giurisprudenza di legittimità che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell’impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

Si è anche rimarcato che l’inammissibilità di un motivo del ricorso principale cui si colleghi un motivo aggiunto, idoneo, in astratto, a colmarne i difetti, travolge quest’ultimo, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell’impugnazione originaria (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387), e che l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’art. 581, lett. c), cod. proc. pen., costituisce di per sé motivo di inammissibilità del proposto gravame, anche se successivamente, ad integrazione e specificazione di quelli già dedotti, vengano depositati nei termini di legge i motivi nuovi ex art. 585, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34216 del 29/04/2014, Cennamo, Rv. 260851).

Anche in questa sede il difensore non solo non si confronta con la considerazioni dirimente, secondo cui dalla lettura del verbale stenotipico emergerebbero chiaramente i passaggi contestati, ma si limita a richiamare il motivo di appello, senza indicare le parti dell’interrogatorio che sarebbero state illegittimamente utilizzate per decidere, incorrendo nuovamente nella genericità.

1.3. Inammissibili, in quanto non consentite, sono le censure di cui al terzo motivo di impugnazione.

Invero, la Corte territoriale, quanto alla visibilità dello stato dei luoghi al momento del fatto, rileva che sicuramente la vicenda si è svolta in orario notturno, attorno alle ore 4 del 22 luglio 2013; e che, tuttavia, le condizioni di luce presenti consentivano ai carabinieri, intervenuti nell’immediatezza, a circa dieci minuti dagli spari, secondo quanto trascritto nel verbale di arresto nella suddetta data, di verificare lo stato dei luoghi senza utilizzo di torce, come riferito dal teste carabiniere (OMISSIS), accorgendosi di una serie di particolari.

Osserva, detta Corte, che pur non essendo stato eseguito alcun accertamento specifico sulle condizioni dell’illuminazione pubblica e non ricordando il teste (OMISSIS) se fosse, al momento dell’accesso all’abitazione delle forze dell’ordine, accesa o spenta l’illuminazione senza dubbio presente in via Montegrappa (come da rilievi fotografici che documentano la presenza di un pilone della luce apposto proprio di fronte al cancello, prospiciente alla finestra da cui Onichini aveva sparato), le dichiarazioni dell’imputato, di Sara Scolaro e del consulente (OMISSIS) circa l’assenza di illuminazione al momento degli spari, non sono attendibili.

Rileva al riguardo la Corte territoriale che:

– l’imputato, dopo aver ribadito più volte che, allorché aveva sparato, era “buio pesto”, in altre parti dell’esame a domanda del P.m., che chiedeva se egli, dopo aver intimato al conducente dell’autovettura di fermarsi, avesse acceso la luce della stanza in cui si trovava, rispondeva «ma non serviva, era giorno praticamente»;

– analogamente la teste Scolaro negava di avere le luci in giardino, circostanza al contrario emergente all’evidenza dalle foto scattate nell’immediatezza, allegate agli accertamenti dei carabinieri del R.O.N.I. e confermata dal teste (OMISSIS), che ricordava essere accese le luci esterne al vialetto, e non sembra credibile nell’affermare che l’illuminazione pubblica, già scarsa, talvolta non funzionava, in contrasto col dato logico che, trattandosi di un servizio pubblico, non poteva essere sospeso se non in casi specifici ed eccezionali;

– il consulente della difesa (OMISSIS), che nel proprio elaborato aveva affermato che le condizioni in cui avvenne il ferimento di Ndreca «erano caratterizzate da pochissima luce[…]anche per la presenza di piante abbastanza alte con fronde estese», sentito in dibattimento riferiva quanto all’estensione delle fronde di essersi rifatto alle foto dell’epoca, che, al contrario, evidenziano l’esistenza di una visuale completamente libera dalle fronde di magnolie, e di non ricordare da chi aveva appreso che l’illuminazione pubblica non era funzionante, limitandosi, quindi, su tale ultimo punto a dichiarazioni meramente assertive.

Conclude la Corte territoriale che ancora una volta dovrà soccorrere un criterio empirico di valutazione, e cioè la ricostruzione attraverso la voce delle persone coinvolte nell’azione di quanto erano in grado di poter e dunque di dover vedere, ed evidenzia che l’imputato in sede di esame, a seguito di contestazione di precedenti dichiarazioni, non solo afferma che dopo il primo sparo vide qualcuno uscire dall’auto, ma è in grado di descrivere un dettaglio di detta figura umana, ossia di averne visto gli occhi.

Tali essendo le argomentazioni non manifestamente illogiche della Corte territoriale in punto di condizioni di visibilità e illuminazione dei luoghi al momento degli spari, è evidente che il tornare da parte della difesa, prospettando violazione dell’art. 533 cod. proc. pen., su circostanze di puro fatto puntualmente vagliate dai Giudici di merito, significa non solo non confrontarsi, con le suddette argomentazioni, ma sollecitare una non consentita rivalutazione di elementi fattuali (tra le altre da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv.280601 ha affermato che in tema di giudizio di cassazione è preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito).

1.4. Infondate, e ai limiti dell’inammissibilità laddove in parte prospettano una ricostruzione alternativa del fatto, sono le censure di cui ai motivi di ricorso dal quarto al decimo e di cui al secondo e al terzo motivo nuovo (che si ricollegano al quarto e all’ottavo motivo di impugnazione), nelle quali si contesta il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa domiciliare, anche in forma putativa o di eccesso colposo e pure ai sensi del comma quarto dell’art. 52 cod. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 1, lett. c), I. 26 aprile 2019, n. 36.

La motivazione della Corte territoriale, invero, non manifestamente illogica e scevra da vizi giuridici (p. 80 e ss.) muove proprio dall’analisi del testo dell’art. 52 cod. pen., così come modificato dalla legge in ultimo menzionata, entrata in vigore il 18 maggio 2019, applicabile quale norma più favorevole anche nel caso di specie.

La Corte, partendo dal presupposto che l’insussistenza del pericolo attuale alla propria o altrui incolumità preclude l’applicazione della scriminante in oggetto, anche nella forma putativa, e dell’eccesso colposo, evidenzia come l’allegazione della difesa, volta a sostenere che l’imputato aveva sparato nella convinzione che il figlio di venti mesi fosse stato rapito dai malintenzionati, non sia basata su alcun elemento di fatto, ma anzi sia smentita dalle risultanze processuali agli atti, documentanti un comportamento dello stesso incompatibile con la convinzione e/o timore che il bambino si trovasse all’interno dell’auto.

Osserva, al riguardo la Corte, che:

– dalle dichiarazioni della Scolaro, compagna di Onichini, in nessun momento dell’azione l’imputato risulterebbe essersi recato a controllare, se il figlio si trovasse nella sua stanza, né prima di intimare all’auto in movimento di fermarsi, né successivamente, allorché, sparati i due colpi, era sceso al primo piano per controllare, e in nessun momento avrebbe detto alla donna di controllare il bambino;

– il fatto di avere sparato in direzione dell’auto (anche della sola cappotta per come riferito dall’imputato) sarebbe incompatibile con la convinzione che all’interno vi fosse un familiare;

– non controllando la presenza del figlio in casa, non chiedendo che qualcuno lo facesse per lui e sparando un colpo di fucile verso l’auto, Onichini teneva condotte non in sintonia con il suo asserito convincimento.

Rilevano, inoltre, i Giudici di appello che neppure è verosimile che l’imputato, come dal medesimo riferito, si fosse insospettito per il mancato pianto del bambino, il quale, a suo dire, aveva il sonno molto leggero, sembrando detta circostanza, invece, smentita dal fatto che il bambino quella mattina aveva continuato a dormire nonostante il trambusto dovuto all’intervento presso l’abitazione dell’imputato di diversi equipaggi della Polizia di Stato e dei Carabinieri del N.O.R.M. e ai rilievi dai medesimi svolti.

La Corte territoriale esclude in tale contesto la reazione dell’imputato a difesa dei propri beni patrimoniali, che sarebbe legittima solo in assenza di desistenza e in presenza di un pericolo attuale per l’incolumità fisica dell’aggredito o di altri.

Rileva al riguardo, esaminando, nell’ottica del giudizio ex ante, le circostanze di fatto in relazione al momento della reazione, che:

– Onichini, quando ha sparato il primo colpo, poteva vedere e quindi rappresentarsi di avere davanti a sé un soggetto che stava rubando la sua autovettura, del quale, come dal medesimo riferito a seguito di contestazione, aveva modo di notare gli occhi;

– al momento del primo sparo non si erano verificate le due condizioni per la sussistenza dell’esimente invocata, neppure sotto il profilo putativo, e cioè che l’azione fosse rivolta a tutelare l’incolumità di altri familiari o che l’azione di Ndreca, diretta ad appropriarsi dell’auto, si accompagnasse ad un pericolo attuale d’aggressione fisica di Onichini o di altri familiari;

– tra il primo e il secondo sparo sicuramente Ndreca era uscito dall’auto e aveva palesato anche vocalmente la sua volontà di allontanarsi, dicendo «no, no basta vado via», come confermate dal teste (OMISSIS) (vicino di casa), che ha dichiarato di aver sentito tra il primo e il secondo colpo «un vociare, una specie di invocazione di aiuto…no,no»;

– tra il primo e il secondo sparo Onichini vedeva ombre (come risulta, altresì, dalla sentenza del G.u.p. del Tribunale di Padova relativa al furto, acquisita ai sensi dell’art. 238 bis cod. proc. pen.) attraversare il cortile attiguo alla zona prospiciente il garage e scavalcare la recinzione per andarsene;

– alla luce di tali circostanze di fatto, perfettamente percepibili da Onichini, vi è stata indubbia desistenza dall’azione, in quanto il ladro stava fuggendo e i complici si stavano allontanando, e non si è realizzata, pertanto, alcuna condizione oggettiva da cui l’imputato potesse desumere di versare in una condizione di pericolo attuale di aggressione alla propria incolumità e a quella di terzi, ovvero alcuna condizione oggettiva che gli consentisse di apprezzare in maniera diversa quanto stava vedendo o udendo, né potendo tale diverso apprezzamento essere autorizzato per una valutazione colposa di quegli stessi elementi di fatto, che erano di chiara visione e, dunque, di accertamento, da parte dell’agente;

– peraltro, in tale contesto neppure poteva sussistere il pericolo di impossessamento dell’auto, posto che il cancello automatico rimaneva chiuso e non posizionato sul binario di scorrimento, impedendo l’uscita al veicolo sulla pubblica via, dopo l’impatto con l’auto che in retromarcia era andata a sbattervi contro, provocando danni al muretto e al veicolo stesso, come da accertamenti del R.O.N.I.;

– il secondo colpo sparato è stato, quindi, esclusivo frutto di una precisa scelta di Onichini, effettuata a fronte di una rappresentazione di quanto stava accadendo, non diversamente valutabile, in quanto direttamente percepibile e percepita dallo stesso, non sussistendo al momento dello sparo la necessità di evitare la consumazione del furto ovvero di evitare un’aggressione in corso ed essendo il pericolo di aggressione una mera ipotesi congetturale tale da non consentire il riconoscimento dell’esimente sotto il profilo putativo.

I Giudici di appello, inoltre, escludono che la condotta rientri nella fattispecie prevista dall’art. 52, comma quarto, cod. pen., dopo avere esaminato il tenore di detto comma aggiunto dalla riforma normativa sopra citata e avere evidenziato che l’intrusione che giustifica l’azione di respingimento contemplata da detta norma deve necessariamente avvenire «con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone» (non essendo, quindi, sufficiente che sia avvenuta in modo fraudolento o con minaccia senza uso di armi o di altri mezzi di coazione), nonché che l’atto diretto al respingimento dell’intrusione evoca necessariamente la contestualità tra la stessa e la necessità di reazione al fine di respingerla.

A tale riguardo osservano che:

– l’introduzione nella dimora di Onichini non si è verificata né con violenza alle persone, né tantomeno alle cose;

– i segni mostrati sulla porta dallo stesso imputato al Mar. (OMISSIS) (di cui lo stesso ha riferito nel verbale stenotipico dell’udienza del 7 aprile 2017) non possono ritenersi segni di effrazione da porsi in nesso di causalità con l’introduzione dei ladri nell’abitazione, non emergendo in nessuna parte del verbale dei rilievi tecnici eseguiti il 23 luglio 2013 presso l’abitazione segni di effrazione sulla porta, ma risultando, piuttosto, rilevate impronte di suola di calzature sulla superficie del davanzale della finestra della cucina, che gli operatori nell’immediatezza apprendevano essere stata lasciata aperta, segnalando che sulla finestra non si rinveniva alcun segno di effrazione;

– la sentenza di condanna di Ndreca per il furto aggravato in danno di Onichini, acquisita in atti, ha attestato, con efficacia di giudicato e confortata dai rilievi effettuati nell’immediatezza nonché dalle dichiarazioni della compagna dell’imputato, che l’ingresso all’interno dell’abitazione era avvenuto con modalità fraudolente, senza che vi fosse violenza sulle cose, né tantomeno alle persone, e proprio perché le finestre della cucina erano state lasciate aperte.

La Corte territoriale, infine, rileva che l’insussistenza dei presupposti applicativi della scriminante della legittima difesa domiciliare, anche sotto il profilo putativo, comporta l’inapplicabilità dell’ipotesi di eccesso colposo anche nella nuova fattispecie di cui al comma secondo, introdotta dalla riforma normativa summenzionata, che esclude la punibilità in caso di grave turbamento o di minorata difesa, ancorata comunque alla ricorrenza dei presupposti della legittima difesa.

Tale essendo l’iter motivazionale della sentenza impugnata, che, come si è avuto modo di vedere, tiene conto delle modifiche normative nelle more intervenute in relazione alla scriminante della legittima difesa domiciliare, lo stesso non solo non appare manifestamente illogico e risulta coerente con le emergenze processuali con cui analiticamente e fedelmente si confrontano i Giudici di merito, ma è conforme al dato normativo che si assume violato e all’interpretazione che ne viene offerta dalla giurisprudenza di legittimità.

Secondo regole interpretative, che qui si riaffermano, invero:

– la fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019, n. 36, postula la commissione di una violazione di domicilio da parte dell’aggressore, la presenza legittima dell’agente nei luoghi dell’illecita intrusione predatoria o dell’illecito intrattenimento e uno specifico animus defendendi, per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata (Sez. 1, n. 21794 del 20/02/2020, Barbieri, Rv. 279340: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la legittima difesa nella condotta dell’imputato che, constatata l’intrusione di terzi nel proprio domicilio commerciale in orario di chiusura mentre si trovava nella soprastante abitazione, aveva prelevato la pistola legittimamente detenuta, raggiunto il negozio ed esploso due colpi in aria, tre colpi all’indirizzo della autovettura dei malviventi mettendola fuori uso, alcuni colpi contro l’ingresso del negozio e all’indirizzo del soggetto che ne era uscito);

– in tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell’art. 52, quarto comma, cod. pen., introdotto dalla legge n. 36 del 2019 – che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile -, presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità ed inevitabilità della difesa e dell’attualità del pericolo dell’offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all’apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto (Sez. 5 , n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344-01: nella fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l’esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l’agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell’abitazione, la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l’attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti, né la sussistenza della necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica);

– in tema di legittima difesa, non può essere invocata la scriminante, anche nell’attuale formulazione successiva alle modifiche introdotte dalla legge n. 36 del 2019, se il pericolo, compreso quello cui fa riferimento l’art. 52, quarto comma, cod. pen., derivante dall’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, non sia attuale, essendo legittima la reazione rispetto ad una condotta aggressiva o minacciosa in essere o concretamente imminente (Sez. 5, n. 12727 del 19/12/2019, dep. 2020, Morabito, Rv. 278861: fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante in un caso in cui l’imputato, avendo visto dal balcone un soggetto prelevare alcuni utensili presenti nel cortile e lanciarli ad un complice all’esterno, era sceso e lo aveva colpito con un pugno, dovendosi escludere l’attualità del pericolo per essersi già consumato il reato di furto);

– in tema di legittima difesa cd. domiciliare, l’uso di un’arma, legittimamente detenuta, costituisce una reazione sempre proporzionata nei confronti di chi si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all’interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, a condizione che il pericolo di offesa sia attuale, che l’impiego dell’arma sia, in concreto, necessario a difendere l’incolumità, propria o altrui, ovvero i beni presenti in tali luoghi, che non siano praticabili condotte alternative lecite o meno lesive e che, con riferimento, in particolare, alle aggressioni a beni, ricorra altresì un pericolo di aggressione personale (Sez. 1, n. 13191 del 15/01/2020, Galluccio, Rv. 278935: in motivazione, la Corte ha precisato che l’inserimento dell’avverbio “sempre”, ad opera della legge 26 aprile 2019, n. 36, nell’art. 52, secondo comma, cod. pen. non ha il significato di porre una presunzione assoluta di proporzionalità della difesa armata all’offesa perpetrata nel domicilio o in luoghi equiparati, ma semplicemente di rafforzare la presunzione di proporzione già prevista dalla norma a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 13 febbraio 2006, n. 59);

– la scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall’art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge n. 36 del 2019, non consente un’indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l’intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell’uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall’agente come un’aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l’azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione (Sez. 5, n. 40414 del 13/06/2019, Gueye Alioune Abatalib, Rv. 277122);

– l’assenza dei presupposti della scriminante della legittima difesa, in specie della necessità di contrastare o rimuovere il pericolo attuale di un’aggressione mediante una reazione proporzionata ed adeguata, impedisce di ravvisare l’eccesso colposo, che si caratterizza per l’erronea valutazione di detto pericolo e dell’adeguatezza dei mezzi usati (Sez. 5, n. 19065 del 12/12/2019, dep. 2020, Di Domenico, Rv. 279344 – 02: fattispecie in tema di legittima difesa domiciliare di cui all’art. 52, comma 2, nella nuova formulazione dettata della legge n. 36 del 2019, in cui la Corte ha escluso l’eccesso colposo per l’insussistenza del qualificato profilo di necessità o di inevitabilità altrimenti dell’azione asseritamente difensiva).

A fronte del suddetto iter argomentativo il ricorso insiste (nel quarto motivo, al quale si ricollega il secondo motivo nuovo, nel quale ci si lamenta di un’esclusione della scriminante anche nella forma putativa in base ad una valutazione postfattuale) sulla convinzione dell’imputato di dover difendere l’incolumità del figlio oltre a un bene proprio e sul mancato approfondimento della sua percezione anche in ordine alla sottrazione del bene patrimoniale; o ancora (quinto motivo) sulla non necessità dell’attualità del pericolo di aggressione di cui al secondo comma lett. b) dell’art. 52 cod. pen.; o inoltre (sesto motivo) sul mancato approfondimento della possibilità di un eccesso colposo; ovvero (settimo e ottavo motivo, al quale ultimo si ricollega il terzo motivo nuovo, nel quale ci si duole della mancata preferenza per la fonte dichiarativa summenzionata deponente per una ricostruzione dei fatti favorevole all’imputato) sulla mancata valutazione della circostanza che l’imputato e la compagna avessero subito furti in precedenza e comunque fossero a conoscenza di numerosi furti in zona, confermati, altresì, dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS), ovvero sulla mancata considerazione di altra prova decisiva costituita dalle dichiarazioni di (OMISSIS) circa i segni di effrazione alla porta mostratigli dall’imputato; o ancora (nono motivo) sulla mancata valutazione di alcuni reperti (forchetta dal manico rosso rinvenuta nel canale d’acqua in cui era stato ritrovato il corpo di Ndreca; punta da trapano rinvenuta addosso a Ndreca) costituenti riprova di un’intrusione perpetrata con violenza alle cose; o infine (decimo motivo) sulla contestualità dell’intrusione e reazione dell’imputato, trovandosi Ndreca al momento di detta reazione ancora in una pertinenza dell’abitazione.

Con tali sintetizzate doglianze il ricorrente dimostra non solo di non confrontarsi con le suddette argomentazioni e con la giurisprudenza di legittimità appena riportata cui le stesse si uniformano, ma di volere sollecitare ancora una volta una rivalutazione non consentita di elementi fattuali, lamentando, altresì, un’insussistente valutazione postfattuale di circostanze invece valutate nella prospettiva dell’agente al momento degli spari (e così ripercorrendo aspecificamente rilievi già svolti in appello, ampiamente vagliati dalla Corte territoriale).

Egli trascura, altresì, (nel momento in cui insiste, nel nono motivo, sull’omessa considerazione del possibile collegamento tra i reperti e l’intrusione) che, per costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice dell’impugnazione non è tenuto a confutare in dettaglio ogni singolo argomento difensivo (tra le altre Sez. 6 n. 3742 del 9/01/2013, Ioio, Rv. 254216, e Sez. 2 n. 13500 del 13/03/2008, Palermiti, Rv. 239760) e non è censurabile, in sede di legittimità, una decisione resa a seguito di impugnazione per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione del provvedimento complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Camello, Rv. 256340 e in senso conforme Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò Nicola, Rv. 275500).

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

L’imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile nel presente grado di giudizio, che si ritiene equo liquidare, in considerazione dell’impegno professionale profuso, come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, il ricorrente alla rifusione, in favore della parte civile Ndreca Elson delle spese di rappresentanza e delle spese sostenute nel presente giudizio che liquida, per onorari e spese, in complessivi euro 3800,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria, oggi 20 dicembre 2021.

SENTENZA – copia non ufficiale -.

______//

All’indomani della pronunzia della Suprema Corte di Cassazione, i quotidiani locali così riportavano:

Walter Onichini e la sua famiglia non sono mai stati in pericolo, quando lui ha sparato al ladro questi stava fuggendo e la nuova legge sulla legittima difesa non giustifica qualsiasi tipo di aggressione sproporzionata all’estraneo che si presenta in casa o nella proprietà altrui.

Sono questi, in sintesi, gli elementi sulla base dei quali la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del macellaio di Legnaro che il 22 luglio del 2013 sparò al ladro che stava scappando da casa sua, ferendolo gravemente.

Onichini (difeso dall’avvocato Ernesto De Toni) è stato condannato a 4 anni e undici mesi, la sentenza è diventata definitiva lo scorso settembre, con il rigetto da parte della Suprema Corte: ora sono state pubblicate le motivazioni di quella decisione.

Era stato condannato in primo grado e secondo grado, e tra il primo e il secondo giudizio è entrata in vigore una modifica alla legge sulla legittima difesa che tutela con più ampio raggio chi si difende da una incursione nella proprietà privata, giudicata pericolosa per persone o cose.

Secondo gli Ermellini quando Onichini ha sparato in direzione del ladro, che stava scappando e che gli avrebbe chiesto di non sparare, non temeva affatto il rapimento del figlio più piccolo, e non era in pericolo.

Recentemente la moglie di Onchini, Sara Scolaro, ha chiesto la grazia al presidente della Repubblica per conto del marito, detenuto al carcere Due Palazzi di Padova.

Il ladro, condannato anch’egli a tre anni e otto mesi per l’effrazione a casa del macellaio, è un 30enne albanese, a tutt’oggi latitante.

Fonte: Il Gazzettino

Il video realizzato dall’emittente televisiva locale “Antennatre”

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